Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Tribunale di Pistoia: sì all’incarico di presidenza per i docenti elementari laureati

Tribunale di Pistoia: sì all’incarico di presidenza per i docenti elementari laureati

Ancora una sentenza favorevole alla tesi sostenuta dalla Cgil Scuola

21/08/2003
Decrease text size Increase  text size

Ancora una sentenza favorevole alla tesi sostenuta dalla Cgil Scuola: i docenti elementari laureati, con sette anni di servizio effettivo, hanno titolo ad essere nominati quali Presidi incaricati. E’ ora il Tribunale di Pistoia che accetta un ricorso di una nostra assistita avverso l’esclusione dalle graduatorie per gli incarichi di presidenza. Il Ministero, come già successo nel tribunale di Firenze, esce perdente dal confronto e l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana dovrà ora inserire la ricorrente nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza dei Circoli Didattici, Istituti comprensivi e Istituti di Scuola media della provincia di Pistoia. Nei prossimi giorni verranno discussi altri ricorsi, su questo tema, presentati dalla Cgil Scuola.

Roma, 21 agosto 2003
__________________________

TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice del Lavoro,

letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, osserva:

  • il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto la ........ nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca deve essere accolto;

  • dalla lettura degli atti di causa, risultano infatti sussistere entrambi i requisiti richiesti per l'accoglimento del ricorso;

  • quanto al fumus boni iuris, occorre rilevarsi che l'ordinanza ministeriale n. 44 del 17.04.2002 prevede all'art. 3 che "per ciascun tipo di istituto o di scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi: A) professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza spirano...; B) professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 407 e segg. del D. Lgs 16.04.1994, n.297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano...";

  • ma nella fase transitoria in cui non è ancora vigente il divieto di conferire gli incarichi di presidenza di cui all'art. 447 D. Lgs. 477/94, i requisiti cui fare riferimento sembrano dovere essere quelli previsti dall'art.29 D. Lgs 165/2001, la cui efficacia non è subordinata ad alcun corso concorso;

  • del resto, parte ricorrente risulta essere in possesso dei requisiti ivi previsti e cioè di essere in possesso di laurea ad avere prestato effettivamente servizio per almeno sette anni;

  • quanto al periculum in mora, parte ricorrente fa genericamente riferimento ad un periculum che sarebbe in re ipsa, con ciò dovendosi intendere non un pericolo meramente economico, che non sarebbe tutelabile in questa sede, bensì in pericolo, ben più pregante inteso quale pericolo alla professionalità nel senso di impossibilità di acquisire anzianità di servizio nella funzione di preside;

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da ..... e, per effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Centro Servizi Amministrativi di Firenze, di includere la ricorrente .... nella graduatorie per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti di scuola media della provincia di Pistoia per l'anno scolastico 2003-2004;

assegna termine perentorio di giorni trenta per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi

Pistoia, 19 agosto 2003