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Mercato del lavoro. Le ulteriori indicazioni del Ministero del lavoro sul lavoro a progetto

In una circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva vengono riassunti gli orientamenti che devono seguire gli ispettori del lavoro nel corso della loro attività di vigilanza per qualificare il corretto ricorso a questa particolare tipologia di lavoro da parte delle imprese. Sotto il mirino del Ministero anche le scuole private di ogni ordine e grado.

06/02/2008
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Premessa

Non v’è dubbio che la circolare n. 4/2008 , prot. 25/SEGR/0001596,emessa dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale lo scorso 29 gennaio, rappresenti un ulteriore passo in avanti nella lotta all’uso improprio da parte dei datori di lavoro delle collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto previste dagli artt. 61 e ss, del D.lgs n. 276/2003 applicativo della L. 30/2003.

Se con la circolare n.1/2004 si era provveduto a dare indicazioni sulla disciplina essenziale dell’istituto del lavoro a progetto individuando le caratteristiche della prestazione e se con la successiva circolare n. 17/2006 , con riferimento ai call center ,erano state individuate le modalità del corretto uso di tale disciplina contrattuale declinandone le forme di svolgimento della prestazione, ora il Ministero avverte la necessità di tracciare un quadro unitario del fenomeno “ al fine di consentire una più incisiva ed uniforme azione ispettiva volta a ricondurre l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nell’ambito delle finalità individuate dalla legge”.

Nel corso di questi ultimi anni, infatti, il ricorso improprio al contratto a progetto si è espanso a dismisura non solo in quei settori produttivi legati all’erogazione di beni, servizi e prestazioni intellettuali ma anche nelle attività lavorative di tipo semplice determinando sovente inaccettabili forme di sfruttamento, di precariato e di elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato. A tale proposito per limitarci ai soli comparti nel mondo del lavoro della conoscenza la FLC Cgil da anni denuncia il ricorso al lavoro a progetto nelle istituzioni scolastiche, formative ed educative a gestione privata nonché nei processi di esternalizzazione concretizzatisi con l’istituzione di fondazioni da parte di strutture universitarie ed enti di ricerca.

I processi di stabilizzazione delle collaborazioni previsti nella Finanziaria 2007, una considerevole giurisprudenza di merito, l’azione ispettiva e gli impegni assunti con il protocollo sul welfare dello scorso 23 luglio hanno reso necessario rendere più incisiva l’azione di vigilanza che costituisce una delle priorità della Programmazione per l’anno 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Da qui la sistematizzazione della materia tesa ad assicurare l’uniformità dei comportamenti ispettivi e fornire ai datori di lavoro, pubblici e privati, linee guida essenziali finalizzate a ridurre fenomeni di dumping sociale incentrato sull’abbattimento dei costi del lavoro anche in occasione di appalti di beni e servizi da parte di soggetti pubblici.

I contenuti della circolare

Vediamo nel merito i contenuti della circolare e soprattutto le indicazione su cui deve orientarsi l’attività ispettiva.

1. Viene precisato che ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 276/2003 le collaborazioni a progetto vanno ricondotte ad uno o più specifici programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Richiamo questo già effettuato nelle precedenti comunicazioni con la puntualizzazione che il ricorso al contratto a progetto è compatibile solo in ipotesi di prestazioni genuinamente autonome perché definite dal raggiungimento di un risultato predeterminato nel tempo che ne giustifica il ricorso, che non può variare in maniera unilaterale e che ne delimita lo svolgimento.Questo significa che lo svolgimento della prestazione non può prescindere dalla forma scritta fin dall’inizio del rapporto di collaborazione e che assume quindi un valore decisivo per l’individuazione del progetto, del programma o fase di esso. La circolare precisa che in assenza della forma scritta del contratto a progetto ovvero di una formulazione dettagliata del progetto, la prestazione lavorativa è riconducibile all’alveo del lavoro subordinato.

2. Assunto in via preliminare tale postulato, l’azione ispettiva, recita la circolare, deve verificare l’assoluta specificità del progetto sottolineando che non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma,……, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Da ciò ne consegue che il progetto non può limitarsi ad una semplice descrizione delle mansioni del lavoratore né può limitarsi a descrivere il solo svolgimento dell’attività. Questo significa che l’impresa non può utilizzare i contratti a progetto per tutto o parte del personale che svolge le attività ordinarie o accessorie dettate dalla ragione sociale dell’impresa medesima.

