Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Attualità » Sindacato » Salute e sicurezza sul lavoro: approvato il Testo Unico. Soddisfazione da parte di CGIL, CISL e UIL

Salute e sicurezza sul lavoro: approvato il Testo Unico. Soddisfazione da parte di CGIL, CISL e UIL

Nella giornata di ieri, 1 aprile 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Dlgs su Salute e sicurezza nel lavoro, che sarà quindi pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una svolta per combattere la piaga degli infortuni e delle morti bianche.

02/04/2008
Decrease text size Increase  text size

Si tratta di un importantissimo traguardo, frutto dell'impegno delle Organizzazioni sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL, delle categorie, di migliaia di RLS, dei delegati e dei lavoratori, ma anche funzionari pubblici, dipanatosi nel corso di questi ultimi anni. A tal proposito vale la pena ricordare che fu proprio quell'impegno e la mobilitazione del movimento sindacale a portare il precedente Governo di centrodestra a ritirare dal Parlamento il T.U. che aveva predisposto e che conteneva momenti di preoccupante arretratezza della normativa esistente in quanto penalizzava fortemente i destinatari della sicurezza ossia i lavoratori.

Va anche ricordato e sottolineato che l'attuale Governo di centrosinistra ha privilegiato il metodo del confronto con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle Regioni.

L'approvazione del Testo Unico non solo rappresenta il punto di approdo definitivo di un lungo dibattito, ma un passo in avanti significativo sulla strada della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella lotta quotidiana contro gli infortuni e le morti sul lavoro in Italia.

Il Testo unico contiene una serie di rilevanti novità che possono determinare una svolta positiva per la realizzazione effettiva di un sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro efficace, efficiente, condiviso e partecipato.

Il "Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro" che si compone di 303 articoli, 12 titoli e 50 allegati (testo e allegati) sono comprese tutte le norme già presenti nel D.Lgs 626, oltre ovviamente una serie di altre misure che già esistono in materia di cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, piombo.

Ecco le principali novità.

Sanzioni

Sulla base dei criteri indicati dalla legge delega 123/2007 sono intensificate le sanzioni penali e pecuniarie ovviamente comminate con la dovuta gradualità. Nei casi più gravi come la mancata valutazione dei rischi di lavoro cui possono essere esposti i lavoratori che svolgono attività ad elevata pericolosità viene previsto l'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro. A seconda della gravità del caso si applicano sanzioni inferiori.

Restano inalterate le norme del codice penale, estranee all'oggetto della delega, per l'omicidio e le lesioni colpose causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Infortuni mortali

In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione agli appalti., nonché le relative imputazioni penali.

Lotta al sommerso

E' prevista per violazioni gravi, ravvisate dagli ispettori, la sospensione dell'attività imprenditoriale. Il provvedimento scatta quando in azienda risultano a nero oltre il 20% dei lavoratori, quando vengono violate ripetutamente le misure di riposo e si riscontrano violazioni che espongono il lavoratore a rischio caduta dall'alto, logoramento, incendio, amianto ecc. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori e l'eliminazione del rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento è punito con l'arresto fino ad un anno.

Lavoratori precari

Viene ampliato il campo di applicazione a tutti i lavoratori che operano in azienda senza alcuna distinzione di tipologia contrattuale: lavoratori a progetto, in collaborazione, autonomi, somministrati, a domicilio, a distanza ecc.

RLS e RLST

Viene rafforzato il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST) o di comparto produttivo in assenza di RLS aziendali. Viene previsto un rappresentante di sito nelle realtà più complesse quali ad esempio i porti.

Coordinamento di vigilanza

Le attività di vigilanza saranno coordinate per ottimizzare le risorse, eliminare sovrapposizioni e migliorare gli interventi. Viene creato un sistema informativo pubblico con la partecipazione delle parti sociali per rendere noto gli infortuni e le ispezioni nonché per indirizzare le azioni pubbliche.

Finanziamenti

Vengono stanziati nuovi fondi per azioni promozionali e di informazione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Il ruolo della scuola e dell'università

Viene previsto l'inserimento nei programmi scolastici e universitari l'insegnamento relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si riconosce così un ruolo fondamentale e istituzionale della scuola e dell'università per la creazione tra i giovani di una coscienza in tema di salute e sicurezza necessaria per affrontare il loro futuro lavorativo.

Libretto sanitario

Viene istituito il libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore.

Roma, 2 aprile 2008