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Finanziaria déjà- vu: sempre tagli alla scuola pubblica

Ad una prima lettura superficiale sembrerebbe una legge finanziaria che non toglie e non dà alla scuola, una finanziaria deludente ma non “lacrime e sangue”

02/10/2003
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Ad una prima lettura superficiale sembrerebbe una legge finanziaria che non toglie e non dà alla scuola, una finanziaria deludente ma non “lacrime e sangue”.

Non è così, almeno per due ragioni.

I tagli agli organici già decisi nelle finanziarie 2002 e 2003 continueranno anche per il 2004 con pesantissimi effetti sull’anno scolastico 2004/05.

La legge 448/01 ha stabilito la riduzione di 33.500 posti di insegnanti in tre anni: 8.500 per l’anno scolastico 2002/03, 12.500 per quello in corso e altri 12.500 sono già decisi per l’anno scolastico 2004/05.

Continua il taglio dei collaboratori scolastici: 6% in meno nel triennio 2003-2005.

Per i contratti pubblici del biennio 2004-2005, compreso il comparto scuola, sono previste risorse irrisorie per il solo anno 2004, molto al di sotto delle necessità ai soli fini della pura difesa del potere di acquisto degli stipendi.

Confermare i tagli già programmati e non stanziare risorse per fare i contratti sulla base delle regole previste dagli accordi del luglio ’93 significa togliere alla scuola, altro che finanziaria “soft”.

Esaminiamo ora l’ennesimo elenco di promesse non mantenute.

Piano finanziario a sostegno della legge 53: prevede 8.320 milioni di euro per il periodo 2004-2008, ma non prevede cifre per i vari anni finanziari presi in considerazione. È un libro dei sogni, infatti alla prova della prima legge finanziaria, per l’attuazione del piano viene messa a bilancio l’elemosina di 90 milioni (il 2,2% dell’intera somma da stanziare nel quinquennio) per tecnologie multimediali, lotta alla dispersione, istruzione tecnica superiore e educazione degli adulti. Ulteriore conferma che la previsione è di ricavare gran parte delle risorse annunciate dai risparmi previsti dall’attuazione della stessa legge. A questo proposito si deve sottolineare come per lo schema di decreto su infanzia e primo ciclo dell’istruzione non è prevista un’apposita legge di copertura preventiva di spesa, come disposto dalla legge 53, proprio perché dalla sua attuazione sono attesi risparmi.

Edilizia scolastica: per l’adeguamento e la messa a norma della situazione disastrosa dell’edilizia scolastica italiana è stato quantificato un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, la legge finanziaria ne stanzia 11 milioni. Il confronto tra le cifre parla da solo.

Assunzione del personale: zero euro.

Concorso dirigenti scolastici: zero euro.

Valorizzazione professionale dei docenti: zero euro.

Autoaggiornamento docenti e benefits: zero euro. Confermata la cancellazione della timida apparizione nella finanziaria 2002 di 35 milioni di euro per l’autoaggiornamento.

La finanziaria affronta poi alcune questioni specifiche.

Esoneri e semiesoneri per un collaboratore del dirigente scolastico: viene riscritto l’art. 459 del testo unico delle leggi sulla scuola con un peggioramento dei parametri per l’autorizzazione. Sono confermati i parametri per i circoli didattici, ma per la scuola secondaria e gli istituti comprensivi ci vorranno almeno 55 classi per avere un esonero (ora ne bastano 50 e per gli istituti tecnici industriali, aeronautici e agrari e per molti professionali ne bastano 40) e almeno 40 classi per un semiesonero (ora ne bastano 35 e 30 per le tipologie sopra citate). La possibilità di ridurre i precedenti parametri di 1/5 è limitata al solo caso di presenza plessi, sezione staccate o sedi coordinate (ora è possibile anche in presenza di corsi serali, per lavoratori, sperimentazioni ministeriali, doppi turni).

Un ulteriore giro di vite che colpisce le scuole autonome.

Corsi di specializzazione intensivi: sono previsti per docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso che presentino esubero, ma non hanno un finanziamento specifico: devono essere finanziati con le già scarse risorse previste per la formazione del personale.

Docenti soprannumerari in possesso del titolo per il sostegno: si prevede il trasferimento d’ufficio su posti di sostegno, un inaccettabile intervento unilaterale su una materia di competenza contrattuale.

Lavoratori socialmente utili (LSU): sono previsti 375 milioni per confermare i contratti di questi lavoratori assunti nelle scuole per attività ausiliarie.

Contributo alle famiglie che scelgono le scuole private paritarie: saranno introdotti limiti di reddito per l’attribuzione. Si cerca di dare un volto più decente al trasferimento di risorse dalla scuola pubblica alla scuola privata. Un finanziamento indiretto alle scuole private comunque in contrasto con la Costituzione.

Esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti del primo anno della secondaria superiore: prima dell’approvazione della legge 53/03 erano obbligati dalla legge 9/99 ad andare a scuola e pertanto avevano diritto alla gratuità. Ora una parte di questi studenti a scuola non ci va più, mentre chi ci va deve pagare le tasse scolastiche. Anche in questo caso si cerca di mascherare il grave danno inferto al diritto allo studio condonando almeno le tasse scolastiche. L’elemosina al posto di un diritto.

Articolo 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:

"Art. 459. -1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 40 classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i docenti individuati dal primo comma."

2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166."

5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientaniento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche."

Roma, 2 ottobre 2003