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Testo Unico Apprendistato e settori della conoscenza: i nodi da sciogliere

Molti aspetti dovranno essere chiariti nel percorso attuativo del D. Lgs. 167/11

25/10/2011
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In una precedente nota abbiamo descritto il quadro di riferimento normativo nonché i contenuti più rilevanti del Testo Unico sull'Apprendistato (D.Lgs. 167/1) con specifico riferimento ai settori della conoscenza. Torniamo sull'argomento per evidenziare le criticità e i nodi da sciogliere nel percorso attuativo del provvedimento.

I nodi da sciogliere

Certificazione delle competenze: l'art. 6 comma 4 stabilisce che siano le Regioni a certificare le competenze acquisite nel percorso di apprendistato. Nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione è dirimente chiarire il rapporto tra questa competenza regionale e quella delle istituzioni scolastiche e universitarie di valutare, certificare, rilasciare titoli di studio attraverso le modalità e gli organi previsti dai rispettivi ordinamenti

Correlazione tra standard formativi e standard professionali: questo aspetto è definito dall'organismo tecnico preposto al repertorio delle professioni previsto dall'art. 6 comma 3 del TUA. Dovrebbe essere pacifico che gli standard formativi non possono che essere quelli definiti dai percorsi di studio dell’istruzione e formazione professionale, della secondaria di II grado, dell’università

Regolamentazione e durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5 comma 2): occorre chiarire cosa significhi regolamentare "in accordo con istituti tecnici e professionali" visto che in ciascuna regione insistono tanti istituti di questo tipo e che non è prevista alcuna forma di rappresentanza delle scuole autonome

Regolamentazione transitoria: è uno dei punti più delicati. Premesso che è previsto un regime transitorio di sei mesi nel quale continuano a trovare applicazione le norme di settore precedenti al TUA, la FLC  esprime la propria contrarietà ad accordi che in questi mesi alcune regioni hanno sottoscritto sia con il MIUR che con istituzioni formative. Ci riferiamo in particolare ai 5 milioni di euro stanziati dal MIUR per progetti pilota in 8 regioni per percorsi di apprendistato utili all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e agli accordi stipulati in alcuni regioni (Lombardia e Veneto) con le Università del territorio per l'apprendistato di alta formazione. In altre parole la FLC ritiene che il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quello per l'alta formazione e ricerca non debbano essere utilizzati prima della definizione del passaggi attuativi previsti dal D.Lgs. 167/11.

Regolamentazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in assenza di norme regionali: l'art. 5 comma 3 prevede che in questo specifico caso l'attivazione e la regolamentazione del contratto "è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici  e professionali e le istituzioni formative o di ricerca". Si tratta di definizione ambigua che richiede una specifica regolamentazione nazionale al fine di avere un preciso quadro di riferimento ordinamentale ed evitare la possibile creazione di un "mercato nero" dei titoli di studio

Obbligo di istruzione

La FLC e la CGIL hanno espresso un giudizio negativo sulla possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione a partire dai 15 anni anche in apprendistato e hanno preannunciato forti iniziative di contrasto.  

Queste le motivazioni

  • A normativa invariata sull’obbligo di istruzione si abbassa di fatto l’accesso al lavoro di un anno, da sedici a quindici anni. Infatti la Legge 296/09 art. 1 comma 622 stabilisce che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria e che l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni
  • L’abbassamento dell’età di accesso al lavoro va in netta controtendenza con quanto sta accadendo negli altri paesi europei (“L’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nell’estendere a dieci anni l’obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro. In tal modo, il legislatore statale, seguendo l’esperienza di altri paesi europei, ha inteso elevare il livello di istruzione dei cittadini.” Corte Costituzionale sentenza n. 334/2010)
  • La legge 296/2006 tra l'altro non è stata abrogata: questo quanto meno determina una contraddizione tra le due norme. Contraddizione che non è solo di natura giuridica, ma sostanziale e che rimanda al concetto di istruzione come definito nella nostra Costituzione. Tale concetto è cosa diversa dalla formazione impartita all'interno del contratto di apprendistato. Per queste ragioni riteniamo questo punto incostituzionale
  • Si affermerebbe una presunta competenza formativa dell’impresa sugli adolescenti  priva di fondamento. Infatti la Legge 296/06 stabilisce che una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione. Il Regolamento previsto dalla Legge 296/06 è stato emanato con il Decreto Ministeriale 139/07. Tale decreto prevede che
  • I  saperi  e  le  competenze  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di istruzione  siano  riferiti  a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico,  storico-sociale)
  • I  saperi  sono  articolati  in abilita/capacità e conoscenze, con riferimento  al  sistema  di  descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF)
  • La reciproca integrazione e interdipendenza  tra  i  saperi  e le competenze contenuti negli assi culturali devono consentire l’acquisizione delle seguenti competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione.

Non a caso anche l’ISFOL, nel rapporto di monitoraggio sul Diritto-Dovere anno 2008, pubblicato nella seconda metà del 2010, riferendosi alla possibilità di adempiere all’obbligo di istruzione nell’apprendistato, manifesta grande perplessità: “Resta da valutare come tale evoluzione normativa possa conciliarsi con l’obbligo di istruzione e la prevista acquisizione delle competenze di cittadinanza entro il sedicesimo anno d’età.”

L'allarme rispetto a questa tipologia di percorso è ulteriormente confermato dalle sperimentazioni che il MIUR ha promosso insieme ad alcune regioni che prevedono contratti di apprendistato per l'obbligo di istruzione con 400 ore annuali a fronte di 1056 negli istituti tecnici e professionali e almeno 990 nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.