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Emergenza Coronavirus: sospensione dell’attività didattica in tutta Italia fino al 15 marzo

Con il nuovo DPCM sono estese a tutto il territorio nazionale le misure attuative di prevenzione e contenimento del contagio. Il decreto resta valido fino al 3 aprile 2020. La FLC CGIL richiede l’emanazione di linee guida condivise.

05/03/2020
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Il 4 marzo il governo ha emanato un nuovo DPCM con ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020.

Il nuovo articolato definisce disposizioni ed azioni che hanno stavolta validità su tutto il territorio nazionale, anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, ritenendo necessario disciplinare in modo organico tutti gli interventi al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19.

Il decreto in parte sostituisce (art. 4 co.2) alcuni articoli del decreto del 1° marzo  ed in parte li integra (art. 4 co.3):
“Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  le  misure  di  cui  al  presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque  cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.” .

Per quanto riguarda il comparto dell’Istruzione, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole, nonché nei servizi educativi all’infanzia, è prorogata al 15 marzo ed è estesa a tutto il territorio nazionale: le scuole attivano, per tutta la durata della sospensione delle lezioni, modalità di didattica a distanza con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità (art.1 co.1 lett. d e lett. g).

Restano ovviamente sospese le gite, i viaggi d’Istruzione e tutte le uscite (art.1 co.1 lett.e); permangono inoltre le disposizioni sulla riammissione a scuola “per assenze dovute a malattia infettiva […] di durata superiore a 5 giorni” (art.1 co.1 lett.f).

Le scuole, così come gli atenei e gli enti AFAM, nonché gli asili ed i nidi, sono tenute a applicare le disposizioni previste per le pubbliche amministrazioni in merito alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (art.2 co.1 lett.c).

Queste disposizioni riguardano anche la scuola non statale e la formazione professionale.

Nel DPCM viene ribadito che per lo svolgimento delle attività didattiche nei settori di università e AFAM si può utilizzare le modalità a distanza (art. 1 co.1 lett. h), per esigenze legate all’emergenza sanitaria. Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni (art. 1 co.1 lett. i).

È inoltre consigliata, per tutti i settori lavorativi, l’organizzazione secondo le modalità del lavoro agile, sia per evitare spostamenti che potrebbero favorire il contagio sia per tutelare lavoratrici e lavoratori affetti da particolari patologie (art.1 co.1 lett. n).

La FLC CGIL segue con attenzione gli avvenimenti, esprime la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, agli studenti e alle famiglie e, nell’interlocuzione con il Ministero, con le altre organizzazioni sindacali e con i soggetti coinvolti, assicura il proprio impegno per consentire al più presto la ripresa delle attività nei luoghi della conoscenza, osservando tempi e misure necessari a tutelare la salute di tutti.

Mentre scriviamo, è stato convocato d’urgenza un incontro con il Gabinetto del Ministro dell’Istruzione per discutere gli effetti di questo DPCM: sarà l’occasione per ribadire la richiesta di emanare linee guida nazionali condivise con il sindacato per dare indicazioni chiare ed efficaci.