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Dalla Camera dei Deputati: interpellanze sulla scuola

Nella giornata di ieri, 9 marzo 2004, si sono svolte alla Camera una serie di interpellanze ed interrogazionisu diversi argomenti legati al mondo della scuola, che riportiamo per informazione di tutti

10/03/2004
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Nella giornata di ieri, 9 marzo 2004, si sono svolte alla Camera una serie di interpellanze ed interrogazionisu diversi argomenti legati al mondo della scuola, che riportiamo per informazione di tutti.

In particolare due delle interrogazioni hanno sollevatoproblemi scottanti in questo periodo, perché attengono alla definizione degli organici del personale. In unasi chiedonochiarimenti sul numero minimo di alunni necessari per la costituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazioni funzionanti con un solocorso e l’altra interviene suldivieto di costituzione di classi iniziali articolate in gruppi relativi a singoli indirizzi negli istituti tecnici, artistici e negli istituti d'arte.
Le risposte che, per il Ministro, fornisce l’on. Aprea vanno imparate a memoria da tutti coloro che operano negli Istituti coinvolti da quella norma restrittiva visto che si afferma che, per il prossimo anno scolastico, “il problema non dovrebbe più sorgere”.
Altre due interpellanze riguardano il tema scottante della applicazione ai dirigenti scolastici dello Spoyl- Sistem. La risposta è lampante, il Governo non solo non intende revocare la C.M. n.49 / 2003 ma prevede di applicarla anche per i futuridirigenti scolastici in barba ad ogni contratto di lavoro e nonostante le rassicurazioni fornite finora in Parlamento.
Le ultime interrogazioni, infine, riguardano la richiesta di pagamento dei docenti impegnati nei corsi abilitanti e quella di applicazione degli aumenti previsti dall'ultimo contratto al personale collocato a riposo nel mese di settembre 2003. Come al solito non c’è miglior giudizio che quello che ognuno di noi può esprimereleggendo le interrogazioni e le relative risposte.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Normativa sul numero minimo di alunni necessari per la costituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazioni funzionanti con un solo corso - n. 2-00858).

Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 18, comma 4, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», prevede che le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazioni funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 20;
il comma 6 del medesimo articolo recita: «Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi...»;
la circolare ministeriale 7 marzo 2003, n. 27, circa i criteri di articolazione degli organici, introduce alcune modifiche e, in particolare, in relazione all'istruzione secondaria di I e di II grado, prevede: «per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, viene modificato il comma 4 dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile e, pertanto, non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.»;
la bozza di decreto interministeriale 7 marzo 2003, concernente «Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004», all'articolo 5, stabilisce: 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi, ancorché in presenza di progetti di modificazione «sperimentale» ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti, si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331 del 1998 e n. 141 del 1999.»;
l'attuazione della citata circolare ministeriale n. 27 e della bozza del decreto interministeriale 7 marzo 2003 comporterà la soppressione di molte sezioni degli istituti superiori e, in particolare, degli istituti d'arte (arte della ceramica, arredamento, oreficeria ed altri): infatti, le classi articolate (con due sezioni di 15 + 10 allievi) sono il presupposto minimo per consentire la costituzione di classi di 25 alunni, a salvaguardia del mantenimento delle specificità di sezioni e di classi con la presenza di portatori di handicap;
in pratica, se non vi è un minimo di 20 alunni iscritti alla prima classe di ogni sezione (arte della ceramica, tecnologia ceramica, decorazione pittorica, arredamento, arti grafiche, oreficeria, arte del tessuto, arte del mosaico ed altre), molte sezioni saranno soppresse, con gravi danni alla cultura e all'economia italiana e con la conseguente espulsione di molte professionalità dal settore artistico;
in particolare, in base alle nuova normativa, rischia la soppressione l'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia, unico nella provincia e nel Molise, istituito con regio decreto del 28 maggio 1908;
questo istituto, che vanta novantacinque anni di presenza ed attività, accoglie studenti provenienti dalle province limitrofe di Campobasso, Caserta, L'Aquila e, perfino, di Foggia e Frosinone;
una tale scuola, dinamica e profondamente radicata nel territorio, non può perdere la propria autonomia ed essere mortificata o ridotta a mera appendice di qualsiasi altra istituzione scolastica;
inoltre, l'Istituto d'arte di Isernia è l'unica scuola provinciale e regionale che annovera tra gli iscritti quindici alunni portatori di handicap e vanta la presenza di quattro sezioni ordinamentali: arte del tessuto, arte della ceramica, arte dei metalli e dell'oreficeria, disegnatori di architettura ed arredamento, con il funzionamento da due a tre diversi laboratori per sezione e la presenza di due indirizzi sperimentali relativi al «progetto Michelangelo»: arte, della moda e del costume, architettura ed arredo -:
se il Ministro interpellato non ritenga opportuno mantenere le disposizioni del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, per assicurare la sopravvivenza degli istituti d'arte e, in particolare, mantenere il numero minimo di dieci alunni per ogni indirizzo (sezione) nelle prime classi articolate;
quali iniziative intenda adottare per evitare la soppressione dell'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia.
(2-00858)«Di Giandomenico».
(21 luglio 2003)

