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Congedi parentali per figli in quarantena o DAD: prorogati i termini al 31 marzo 2022

Il DL .221/2021 prolunga il beneficio fino al termine dell'emergenza sanitaria. Le condizioni sono le stesse: sospensione dell'attività didattica in presenza del/la figlio/a fino a 14 anni, con indennità al 50% ed estensione anche ad altri casi. Stanziate le risorse per la sostituzione del personale della scuola.

10/01/2022
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Anche in previsione di un significativo aumento di contagi da covid-19 in età pediatrica, con conseguente diffuso ricorso alla DAD per molte classi da nord a sud, è utile fare corretta informazione su un provvedimento legislativo riconfermato e nuovamente esigibile, quale il congedo parentale straordinario.

Il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221 (cosiddetto Decreto-natale) ha previsto la proroga di alcune misure di tutela per i/le lavoratori/trici dipendenti a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Tra questi, la possibilità di astensione dal lavoro fino al 31 marzo 2022 dei genitori in alcune circostanze riconducibili agli effetti della pandemia da covid-19 (art.17 c.3), ovvero:

  • per il periodo di quarantena/isolamento da contatto del figlio/a, ovunque avvenuto, disposta con provvedimento o comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
  • in caso di disabilità accertata, per chiusura del centro diurno assistenziale

Sono necessari prerequisiti alla richiesta, quelli della convivenza con il figlio/a e l'età che deve essere minore di quattordici anni per il congedo retribuito oppure tra i quattordici e i sedici, ma senza corresponsione né contribuzione figurativa. Si prescinde dal requisito anagrafico in caso di disabilità grave certificata del ragazzo/a ai sensi della legge 104/92.

Per il periodo di astensione, l'indennità, quando riconosciuta, è pari al 50%.

Un genitore è escluso dal congedo nel caso l’altro genitore non svolga attività lavorativa o ne sia sospeso.

Le risorse stanziate per queste misure sono di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022, spesa sulla quale l'INPS attuerà il proprio monitoraggio “in via prospettica” fino al limite del raggiungimento. A tal proposito ha emesso, consultabile sul sito, il messaggio n.74 del 8.01.2022. 

Finalizzato alla sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio, il DL n.221/2021 ha previsto uno stanziamento di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

I/le lavoratori/trici della scuola devono presentare la domanda di congedo direttamente alla segreteria del loro istituto di servizio. I codici specifici per la gestione di questa assenza, già aggiornati al sistema-SIDI con validità fino al 31 marzo 2022, sono:

  • B031 (tempo indeterminato – figlio/a minore di 14 anni o con disabilità) e HH31 (tempo determinato – figlio/a minore di 14 anni o con disabilità)
  • B032 (tempo indeterminato – figlio/a dai 14 ai 16 anni ) e HH32 (tempo determinato – figlio/a dai 14 ai 16 anni )

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