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Contratto Collettivo Nazionale dell’Area VII

Giudizio positivo della FLC sull'Ipotesi di Accordo. Martedì 8 giugno, convocazione per la trattativa sul biennio economico 2008/09

04/06/2010
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Il 3 giugno è stata siglata l’ipotesi di contratto 2006/09 parte normativa e primo biennio economico 2006-2007 dei dirigenti dell’Università, Ricerca ed Enea.

Diamo un giudizio positivo, ritenendo che sono stati raggiunti obiettivi per nulla scontati all'inizio della trattativa in una fase politica ed economica particolarmente difficile per i pubblici dipendenti ed in particolare per i dirigenti.

Il Contratto rivede solo alcune delle norme già previste nel CCNL 2002/05 che quindi, per quelle parti non riportate nel CCNL 2006/07, rimangono in vigore.

  • Sono cambiate le norme sul codice disciplinare che, nonostante le nostre forti proteste è stato rivisto alla luce del decreto 150/09 e comunque siamo riusciti a migliorare le proposte portate dall’Aran

  • E’ modificato il comma 3 dell’articolo 14 dove si individuano anche per le università i criteri su cui articolare le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità

  • Per quanto riguarda il personale dirigente Enea il contratto rinvia alla contrattazione integrativa il raccordo degli istituti contrattuali propri di questa dirigenza con quelli dell’area VII

In una dichiarazione a verbale (di cui diamo conto di seguito) firmata assieme a Cisl Università e Ricerca e UilPAUr Afam, abbiamo ribadito la contrarietà, già espressa al tavolo, sull’inserimento nel testo di questo contratto, peraltro già scaduto, di norme di legge che dovrebbero trovare la loro declinazione nei contratti nazionali futuri.

Martedì 8 giugno è prevista la convocazione per la trattativa sul biennio economico 2008/09.

Roma, 4 giugno 2010

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Dichiarazione a verbale sottoscritta da FLC Cgil, CISL Università, Cisl Ricerca, UILPA UR

Le scriventi OO.SS: ribadiscono la loro contrarietà all’inserimento delle norme previste da leggi emanate successivamente al periodo di vigenza contrattuale (2006/09). Tali norme potranno essere declinate nell’ambito dei contratti collettivi nazionali stipulati successivamente all’emanazione delle leggi

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