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, la questione sollevata dall'onorevole interpellante è superata. Infatti, per l'anno scolastico 2003-2004, le classi prime dell'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia sono state articolate su due indirizzi di studio ciascuna, come negli anni scorsi. Ciò è stato possibile in seguito alle note protocollo n. 41 dell'11 aprile 2003 e protocollo n. 1021 del 24 aprile 2003 con le quali il ministero, al fine di evitare soluzioni traumatiche - qui richiamate anche dall'onorevole interpellante -, che potrebbero limitare attitudini e vocazioni degli allievi, e nella salvaguardia della tradizione del patrimonio artistico del nostro paese, ha interessato i direttori generali degli uffici scolastici regionali per porre in essere tutti gli interventi intesi a garantire un'applicazione flessibile delle disposizioni cui fa riferimento l'onorevole interpellante, contenute nello schema del decreto interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2003-2004.
Per l'anno scolastico 2004-2005 è intenzione del ministero ribadire queste direttive e quindi crediamo che il problema non dovrebbe più sorgere.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Giandomenico ha facoltà di replicare.

REMO DI GIANDOMENICO. Signor Presidente, ringrazio il signor sottosegretario ed il Governo proprio per l'assicurazione fornita in ordine al mantenimento dello stesso indirizzo per l'anno 2004-2005.
Pertanto, non solo la ringrazio, ma prendo atto con soddisfazione della risposta, anche perché l'Istituto statale «G. Manuppella» di Isernia è l'unico che abbia potenziato le capacità creative presenti sul territorio nazionale tra i 102 istituti distribuiti nella nazione e ha saputo cogliere e promuovere le potenzialità artistica e artigianale che da sempre, storicamente, sono la linfa vitale dello stile italiano.
In altre parole, esso è l'unico a non avere omologhi nel campo del privato ed è l'unico presente a livello europeo. Pertanto, ringrazio il Governo per questa notizia e per la sensibilità dimostrata.

Applicabilità alla dirigenza scolastica della normativa sullo spoils system - nn. 2-00954 e 3-03151)

Interpellanza ed interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, amplia considerevolmente le previsioni di spoil system della dirigenza medesima, già disciplinate con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina specifica nel decreto legislativo n. 165 del 2001, non viene citata nella legge n. 145 del 2002;
in sede di approvazione della legge n. 145 del 2002, nella seduta del 19 giugno 2002, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/1696-B/8, che escludeva categoricamente l'applicabilità della normativa in parola ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, vincolando il Governo medesimo nell'interpretazione e nell'attuazione della disciplina in questione;
con la circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, il Ministro interpellato ha esteso taluni effetti della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, precostituendo le condizioni per l'applicazione dello spoil system ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in palese violazione della legge, degli obblighi assunti dal Governo con l'ordine del giorno n. 9/1696-8 citato e del contratto di lavoro -:
se intenda, per il dovuto rispetto degli obblighi legislativi, parlamentari e contrattuali, revocare la circolare n. 49 del 16 maggio 2003.
(2-00954)
«Sinisi, Rusconi, Sasso, Nicola Rossi».
(28 ottobre 2003)

CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI, CHIAROMONTE, LOLLI e CARLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in occasione dell'approvazione alla Camera dei deputati della legge 15 luglio 2002, n. 145, venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;
il suddetto ordine del giorno (considerando: a) che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall'articolo 117, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; b) che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene, soprattutto, al livello delle singole scuole, intese come autonome funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa; c) che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento, sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione; d) che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico, che ne è il legale rappresentante; e) che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale e che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale, con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita; f) che il contratto dell'area V, definitivamente sottoscritto nel marzo 2002, ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali) impegnava il Governo, che accoglieva l'impegno nelle persone del Ministro Frattini e del Sottosegretario Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;
il dipartimento per i servizi nel territorio - direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - uff. V - ha diramato la circolare ministeriale 16 maggio 2003, n. 49, recante ad oggetto: conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;

la suddetta circolare, contravvenendo totalmente al citato ordine del giorno e all'impegno assunto dal Governo, prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che: «... con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»; inoltre, ai sensi della medesima circolare: «... nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi, pertanto, come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e seguenti;
per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vanno pertanto considerati, oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;
con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;
la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni;
le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti, oltre che con le indicazioni del citato ordine del giorno, talché ne possono conseguire incarichi unitaleralmente stabiliti dall'amministrazione senza l'apporto del dirigente scolastico, come portatore di esigenze specifiche contenute nel piano dell'offerta formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche -:
se non voglia disporre l'adeguamento immediato della citata circolare ministeriale n. 49 del 2003 alla normativa vigente, anche sulla base dei contenuti dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di evitare effetti anche a partire dall'anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia, nell'imminenza dell'avvio del confronto sul contratto dell'area V della dirigenza scolastica quadriennio 2002-2005.
(3-03151) (8 marzo 2004)(ex 5-02063 del 5 giugno 2003)

