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Formazione tecnica superiore e pandemia: validi i percorsi formativi 2020/2021 anche se con un numero di ore inferiore rispetto agli ordinamenti

Nessuna riduzione del contribuito dei fondi strutturali europei. Le norme contenute nel decreto sostegni-bis.

31/05/2021
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L’art. 58 comma 2 lettera e) del decreto sostegni (decreto 73/21) fornisce finalmente indicazioni sulla validità del corrente anno formativo o scolastico relativo ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e a quelli erogati dagli istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare si dispone che se a seguito dell’emergenza da COVID-19, i percorsi della formazione tecnica superiore realizzati nell’anno scolastico o formativo 2020/21, non abbiano avuto la durata minima in termini di ore prevista dagli ordinamenti, sono comunque validi.

Le durate di tali percorsi sono le seguenti

  • ITS. Percorsi che hanno la durata di quattro semestri: min. 1.800 ore max 2.000. Ricordiamo che per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri
  • IFTS. Percorsi che hanno di norma la durata di due semestri: min. 800 max 800 ore

La legge stabilisce, inoltre, che qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, non si applicano i meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE). Tali riduzioni sono ordinariamente previste dal Regolamento relativo ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (DPR 22/18 articolo 4 comma 7).

Le disposizioni riprendono in parte quelle contenute nell’art. 91 del decreto legge 34/20 e relative all’anno scolastico e formativo 2019/20. Infatti lo scorso anno era previsto che gli istituti che erogano in percorsi di formazione tecnica superiore dovevano assicurare, “laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.”