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Approvato il decreto su PNRR e rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni: la sintesi degli interventi sui settori della conoscenza

Prorogate al 2022 le procedure di stabilizzazioni previste dal Decreto Madia, interventi sui dottorati di ricerca, disposizioni su CCNL e ordinamenti professionali.

12/08/2021
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È entrato in vigore l’8 agosto scorso la legge 113/21 di conversione del decreto Legge 80/21 concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Qui il testo coordinato del provvedimento.

Di seguito la sintesi degli interventi che riguardano i settori della conoscenza

Stabilizzazione precari e reclutamento

Tutte le procedure concernenti le stabilizzazioni del personale delle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 20 del  DLgs 75/17 possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre 2021.  La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di rapporto, ai fini dell’applicazione delle norme transitorie. (art. 1 comma 3 bis)

Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 44/21 (art. 1 comma 4).

Le modalità di selezione sopra indicate possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall’attuazione del PNRR (art. 1 comma 4-bis)

I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. (art. 1 comma 17-bis)

Formazione e lavoro

Le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di apprendistato di alta formazione e ricerca anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari. A tal fine 

  • è prevista l’emanazione di uno specifico decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  • viene costituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022. (art. 2 comma 1)

Disciplina delle mansioni

Modificato il comma 1bis dell’art. 52 del DLgs 165/01 relativo alla disciplina delle mansioni.
In particolare

  • I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione.
  • Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata
  • Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata

o   sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,

o   sull’assenza di provvedimenti disciplinari,

o   sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno,

o   sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti

  • In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.

(art. 3 comma 1)

Trattamento economico accessorio

I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dal Decreto Madia (articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. (art. 3 comma 2)

Reclutamento

Nelle procedure di reclutamento le pubbliche amministrazioni possono richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento (art. 3 comma 8 lett. a)

Dottorati di ricerca

Vengono ampliate le finalità formative dei corsi di dottorato di ricerca universitari. Pertanto i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. (art. 3 comma 9 lett. a)

Cancellata la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. (art. 3 comma 9 lett. b)

Apportata una importante modifica alla legge 508/99: sostituita la denominazione “diplomi accademici di formazione alla ricerca” (in campo artistico e musicale) con “dottorati di ricerca” (in campo artistico e musicale). Conseguentemente, al pari delle università, le istituzioni AFAM potranno realizzare dottorati di ricerca. (art. 3 comma 10)

Titoli conseguiti all’estero

Il Ministero dell’istruzione (MI), di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), provvede ad avviare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un processo di semplificazione dell’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, definendo un elenco di atenei internazionali. (art. 3 comma 10bis)

Piano integrato di attività e organizzazione

Le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 150/09, n. 150 e legge 190/12. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente. (art. 6)

Consiglio di amministrazione ENEA

Elevato da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Individuata la copertura finanziaria per tale incremento. (art. 17 decies)

Attuazione del PNRR

Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento sono disciplinate con appositi protocolli d’intesa. (art. 17 septies)