PRESIDENTE. Avverto che l'interpellanza Sinisi n. 2-00954 e l'interrogazione Capitelli n. 3-03151, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente L'onorevole Sinisi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00954.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'interpellanza in esame ha in sé un contenuto assai chiaro: muove dall'autonomia scolastica riconosciuta dalla nostra Costituzione, per applicare attraverso di essa una tutela dell'indipendenza che deve essere garantita ai dirigenti scolastici.
Ciò che ci sorprende e che ci ha indotto a presentare questa interpellanza è la palese violazione di leggi, contrattuale ed anche degli obblighi parlamentari assunti con riferimento alla circolare n. 49 del 2003, con la quale di fatto si estendono gli effetti della legge n. 145 del 2002 - il cosiddetto spoils system - anche ai dirigenti scolastici. Questo viola anche la sovranità del contratto con riferimento al rapporto di lavoro, ma quel che è ancora più sorprendente è che viola un ordine del giorno accettato dal Governo.
A tale proposito, vale la pena richiamare la risposta che il 19 giugno 2002 fornì in quest'aula il sottosegretario per la funzione pubblica Saporito, il quale affermò, che, a suo avviso, la normativa in questione - si riferiva alla legge n. 145, del 2002 sullo spoils system - non si applica ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e che pur tuttavia, proprio sulla base di questa convinzione, accettava l'ordine del giorno presentato dal collega Carra e da altri deputati.
Alla luce di queste considerazioni, non si comprendono né l'emanazione della circolare n. 49 del 2003, né le varie assicurazioni che sono state fornite dallo stesso ministro nel ritenere che questa circolare di fatto non potesse trovare applicazione, posto che essa risulta ancora in vigore e che pertanto i suoi effetti continuano ad essere validi all'interno del sistema della dirigenza scolastica. Con riferimento a questo, noi chiediamo al Governo se intenda revocare la suddetta circolare per riportare ordine nella materia, ma soprattutto coerenza nel sistema legislativo e parlamentare del nostro paese.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere.

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Gli onorevoli interpellanti ed interroganti chiedono la revoca della circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, relativa al conferimento e mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2003-2004.
Al riguardo, essi ritengono che la suddetta circolare abbia esteso alla dirigenza scolastica taluni effetti della legge n. 145 del 2002 sul riordino della dirigenza, precostituendo le condizioni per l'applicazione dello spoils system ai dirigenti delle istituzioni scolastiche in violazione della stessa legge. Essi sostengono, inoltre, che con la medesima circolare sarebbero stati disattesi l'ordine del giorno della Camera n. 9/1696-8 e il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica.
Il Governo ha già riferito sull'argomento alla Commissione cultura della Camera il 7 ottobre e il 4 dicembre 2003, in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto, nonché in data 4 novembre 2003 nel corso dell'audizione del ministro Moratti.
Confermo quanto già riferito in quella sede, ribadendo che l'impegno assunto dal Governo in relazione all'ordine del giorno approvato il 19 giugno del 2002 è stato onorato dalla suddetta circolare n. 49, che ha fatto salvi tutti i contratti in corso con i dirigenti scolastici alla data di entrata in vigore della legge n. 145. Pertanto, per i dirigenti scolastici non vi è stata applicazione delle norme di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2002, che come è noto prevedevano lo spoils system attribuendo all'amministrazione la facoltà di procedere alla nuova attribuzione di tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale in corso alla data di entrata in vigore della legge citata.
La specificità dei dirigenti scolastici, evidenziata dalla Camera nel suddetto ordine del giorno, era infatti da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare la continuità delle azioni preordinate al regolare avvio dell'anno scolastico. Anche l'ulteriore innovazione introdotta dalla legge n. 145 del 2002, relativa alla natura non più contrattuale ma provvedimentale dell'incarico, è stata ritenuta pienamente applicabile pure ai dirigenti scolastici, non sussistendo ragioni o specificità che potrebbero giustificare una deroga alla disciplina generale. Pertanto, la circolare n. 49 del 16 maggio 2003 ha affermato la natura provvedimentale degli incarichi che sarebbero stati conferiti in futuro.
La stessa circolare n. 49 del 2003 ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni contenute

