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Riconoscimento anzianità personale ex Enti Locali: un'altra sentenza del tribunale di Treviso

sentenza n. 257/04, non definitiva, emessa dal Tribunale di Treviso

03/11/2004
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Pubblichiamo la sentenza n. 257/04, non definitiva, emessa dal Tribunale di Treviso relativa ad un ricorso proposto da alcuni iscritti Ata della Cgil Scuola della provincia, transitati ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99 dai ruoli degli EE.LL allo Stato, unitamente ad altre due sentenze emesse dal medesimo Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, la prima non definitiva 163/03 e la seconda 349/03 definitiva.
Il giudice, in entrambi i casi, ha provveduto dapprima ad accertare con le sentenze non definitive la sussistenza del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, anche ai fini economici, di tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento di quanto richiesto e con le sentenze definitive, previo espletamento delle CTU ai fini della determinazione dell’esatto ammontare, ha definito quanto l’Amministrazione dovrà liquidare a ciascun ricorrente.
Le predette sentenze confermano quanto sostenuto dalla CGIL Scuola.
In particolare il Giudice del lavoro di Treviso ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti affermando che la disposizione contenuta all’art. 8 della L. 124/99 è norma immediatamente precettiva e che l’Accordo del 20.07.2000 recepito nel DI non ha natura contrattuale, e, pertanto, non deve essere interpretato come deroga a detta disposizione normativa.

Roma, 3 novembre 2004