Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

28/11/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

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Per garantire l'imparzialità del giudice, già nello Statuto Albertino si diceva che " Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali" e si vietava la costituzione di tribunali straordinari: ciò, tuttavia, non impedì al regime fascista di reprimere l'opposizione politica attraverso l'istituzione di " Tribunali speciali per la difesa dello Stato". La Costituzione repubblicana ha confermato la garanzia del giudice naturale, ma ha anche previsto, col successivo art. 102, l'esplicito divieto di costituzione di tribunali straordinari. Il "giudice naturale precostituito per legge" è il giudice che la legge individua in base a criteri certi ed oggettivi (cioè relativi, ad esempio, alla materia del contendere e al territorio sul quale si è svolto il fatto), definiti comunque in precedenza rispetto al fatto portato in giudizio.

Nel secondo e nel terzo comma l'articolo sancisce il principio di legalità sia delle pene sia delle misure di sicurezza. In particolare, nel secondo comma, il principio di legalità penale prevede la cosiddetta riserva di legge e la non retroattività della norma. La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: solo il Parlamento può, quindi, stabilire per via legislativa quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il principio di non retroattività vieta di applicare la legge penale per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il principio di legalità in materia penale è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'ultimo comma prevede la riserva di legge anche per le misure di sicurezza (quali, ad esempio, la libertà vigilata, il divieto o l'obbligo di soggiorno, l'espulsione dello straniero dallo Stato): il costituente ha così inteso limitare la discrezionalità del giudice, trattandosi di misure comminate in ragione della pericolosità sociale di un soggetto, indipendentemente da una sua eventuale responsabilità penale. Si è voluto, quindi, evitare che tali misure possano trasformarsi in pene arbitrarie, come si verificò in epoca fascista a danno degli oppositori del regime.

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