nella circolare del 31 luglio 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza. In questa circolare, infatti, la Presidenza del Consiglio ha precisato che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998 si applica la nuova disciplina, fatta eccezione per il solo comma 7 dell'articolo 3.
Conseguentemente, nella citata circolare n. 49 sono state richiamate le disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002, considerato che lo stesso articolo, al comma 12- bis, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi». Si è precisato, in particolare, che, nel rinnovato sistema normativo, l'atto di conferimento dell'incarico assume connotazione provvedimentale, come per tutti gli altri dirigenti delle amministrazioni pubbliche, dovendosi intendere per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
In data 29 settembre 2003, l'amministrazione ha anche chiesto di conoscere l'avviso del Consiglio di Stato sulla questione relativa alla sopravvivenza, dopo l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2002, dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale dell'area V, che regolano, in base alla precedente disciplina, rispettivamente, il conferimento degli incarichi, il contenuto dell'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico e la durata degli incarichi stessi.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 529/03, emesso nell'adunanza della Commissione speciale pubblico impiego in data 16 ottobre 2003, ha convenuto con il ministero. L'alto consesso ha infatti ritenuto che le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 luglio 2002, n. 145, sostitutive delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono immediatamente applicabili ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, dovendosi intendere modificate negli stessi termini della sopravvenuta normativa le disposizioni contrattuali incompatibili, poste in vigenza della diversa precedente normativa disciplinante la materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00954.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, non so in quale misura possa essere utilizzato un termine anglosassone in un'aula del Parlamento italiano, ma questa risposta dimostra un atteggiamento che gli americani classificherebbero come unfair, cioè sleale. Spiego in maniera semplice come possa essere dimostrata la slealtà di questo atteggiamento.
Finalmente, è stato svelato l'arcano: la circolare ministeriale n. 49 del 2003 non viene revocata per la semplice ragione che si intende applicarla a tutti i contratti futuri. Ciò rappresenta una chiara violazione della legge n. 145 del 2002, degli obblighi parlamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino ad oggi, però, il Governo si era ostinato a dare assicurazione a questo Parlamento circa il pieno rispetto degli obblighi parlamentari proprio nelle sedi citate dal sottosegretario (la Commissione cultura).
L'impegno accettato dal Governo nella seduta in cui fu approvata la legge n. 145 del 2002 riguarda tutt'altro e, mentre non prevede eccezioni al riguardo, non fa riferimento né ad un regime transitorio né ad un futuro diversamente disciplinato; tanto meno si può influire sulla valenza legislativa, normativa, sul piano della nomofilachia - uso questa espressione tecnica perché essa è perfettamente comprensibile per il giurista e per il legislatore -, del contratto collettivo nazionale di lavoro. La nomofilachia comporta che il contratto di lavoro della dirigenza scolastica può essere disciplinato solo in quella sede ed in quelle forme, e non già attraverso una legislazione che diversamente lo disciplini né, tanto meno, mediante una legislazione surrettizia che, com'è stato detto con chiarezza, non si applica ai dirigenti scolastici.
Resta il fatto che, d'ora in poi, l'incarico sarà a discrezione del dirigente regionale; inoltre, il contratto non avrà più una durata da due a sette anni, ma da uno a cinque.
Quindi - come ho detto -, la sovranità contrattuale non si applica più alla dirigenza scolastica.
Credo che questi elementi debbano essere ritenuti validi e sufficienti per invitare il Governo a riflettere nuovamente sulla materia, a riprendere gli atti parlamentari, a rivedere l'impegno già assunto dal Governo e ad interpretare correttamente la legge n. 145 del 2002 che detta una disciplina diversa rispetto a quella contenuta nella legge n. 165 del 2001 e che, certamente, non viene né modificata né richiamata, neanche in parte, ai fini della sua applicazione.
Se mi permette - senza voler essere, in alcun modo, né retorico né pedagogico -, vorrei invitare il Governo ad assumere un atteggiamento più leale nei rapporti sia con il Parlamento sia con gli stessi operatori. Infatti, fino ad oggi si è lasciato credere che la circolare richiamata fosse stata emanata per ragioni assolutamente oscure ed incomprensibili, posto che le rassicurazioni erano state sistematiche. Oggi, invece si sostiene che la contrattualità è saltata (ormai c'è questa natura provvedimentale del rapporto di lavoro) e che, per il futuro, le regole saranno quelle della legge n.145 del 2002 (quindi, sostanzialmente, lo spoils system). Ribadisco che non è un atteggiamento leale.
Invito pertanto il sottosegretario a farsi portavoce della mia segnalazione presso il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed invoco un ripensamento su una materia che può essere suscettibile di un contenzioso significativo, andando ad aggravare ulteriormente quel disagio oggi presente tra gli operatori all'interno delle istituzioni scolastiche.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la cultura nel nostro paese rappresenta un valore costituzionalmente garantito. Nessuno ha mai immaginato che in Italia non dovesse essere introdotta una formula di collaborazione con la dirigenza, da instaurarsi sulla base di un rapporto di fiducia. Ma questo rapporto di fiducia, com'è stato detto chiaramente, doveva riferirsi alla dirigenza del ministero. Per la verità, non apprezzo neanche quella specie di «confino» nel quale sono stati relegati alcuni dirigenti importanti della nostra amministrazione pubblica; tuttavia, si tratta di una scelta che rispetto, pur non condividendola. Ma voler estendere ciò a tutti i dirigenti scolastici significa mettere le mani sulla cultura, sulla formazione delle giovani classi e dei ragazzi del nostro paese, attraverso una formazione che, in qualche modo, è diretta dalla politica e dal Governo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'Italia dovesse davvero compiere una scelta di tale genere (una scelta che purtroppo passa attraverso le istituzioni nel nostro paese, anche nel settore dell'informazione e della giustizia), avremmo un paese assai meno libero e assai meno moderno.
Questa mancanza di libertà, che passa attraverso attacchi feroci alla nostra giustizia, che è garanzia ed uguaglianza dei cittadini, che passa attraverso aggressioni continue a chi nell'informazione rende libero il proprio pensiero e critico quello dei cittadini e, nella scuola, che passa attraverso il dominio di classi intere da parte di dirigenti scolastici che, invece, dovrebbero vantare, nella propria indipendenza e nella propria autonomia, la dignità del proprio ruolo, è davvero preoccupante ed è il segno di un disagio nel nostro paese.
Signor presidente, onorevoli colleghi, la circolare ministeriale può sembrare un segno marginale, ma certamente è dentro il solco e il tracciato degli spazi di libertà che si riducono nel nostro paese. Tutti coloro che hanno a cuore la libertà del nostro paese devono difendere l'autonomia e l'indipendenza della cultura, anche attraverso l'indipendenza delle autorità scolastiche.
Non è assolutamente retorico, non è assolutamente marginale, ma credo che un appello a difendere la libertà del nostro paese, difendendo l'autonomia della dirigenza scolastica, non sia vano, soprattutto se raccolto da chi dice di avere a cuore la libertà degli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Sasso ha facoltà di replicare per l'interrogazione Capitelli n. 3-03151, di cui è cofirmataria.

