Articolo 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

10/07/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

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Poiché la libertà di domicilio è espressione della più ampia libertà personale, ne è riconosciuta l'inviolabilità, anche se l'autorità di polizia o la magistratura possono adottare, con le opportune garanzie previste dalla legge, misure quali ispezioni, perquisizioni, sequestri.

La libertà di domicilio viene tutelata anche dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (firmata a Nizza il 7 dicembre 2000), che prevede che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e delle sue comunicazioni. La tutela garantita dalla Carta europea ricomprende, quindi, anche diritti (come il rispetto della vita privata e familiare) che la nostra Costituzione non cita espressamente.

Il terzo comma dell'articolo stabilisce che i provvedimenti di indagine decisi dalla pubblica amministrazione per motivi di sanità (ad esempio per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro), di incolumità pubblica (ad esempio per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico), economici o fiscali (ad esempio per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari), quando consistono in semplici verifiche su cose e luoghi, non comportano le garanzie che assistono l'attività di polizia e magistratura. Tali interventi devono, comunque, essere previsti da apposite leggi.

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