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Tia/Tarsu: il decreto "milleproroghe" libera le scuole

Parte dal 2008 l'esenzione del pagamento della tassa ambientale a carico delle scuole. Il MPI trasferirà i fondi direttamente ai comuni. Si prospettano soluzioni anche per le bollette pregresse.

27/02/2008
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L’approvazione del decreto "milleproroghe" avvenuto nella giornata di oggi, libera le scuole da una incombenza burocratica che fino al 2007 gravava sui bilanci delle scuole: la tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Questo è un frutto che le scuole raccolgono grazie alla determinazione della FLC che da anni sostiene in tutte le sedi la necessità di sgravare i bilanci delle scuole da questa spesa obbligatoria.

L’impegno della FLC continua per arrivare alla chiusura di tutte le pendenze degli anni pregressi. Su questo punto, infatti, si prospetta un accordo risolutivo tra MPI e Anci nazionale.

Roma, 27 febbraio 2008
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Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33- bis. - (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). – 1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11- ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».