ALBA SASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Aprea, anch'io voglio unirmi all'insoddisfazione del collega Sinisi.
Credo che la risposta fornita abbia chiarito, come rilevava prima l'onorevole Sinisi, che ormai la discussione è conclusa.
L'incarico di dirigente scolastico viene conferito a discrezione; non esiste più un contratto bilaterale in cui si definiscono gli obiettivi, ma un affidamento su obiettivi determinati da parte dell'amministrazione. Come ha detto la sottosegretaria, allora, non ci si affida più alla contrattazione collettiva, ma siamo di fronte ad un atto di natura provvedimentale. Ma sappiamo che cosa può significare un meccanismo di spoils system rivolto anche alla dirigenza scolastica, con l'incarico che diminuisce nella durata? Si tratta di un meccanismo che fa venire meno la continuità che rappresenta uno dei valori della nostra scuola, e la qualità e che mette in discussione la libertà del sistema, perché un dirigente scolastico il cui incarico viene affidato discrezionalmente dall'amministrazione e dal ministero sarà meno libero e potrà essere condizionato nelle sue scelte, nelle sue decisioni, nel modo di condurre la scuola.
Signora sottosegretaria, approfitto di questa replica per segnalare il caso di una scuola di Cagliari nella quale un corso di aggiornamento, che era stato affidato ad una associazione professionale di rilievo nazionale, è stato bloccato perché il dirigente regionale dell'istruzione ha suggerito al preside di non svolgerlo. Questa è una situazione che potrebbe ripetersi.
Voglio richiamare i temi che erano stati sollevati nell'ordine del giorno approvato dal Parlamento. Ricordo che il Governo ha accettato l'impegno contenuto in quell'ordine del giorno attraverso il ministro Frattini e il sottosegretario Saporito, sostenendo che le disposizioni in questione non sarebbero state applicate ai dirigenti in servizio. Nell'ordine del giorno si affermava semplicemente che l'autonomia della scuola è un principio ribadito, dal punto di vista costituzionale, dalle modifiche del titolo V della Costituzione e sancito a tutela delle competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà dell'insegnamento (articolo 33 della Costituzione: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento). L'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico e la dirigenza scolastica è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 rispetto all'intera disciplina della dirigenza statale. Questa specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola. Noi continueremo a ribadire tali principi.

Iniziative per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti

C) Interrogazione

MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel biennio 1999-2001 molti insegnanti sono stati impegnati in qualità di docenti nell'ambito dei numerosi corsi abilitanti banditi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001;
detti docenti non hanno ancora ricevuto nessuna retribuzione, peraltro prevista dalle citate ordinanze;
tutti i corsi in oggetto sono tenuti in orario extrascolastico e alcuni anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
ad oggi, detti insegnanti ancora non hanno ricevuto le spettanze loro dovute -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare con la massima urgenza, affinché vengano accelerate le procedure per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti.
( 3-02032)
(5 marzo 2003)

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Signor Presidente, la questione posta dall'onorevole interrogante concerne il mancato pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nella sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
Si tratta di una eredità lasciata dal precedente Governo. Questo Governo se ne è fatto carico ed ha sostanzialmente risolto il problema con il decreto-legge n. 230 del 31 luglio 2003, convertito nella legge n. 285 del 23 ottobre 2003.
Con questo provvedimento sono stati disposti ulteriori stanziamenti per complessivi 53,4 milioni di euro, di cui 34,083 milioni di euro per il 2003 e 19,317 milioni di euro per il 2004. Ciò per sanare la macroscopica sottostima dei partecipanti e, di conseguenza, la considerevole sottovalutazione della spesa necessaria per la svolgimento della suddetta sessione riservata di abilitazione, il cui onere era stato coperto soltanto per 38 miliardi di vecchie lire, mentre ne occorrevano altri 53,4 milioni, che sono stati stanziati da questo Governo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 101395 del 16 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003, ha disposto la ripartizione degli ulteriori stanziamenti autorizzati dal citato decreto-legge, in termini di competenza e di cassa, sui capitoli degli Uffici scolastici regionali e già in data 4 ottobre 2003 l'amministrazione ha provveduto all'inserimento delle predette variazioni nelle aree gestionali e previsionali del bilancio.
Va aggiunto che molti degli aventi diritto al pagamento delle competenze in argomento hanno esperito azioni in sede giudiziaria per essere soddisfatti dei propri crediti, ottenendo sentenze favorevoli, con il riconoscimento degli interessi di mora e delle spese di lite a carico dell'amministrazione.
È in corso, pertanto, il monitoraggio di tali ulteriori spese.
Non abbiamo fatto una bella figura, né prima né dopo!