3. Nell’azione ispettiva comunque va verificato l’effettivo svolgimento della prestazione del coordinatore a progetto ovvero la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale con riferimento alle forme del coordinamento che vanno individuate nel contratto così come contemplato dall’art. 62 del D.lgs 276/2003. in questo senso viene sottolineato che il contenuto della prestazione a progetto è difficilmente compatibile con una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata. Sarà compito degli ispettori indagare sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore non solo attraverso le dichiarazioni dello stesso ma anche di quanti, dipendenti e collaboratori, lavorano con lo stesso.

4. Sempre nell’attività di verifica gli ispettori debbono accertare se il collaboratore, benché svolga attività funzionale con la struttura organizzativa del committente o datore di lavoro, residui di autonomia e che quindi la sua prestazione non sia assoggettabile né direttamente né indirettamente ad un continuo controllo e a forme di potere disciplinare da parte dello stesso committente.

5. In presenza di monocommittenza l’azione dell’ispettore deve essere particolarmente puntigliosa. Va verificata la clausola di esclusiva e valutata tenendo in considerazione tutti gli altri indici previsti dalle norme e ricordati nella circolare. Questo significa valutare appieno anche le eventuali proroghe o rinnovi del contratto a progetto. Ovvero valutare la giustezza della proroga stessa in quanto non è stato raggiunto il fine fissato o un rinnovo del progetto identico al precedente.Questi elementi sono ritenuti indiziari e incisive per qualificare la prestazione del collaboratore.

Alcune nostre considerazioni

Le indicazioni appena ricordate rappresentano un quadro di riferimento per tutta l’attività ispettiva e concorrono ad implementare l’azione di vigilanza e le eventuali azioni di rimozione di applicazioni distorte della normativa da parte dei datori di lavoro. Il fine dell’attività di vigilanza da parte del Ministero del lavoro è abbastanza chiaro: combattere tutte le forme di elusione normativa e contrattuale che hanno connotato alcuni segmenti produttivi della nostra economia soprattutto nell’area dei servizi. Come ricordato in premessa dentro questa campagna di vigilanza sono coinvolti i settori della conoscenza con particolare riferimento a quelli a gestione privata.

Però oltre alle indicazioni di carattere generale la circolare fa ulteriori passi in avanti. Ferme restando le valutazioni sopra esposte che rappresentano le linee guida dell’azione ispettiva, il Ministero si ripromette di fare ulteriori approfondimenti sull’utilizzo dei contratti di collaborazioni in alcune particolari attività come nel caso dell’insegnamento in strutture private paritarie per via della presenza della legge di parità (L. 62/2000). Questa come si ricorderà prevede il ricorso al lavoro autonomo e parasubordinato in misura massima del 25% dell’attività di docenza.

Si tratta pertanto di verificare appieno le modalità d’uso dei contratti a progetto limitatamente alle indicazioni fissate dalla legge di parità che vanno correlate con le indicazioni della circolare. Resta ovviamente fermo che se la ragione sociale di una scuola paritaria, inserita a tutti gli effetti nel sistema nazionale di istruzione, è quella di svolgere attività di istruzione è incompatibile il ricorso al lavoro a progetto per tutto il personale docente in quanto il progetto non può identificarsi né totalmente né parzialmente con le finalità dell’impresa. Semmai l’unica attività da verificare è l’uso limitato al 25% delle ore totali di docenza destinate ad attività non certo ordinarie nel rispetto dei vincoli dettati dalla circolare.

Il che ci porta a confermare il nostro giudizio su due “tormentoni” che hanno caratterizzato la scuola paritaria fin dalla uscita della 62/2000.

Il primo è rappresentato dalla incongruenza della famigerata circolare Criscuoli non solo con la legge di parità ma con lo stesso D.Lgs 276/2003 che di fatto ha sdoganato il ricorso oltremisura del contratto a progetto da parte di alcuni gestori.

Il secondo è rappresentato dalla tesi Fiilins secondo la quale l’accordo nazionale sul contratto a progetto possa essere considerato agli effetti dell’applicazione della legge di parità affine ad un contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi estensibile a tutto il personale docente in servizio nelle scuole paritarie.

Infine va segnalato che la circolare del Ministero del lavoro, sulla base di una giurisprudenza consolidata, esclude a priori il ricorso al lavoro a progetto per alcune figure professionali in quanto la loro prestazione è incompatibile con un’attività di carattere progettuale.

C’è da auspicare che lo stesso MPI prenda atto delle novità introdotte dal circolare del Ministero del lavoro e reintervenga a modificare certi orientamenti a dir poco discutibili non solo sulla parità ma ad esempio sulle sezioni primavera.

Roma, 6 febbraio 2008