Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

12/01/2009
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici dipendenti e funzionari costituisce un'importante garanzia dei diritti del cittadino: ciò spiega la collocazione di questa norma nel titolo dedicato alle libertà civili. In effetti, nessun principio è operante se non viene applicato da chi di fatto è tenuto ad attuarlo, perciò la Costituzione impone ai funzionari pubblici particolari responsabilità e garantisce tutti i cittadini che i danni eventualmente causati da loro vengano comunque risarciti dalle rispettive amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune o qualsiasi Ente pubblico). La norma appare particolarmente attuale, soprattutto se si considera che in una società complessa come la nostra l'intervento dello Stato (e la conseguente possibilità di abusi) è sicuramente maggiore che in passato.

Va notato che la responsabilità del funzionario o dipendente qui considerata è solo quella civile: quella penale è, infatti, già considerata in generale dal precedente art. 27 e, se relativa al comportamento di un impiegato pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, non è estensibile all'amministrazione di appartenenza, ma comporta un aggravamento di pena per il reo o la configurazione di specifiche ipotesi di reato (ad esempio, peculato, corruzione e, in generale, tutti i reati contro la pubblica amministrazione).

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