PRESIDENTE. L'onorevole Molinari ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria per la sua risposta. Vorrei, però, precisare che la mia interrogazione fu presentata esattamente un anno fa, il 5 marzo 2003. Pertanto, nell'arco di questo anno, sono intervenuti decreti-legge e disegni di legge e tutto ciò in riferimento al biennio 1999-2001. È chiaro che gli insegnanti, a prescindere da quale Governo abbia adottato i provvedimenti, tentano di rifarsi anche attraverso la via giudiziaria, per vedere riconosciuto un proprio diritto. Questa gente ha lavorato per l'amministrazione dello Stato e per il ministero ed è giusto che ottenga le proprie spettanze in tempi anche abbastanza rapidi.
Mi auguro che per il futuro il ministero adotti provvedimenti più celeri, in modo tale da corrispondere agli aventi diritto le loro spettanze esattamente alla scadenza del proprio mandato. Credo che questa sia la strada migliore per evitare...

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Basta coprire finanziariamente i provvedimenti...

GIUSEPPE MOLINARI. Certo, bisogna, poi, individuare anche la copertura finanziaria...

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Sempre!

GIUSEPPE MOLINARI. ...altrimenti, vi è il rischio che il ricorso alle vie giudiziarie comporti di pagare il doppio o il triplo ed anche tutti gli interessi.
Credo che sia nell'interesse della pubblica amministrazione e di tutti evitare questi incidenti.

Divieto di costituzione di classi iniziali articolate in gruppi relativi a singoli indirizzi negli istituti tecnici, artistici e negli istituti d'arte

Interrogazione

CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI e MOTTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
tra i criteri per la definizione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003-2004, previsti nel decreto ministeriale del 2003 e anticipati dalla circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003, trova posto quello che modifica le precedenti disposizioni, prevedendo, per la costituzione delle classi iniziali negli istituti tecnici, artistici e dell'istituto d'arte, il divieto di «procedere all'articolazione delle classi in gruppi relativi ai singoli indirizzi»;
tali indicazioni sono destinate ad avere un effetto gravissimo nel funzionamento delle suddette scuole del territorio nazionale e, in particolare, degli istituti d'arte, per i quali si prevede la chiusura di molte specializzazioni (ad esempio, la sezione di «arte del mosaico» dell'Isa di Ravenna, «arte del vetro» dell'Isa di Venezia e di Pisa, «arti della grafica» dell'Isa di Urbino, «restauro del libro» e «cinema di animazione» dell'Isa di Chiavari, «arte del tessuto» e «decorazione pittorica» dell'Isa di Sulmona ed altre);
tali scelte costituiscono, ad avviso degli interroganti, uno sfascio che anticipa quello annunciato dalla legge delega -:
se intenda rimediare modificando le suddette indicazioni presenti del citato decreto interministeriale.
(3-02606)
(31 luglio 2003)

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti esprimono preoccupazioni in merito allo schema di decreto ministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2003-2004, predisposto in attuazione della legge finanziaria 2003, nella parte contenente indicazioni circa la formazione delle prime classi di indirizzi, sezioni staccate e scuole coordinate funzionanti con un solo corso, con particolare riguardo al divieto di «procedere alla articolazione delle classi in gruppi relativi ai singoli indirizzi».
Gli interroganti si riferiscono, in special modo, agli istituti d'arte e chiedono la modifica delle indicazioni di cui trattasi che, a loro dire, avrebbero «un effetto gravissimo nel funzionamento delle suddette scuole del territorio nazionale».
Vorrei, prima di tutto, fare presente che il decreto in argomento conferma la precedente normativa, in base alla quale le prime classi delle scuole secondarie superiori sono formate da almeno venti alunni, precisando che dette classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.
La disposizione riguarda, pertanto, le sole prime classi ed ha lo scopo di evitare il fenomeno di classi iniziali formate da un numero di alunni molto esiguo, che tende a ridursi ulteriormente negli anni successivi fino ad avere gruppi di classe formati da pochissime unità.
Ciò chiarito, il ministero, con note protocollo n. 41 del 11 aprile 2003 e protocollo n. 1021 del 24 aprile 2003, ha comunque interessato i competenti direttori generali regionali e, nel richiamare l'articolo 21 del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, li ha invitati a porre in essere tutti gli interventi intesi a garantire un'applicazione flessibile delle disposizioni di cui trattasi. Ciò al fine di evitare soluzioni traumatiche che potrebbero limitare attitudini e vocazioni degli allievi e nella salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio artistico del nostro paese.
Desidero, pertanto, rassicurare al riguardo gli onorevoli interroganti.
L'esame della situazione delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico negli istituti d'arte menzionati nell'interrogazione conferma, infatti, che le loro preoccupazioni sono del tutto infondate.
Presso l'Istituto d'arte per il mosaico di Ravenna funziona la sezione di «decorazione pittorica», per la quale sono state autorizzate due classi prime, nonostante il numero esiguo di alunni. Presso l'Istituto d'arte di Venezia funziona regolarmente l'intero corso della sezione «arte del vetro» a cominciare dalla prima classe (la quarta è articolata con la quinta).
Anche per quanto riguarda gli istituti d'arte della provincia di Pisa la normativa oggetto dell'interrogazione non ha sortito effetti. Non è infatti pervenuta dai dirigenti scolastici alcuna richiesta di articolazione delle classi iniziali, atteso che la consistenza numerica delle iscrizioni degli alunni non comportava la formazione di classi in contrasto con le disposizioni concernenti il divieto di articolazione.
Analogamente, nella provincia di Pesaro-Urbino l'applicazione flessibile delle suddette norme ha consentito di evitare la soppressione della sezione di «grafica editoriale e restauro», autorizzando il funzionamento della prima classe del corso di perfezionamento presso l'ISA di Urbino; così pure è stato autorizzato il funzionamento del «corso di ceramica» presso l'ISA di Pesaro, dei corsi di «decorazione pittorica» e «disegno di architettura e arredamento» presso l'ISA di Fano.
Quanto all'Istituto d'arte di Chiavari, risulta attivata la prima classe per il corso di «decorazione pittorica», per il corso di «oreficeria», per il corso «progetto Michelangelo» e per il corso «architettura e arredamento». Non si è proceduto invece all'attivazione della classe prima per il corso «arte del tessuto» perché i dieci alunni inizialmente iscritti, non essendo sufficienti alla formazione di una classe, hanno successivamente optato per un altro corso di studio.
Faccio anche presente che gli indirizzi di studio citati nell'interrogazione, e cioè «restauro del libro» e «cinema di animazione», non esistono nell'Istituto d'arte di Chiavari.
Faccio presente, inoltre, che nell'Istituto d'arte di Sulmona non sono presenti le sezioni di «arte del tessuto» e «decorazione pittorica» menzionate nell'interrogazione.
Quanto infine alle prospettive degli istituti d'arte in relazione al processo di riforma degli ordinamenti scolastici, le esigenze degli stessi istituti saranno adeguatamente tenute presenti in sede di predisposizione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, che saranno emanati nei termini stabiliti dalla legge stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Sasso ha facoltà di replicare per l'interrogazione Capitelli n. 3-02606, di cui è cofirmataria.

