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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge per lo sviluppo

Sono in vigore dal 4 luglio le norme contenute nel decreto Legge “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale…”. La FLC ne dà un giudizio globalmente positivo ma indica alcuni punti da modificare.

06/07/2006
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Nella Gazzetta Ufficiale N. 153 del 4 Luglio 2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n.223 pari data : “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” contenente numerosi elementi riguardanti i settori della conoscenza e soprattutto le università e gli enti di ricerca.

  • L’art. 22 riduce le spese di funzionamento sia degli EPR (esclusi ISS e ISPESL) sia delle università del 10% se non impegnate alla data di entrata in vigore della legge (4 luglio 2006).

  • L’art. 23 sopprime l’obbligo da parte del CUN di produrre un parere di legittimità sugli atti delle commissioni per le procedure di reclutamento dei professori associati e ordinari e dei ricercatori e quindi, oltre a ridurre le spese, evita il l’ingorgo che avrebbe bloccato di fatto i concorsi.

  • L’art. 27 riduce il taglio operato dalla finanziaria 2006 alle spese per convegni, pubblicità e rappresentanza e si passa dal 50% al 40%.

  • L’art. 28 riduce del 20% le spese per le diarie per missioni all’estero di tutto il personale degli enti di ricerca, delle università (compreso i docenti) e della scuola.

  • L’art. 29 taglia ulteriormente rispetto alla finanziaria 2006 le spese per commissioni, organi collegiali e organismi del 30% rispetto a quanto speso nel 2005. Per rispettare il vincolo previsto in questo articolo le amministrazioni dovranno ridurre i componenti degli organismi, eliminare le duplicazioni, limitare le strutture di supporto agli organismi e ridurre i compensi spettanti ai componenti.

  • L’art. 32 regolamenta le modalità per l’assegnazione di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa limitandola ad esperti di provata competenza e con procedure comparative, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata e quando non vi sia la possibilità di fare ricorso a risorse umane disponibili all’interno.

  • L’art. 33 cancella la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni voluta dal Governo precedente ripristinando le regole della riforma pensionistica del '92.

  • L’art. 34 obbliga a rendere pubblici gli elenchi dei consulenti, l’oggetto, la durata ed il compenso ad essi attribuito.

La FLC esprime un apprezzamento al decreto nel suo complesso e a molti degli articoli specificatamente legati ai settori della conoscenza.

In particolare ritiene corretto il taglio delle spese per consulenza, troppo spesso utilizzata in modo clientelare e per realizzare una vera e propria esternalizzazione, e la regolamentazione dell’assegnazione degli incarichi (potrebbe essere il primo passo per l’auspicato superamento del precariato selvaggio e anomalo), così come la pubblicità prevista per i consulenti sia per la tipologia degli incarichi sia per i compensi. Troppi sprechi sono avvenuti negli enti di ricerca mentre si continuavano a tagliare le spese per la ricerca.

Non condividiamo però il metodo con cui si è arrivati a questo urgente e necessario provvedimento (l’Europa tra l’altro ce lo imponeva) senza una sede preventiva di valutazione con le OO.SS.

Rispetto al testo rileviamo due punti che il confronto con le OO.SS. avrebbe evitato di inserire e che, se non verranno modificati nel corso della conversione in legge, produrranno danni alla ricerca.

Il primo è il taglio del 10% delle spese intermedie per le somme non impegnate. Con tale voce, in base alla classificazione stabilita per legge, si intendono le spese per acquisizione di beni di consumo e di servizi: quindi utenze, manutenzione degli immobili, ma anche assurdamente spese di missione. La burocrazia degli enti, tra l’altro cresciuta a dismisura in questi anni per chiare responsabilità e volontà di chi deteneva il potere, determina l’allungamento dei tempi per gli impegni di spese e quindi il decreto può danneggiare il funzionamento degli enti.

Il secondo è il taglio delle diarie per le missioni all’estero che, è bene ricordarlo, per un ricercatore sono un obbligo se si vuole continuare a far parte dello spazio della ricerca al di là dai confini italiani.

Auspichiamo, quindi, e cercheremo di ottenere il cambiamento di questi punti convenendo con le altre Organizzazioni Sindacali le modalità e gli obiettivi da raggiungere.

Roma, 6 luglio 2006