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Nuovo contratto scuola: diritto al pagamento della domenica per i supplenti temporanei

Il nuovo contratto afferma in modo ancora più esplicito quando i supplenti hanno diritto alla retribuzione dell’intera settimana, domenica inclusa.

07/12/2007
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L’affermazione del principio che ad un lavoratore della scuola spetti di diritto l’intera retribuzione settimanale, nel caso in cui svolga con contratto di lavoro a tempo determinato l’intero orario settimanale obbligatorio, a prescindere se prestato in 5 o 6 giorni, ha avuto una “storia tormentata” negli ultimi 10-12 anni.

Nella scuola le supplenze brevi sono retribuite in base al numero di giornate di servizio effettivo e per gli impegni previsti nell’orario di servizio del lavoratore, docente o Ata, che si sostituisce. Quindi gli impegni giornalieri, in particolare per i docenti, possono anche prevedere un numero di ore di servizio effettivo diverse a seconda dei diversi giorni della settimana. Già da tempo l’ufficio di gabinetto del MPI aveva chiarito che, nel caso in cui dal lunedì al venerdì della stessa settimana (quindi in 5 gg) un docente (ad esempio per il tempo pieno della scuola primaria o nella scuola dell’infanzia il cui servizio settimanale va quasi sempre dal lunedì al venerdì) svolge l’intero orario settimanale, ha diritto alla retribuzione per 6 giorni (Circ. tel. n° 270 prot. 8993/LM del 4 agosto 1995). Questo perché il contratto nazionale di lavoro da sempre prevede che l’orario settimanale obbligatorio di servizio debba essere svolto “in non meno di 5 giorni” alla settimana. Quindi si ha diritto alla stessa retribuzione sia se lo si presta in 5 che in 6 giorni lavorativi.

Il diritto invece alla retribuzione anche della domenica nel suddetto caso (cioè nel caso in cui l’intero orario settimanale di servizio venga svolto in 5 o 6 gg della stessa settimana) è stato introdotto contrattualmente con la sequenza contrattuale dell’art 142 c. 4 del Ccnl 24 luglio 2003 sottoscritta in via definitiva all’Aran il 2 febbraio 2005. In questa sequenza si richiama l’art. 2109 del codice civile (sa veda l’art. 142 c. 1 lett. f del testo definitivo della sequenza) che prevede il diritto alla retribuzione della domenica quando si lavora dal lunedì al sabato. L’Aran stessa, poi, come comunicato dallo stesso MPI con nota prot. n. 1370 del 15.4.2005 concernente la decorrenza della sequenza contrattuale art. 142 del Ccnl 2003, precisa che la decorrenza del contenuto definitivo dell’art. 142 è la stessa del Ccnl da cui origina e quindi dal 24 luglio 2003.

Pertanto il diritto alla retribuzione della domenica decorre dalla data di entrata in vigore del Ccnl per il quadriennio normativo 2002-2005 e cioè dalla data della sua sottoscrizione: 24 luglio 2003.

Il nuovo contratto per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007, non innova nulla, ma rende più palese questo diritto inserendolo nell’articolo specifico che regola il rapporto di lavoro a tempo determinato: l’art. 40 c. 3. Nell’ultima parte del comma 3, infatti, è scritto: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”

Infine, è fuori discussione che quando si viene retribuiti per l’intera settimana, anche la validità giuridica del rapporto di lavoro a tempo determinato non può che essere di 7 giorni.

Roma, 7 dicembre 2007