ALBA SASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta perché credo che la nostra interrogazione, che riprendeva un atto di sindacato ispettivo precedentemente presentato dall'onorevole Di Giandomenico, intendeva ed intende segnalare, anche per i prossimi anni, una questione molto delicata, ovvero quella riguardante le classi iniziali degli istituti tecnici, artistici e degli istituti d'arte, in ordine alle quali noi riteniamo debba essere tutelata e garantita una vocazione, anche perché, in caso contrario, alcune specializzazioni rischiano di scomparire così come rischia di scomparire quella che è una specificità di un determinato territorio.
Per questo, se posso permettermi un suggerimento da parte dell'opposizione, rispetto a tali situazioni, che sicuramente stanno a cuore anche al ministero, probabilmente sarebbe opportuno non adottare una politica contingente, ma fornire indicazioni generali ai dirigenti scolastici e a quelli regionali perché non sempre le persone che hanno la sensibilità di segnalare un problema si trovano nelle condizioni di farlo. In tal modo, molte volte il problema rimane senza una soluzione, magari nell'ambito degli apparati tecnici, laddove si consiglia ai ragazzi di intraprendere un certo indirizzo. Lei sa bene che questo succede e che l'intera programmazione si riduce allo sportello che la scuola adotta. Dal momento che noi riteniamo che la scuola, e penso lo ritenga anche lei, non debba essere soltanto uno sportello, ma un luogo nel quale si programma l'attività, il nostro suggerimento è questo.
Da ultimo, vorrei ricordare che una classe di dieci persone per una specializzazione di particolare interesse potrebbe essere oggetto anche di una deroga, o prevedendo la collocazione in una classe con due indirizzi.
Si potrebbero quindi trovare soluzioni per non far scemare l'interesse di quei dieci ragazzi che, pur essendo una minoranza, hanno il diritto di assecondare una loro vocazione.

Iniziative per l'applicazione degli aumenti previsti dall'ultimo contratto del comparto scuola a favore del personale collocato a riposo nel mese di settembre 2003 - n. 3-03064)

RUTA, RUSCONI, VOLPINI, SINISI, TUCCILLO, MERLO, VERNETTI, REDUZZI, RUGGIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MEDURI, CARBONELLA, LOLLI, BOTTINO, COLASIO, STRADIOTTO, MORGANDO e FISTAROL. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in seguito al rinnovo del contratto del personale della scuola, avvenuto nel giugno 2003, sono state adeguate le retribuzioni della categoria interessata, con decorrenza 1o agosto 2003, e corrisposti, in forma contrattata forfettaria, gli arretrati previsti;
a decorrere dal 1o settembre 2003, alcune migliaia di lavoratori della scuola sono stati collocati a riposo e per essi non sono stati aggiornati i relativi decreti emessi dai rispettivi provveditorati agli studi, con i prospetti delle retribuzioni conseguenti agli aumenti contrattuali;
l'Inpdap, preposto al calcolo ed alla corresponsione delle pensioni e delle liquidazioni (trattamento di fine rapporto), nell'adempimento delle proprie competenze, ha provveduto sulla base dei decreti emessi a suo tempo dai rispettivi provveditorati, quindi senza gli adeguamenti previsti dal nuovo contratto; ggi, a distanza di ben sei mesi, tutti i provveditorati agli studi non hanno ancora emesso i nuovi decreti aggiornati;
tale situazione mal si concilia con i principi posti a tutela dei lavoratori dalla Costituzione e dalla legislazione vigente in materia di lavoro ed arreca gravi disagi a migliaia di lavoratori, che si vedono privati di un diritto fondamentale con la decurtazione delle pensioni, peraltro già penalizzate, come è noto, dal nuovo sistema di calcolo dell'Irpef introdotto dal Governo;
se non si provvederà immediatamente ai nuovi decreti, l'Inpdap, che dovrà provvedere alla corresponsione delle liquidazioni entro il mese di aprile 2004, lo farà ancora sulla base degli stipendi anteriori all'entrata in vigore del nuovo contratto, dunque con importi significativamente inferiori ai dovuti -:
se tale situazione sia da attribuire a disfunzioni conseguenti al subentro, deciso dal Governo, di una nuova ditta per la gestione del software che programma a livello centrale stipendi e pensioni del personale dello Stato e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano con urgenza intraprendere per risolvere immediatamente la situazione;
quando potranno essere messi in pagamento i conguagli, gli arretrati e le nuove pensioni del personale in congedo dalla scuola al quale si applicano le disposizioni previste dal nuovo contratto;
se si intenda provvedere, con assoluta urgenza, a far sì che le liquidazioni di fine aprile 2004 vengano pagate sulla base degli aumenti contrattuali intervenuti sull'ultimo stipendio di agosto 2003;
se si intenda dare disposizioni appropriate ai provveditorati e all'Inpdap, perché si attivino in tale frangente, con le conoscenze e le risorse a loro disposizione, per risolvere, almeno provvisoriamente e con urgenza, tale situazione.
(3-03064)
(12 febbraio 2004)

