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Stabilizzazioni: importante pronunciamento del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 2230 del 13 maggio 2008 rinvia alla Corte Costituzionale la questione della decorrenza dei termini per l'avvio del processo di stabilizzazione.

27/05/2008
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Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Ordinanza del 13 maggio 2008 n. 2230, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 519 della Legge n. 296 del 2006 (cd. Finanziaria 2007) per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione ed ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale limitatamente alla decorrenza dei termini per l'avvio del processo di stabilizzazione.

Il Consiglio di Stato nella citata ordinanza ha affrontato la questione sollevata in appello da una lavoratrice precaria dell'amministrazione esclusa dal processo di stabilizzazione, in quanto il suo rapporto di lavoro sarebbe iniziato 10 giorni prima della data indicata dalla finanziaria 2007 ai fini della maturazione del requisito temporale per la stabilizzazione.

Come chiaramente stabilito dalle norme di quella legge finanziaria, il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Pubblica amministrazione lì sancito era ed è finalizzato a sanare l'abuso, operato negli anni dalla stessa PA, del ricorso a contratti di lavoro precario in sostituzione dei normali contratti a tempo indeterminato. Quelle norme vanno interpretate rispettando l'intenzione del legislatore, che non era quella di escludere, ma al contrario, di includere lavoratori che da lungo tempo lavorano presso l'amministrazione, accanto ed insieme ai colleghi a tempo indeterminato e che solo una perversa volontà ha mantenuto precari.

Se si fossero indetti i concorsi in via ordinaria e nei tempi previsti dalla legge, sicuramente non ci sarebbe stato bisogno di una norma che sanasse gli abusi, che in tutti i casi riguardano le tipologie contrattuali applicate ma non le modalità di accesso.

Occorre ricordare, infatti, ai tanti che, ignorando le reali situazioni che si sono verificate, reclamano a torto il concorso per l'accesso ai ruoli della PA contro il processo di stabilizzazione previsto dalle ultime due finanziarie, che, in particolare nelle università e negli enti pubblici di ricerca, i lavoratori precari coinvolti da tali speciali procedure hanno tutti sostenuto prove selettive per essere assunti e che, nei pochi casi in cui ciò non sia avvenuto, le stesse norme prevedono comunque prove selettive, ovviamente riservate, prima della loro assunzione a tempo indeterminato.

I giudici di Palazzo Spada, nell’ordinanza in questione hanno affermato che un’applicazione letterale della norma della Finanziaria 2007 potrebbe comportare una lesione degli artt. 3 sotto il profilo “ del canone della ragionevolezza in base al quale per le situazioni maggiormente meritevoli è vietata l’applicazione di trattamenti deteriori, e della lesione dell’art. 97 della Costituzione che impone che i pubblici uffici siano retti da regole idonee a garantire l’efficienza ed il buon andamento, dal momento che il dato temporale del quinquennio è previsto in modo del tutto accidentale” e non coerente con la ratio della normativa volta a limitare il fenomeno del precariato.

Il processo di stabilizzazione avviato dalla legge finanziaria 2007 e confermata da quella del 2008 deve, dunque, andare avanti, così come previsto dalle norme e dagli accordi sottoscritti, visto che la questione sollevata non lo mette in discussione, ma ne chiede, giustamente, una applicazione estensiva.

Roma, 27 maggio 2008