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, vorrei precisare prima di tutto che il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, per il quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003, è stato siglato in data 24 luglio 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 188 del 14 agosto 2003.
Come è noto, l'applicazione del suddetto contratto compete a tutto il personale del comparto scuola a decorrere dall'anno 2002, nei cui confronti l'amministrazione è tenuta ad emettere provvedimenti di progressione di carriera al fine di formalizzare i miglioramenti economici già attribuiti a ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'agosto 2003 mediante il proprio sistema informatico. L'applicazione del suddetto contratto compete anche a coloro che nell'anno 2002 (circa 18 mila unità di personale della scuola) e nell'anno 2003 (circa 15 mila unità di personale della scuola) sono cessati dal servizio.
La suddetta operazione, ove fosse effettuata manualmente, comporterebbe tempi lunghi. Sono stati presi, quindi, i necessari contatti con il nuovo gestore del sistema informatico del ministero, che nel contempo è subentrato all'EDS, per la predisposizione di procedure informatizzate atte a riconoscere rapidamente, sia al personale cessato dal servizio, sia al personale in servizio, i benefici economici previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
Il sistema, pertanto, sarà in grado di gestire, oltre ai dati relativi alle nuove progressioni di carriera, anche quelli del personale comunque cessato dal servizio.
Tali procedure consentiranno di mettere tutti i destinatari sullo stesso piano provvedendo, contemporaneamente, alla corresponsione dei benefici economici, mentre finora a tali incombenze si provvedeva manualmente in tempi diversi a seconda del carico di lavoro dei centri servizi amministrativi competenti. Inoltre, il sistema provvederà a tali incombenze direttamente, alleggerendo, così, i CSA, già impegnati nella definizione delle istanze di cessazione dal servizio del personale che verrà collocato in pensione il prossimo 1o settembre 2004. Tali provvedimenti devono essere terminati nei tempi programmati per non fare slittare tutte le operazioni di movimento e reclutamento del personale della scuola.
Sono in corso di ultimazione gli interventi tecnici alle procedure software. La relativa funzione sarà disponibile per la fine del corrente mese e consentirà di provvedere entro il mese di aprile alla trasmissione all'Inpdap delle pratiche. L'architettura del sistema è stata progettata assicurando l'interoperabilità con il sistema dell'Inpdap che, una volta acquisite le pratiche, potrà procedere in tempi brevissimi alle riliquidazioni delle pensioni e della buonuscita al personale in quiescenza, alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale procedura consentirà, inoltre, per il futuro, atteso che dette situazioni ricorrono ad ogni rinnovo contrattuale, di liquidare tempestivamente al personale interessato le spettanze contrattualmente previste.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruta ha facoltà di replicare.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, ringrazio per la risposta l'onorevole sottosegretario. In effetti, forse, manualmente si impiegava più tempo. Però, prima di passare ad un nuovo software probabilmente se ne sarebbe dovuta verificare la funzionalità. In tal modo si sarebbe evitato il lungo periodo di attesa verificatosi.
Ho ascoltato con attenzione la risposta: se si tratterà di aprile, il ritardo sarà sopportabile. Considerato ciò che sopporta il mondo della scuola, infatti, non sarà questa la situazione peggiore: i docenti andati in pensione potranno dire che si tratta di un ritardo normale. Certamente, vogliamo sperare che il nuovo software non comporti ritardi per il futuro e che la questione si risolva effettivamente nel mese di aprile, come ora affermato dal Governo per bocca del sottosegretario Aprea. Altrimenti, bisognerebbe pensare che il nuovo software per entrare in funzione necessiti di qualche «genialità» da mettere ancora in campo.
Dunque, esprimo solo una parziale soddisfazione, condizionata alla verifica di quanto è stato detto. Se verrà rispettato il termine di aprile, il tempo, ancorché lungo, potrà essere sopportato. Del resto, non si potrebbe fare altrimenti.

Roma, 10 marzo 2004