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36 mesi di contratti, precari a rischio disoccupazione

Per disinnescare la mina oggi vertice sindacati-miur. il divieto di cumulo è previsto dalla buona scuola

29/08/2017
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Conto alla rovescia per i precari triennalisti a rischio disoccupazione. La bozza di circolare sulle supplenze, attualmente al vaglio dei tecnici di viale Trastevere, richiama espressamente il comma 131 dell'art. 1 della legge 107/2015 , secondo il quale, dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e Ata presso le istituzioni scolastiche e educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Lo scorso anno sulla questione era intervenuta anche Flavia Malpezzi, deputata del Pd, la quale aveva affermato alla camera che: «Il divieto di stipulare contratti a tempo determinato decorre a partire dal 2016 e solo ed esclusivamente per quanto riguarda i posti vacanti e disponibili (si veda il resoconto stenografico della seduta 631 del 25 maggio 2016)».

Da allora, però, non ci sono stati chiarimenti ufficiali da parte dell'amministrazione centrale. E a quanto pare, anche quest'anno, il ministero dell'istruzione non ha intenzione di chiarire la questione. Che, peraltro, presenta anche altri punti oscuri. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 107/2015, infatti, dispone che: «A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche e educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». Se da un lato è pacifico che la legge 107/2015 non possa avere effetti retroattivi, resta ancora da chiarire (perlomeno ufficialmente) se il calcolo dei 36 mesi debba partire dalla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015) o dal 1° settembre 2016, in ciò precludendo la possibilità di considerare servizi acquisiti precedentemente. Oppure vada inteso nel senso che, i soggetti che, alla data del 1° settembre 2016 avevano maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili abbiano ormai perso il diritto di ricevere proposte di assunzioni su posti vacanti e disponibili.

In più, non è chiaro cosa debba intendersi per posti vacanti e disponibili: se i posti meramente privi di titolare, oppure i posti dove debbano essere disposte supplenze fino al 31 agosto (cosiddette supplenze annuali). Nel primo caso dovrebbero essere inclusi anche gli spezzoni; nel secondo caso gli spezzoni non rientrerebbero nella nozione di «posti vacanti e disponibili». E dunque, non assumerebbero rilievo ai fino del cumulo dei 36 mesi. Quest'ultima interpretazione sembrerebbe conforme anche alle disposizioni contenute nel decreto sulle supplenze (si veda l'articolo 1, comma 1, del decreto 131/2007) che consente l'attribuzione di supplenze annuali solo sui posti e sulle cattedre vacanti e disponibili che risultino tali già in organico di diritto. In ciò qualificando gli spezzoni solo alla stregua di posti disponibili.

Non di meno, se anche gli spezzoni dovessero rientrare nel novero dei posti vacanti e disponibili, l'effetto sarebbe quello di colpire duramente gli interessi dei soggetti più deboli della catena. Vale a dire, i precari che, per effetto della indisponibilità di posti interi oppure a causa di una scarsa competitività personale, sono costretti a sopravvivere accettando supplenze su spezzoni. Per dare un'idea della debolezza economica di questi soggetti (non di rado anche cinquantenni) basti pensare che la retribuzione mensile di un docente precario con incarico titolare di una supplenza su cattedra intera spesso non arriva a 1.300 euro.

È ragionevole ritenere, peraltro, che la questione sarà oggetto di discussione nell'incontro previsto a viale Trastevere tra i rappresentanti dell'amministrazione centrale e dei sindacati rappresentativi della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. Resta il fatto, però, che il reclutamento non è materia contrattuale. Pertanto, se l'amministrazione centrale dovesse irrigidirsi su posizioni restrittive, il rischio che si corre e che i dirigenti scolastici possano adottare interpretazioni non univoche.

Sarebbe opportuno, pertanto, che l'amministrazione chiarisse definitivamente la questione con l'emananda circolare sulle supplenze, così da evitare l'insorgenza di situazioni lesive delle legittime aspettative degli interessati, che potrebbe ingenerare ulteriore contenzioso. Perché, se da una parte, la ratio del comma 131 è quella di porre fine al contenzioso seriale sulla questione dei 36 mesi, dall'altra parte vi è la conseguente violazione del principio del merito, costituzionalmente garantito, secondo il quale agli impieghi della pubblica amministrazione devono accedere i soggetti più titolati. L'applicazione della preclusione di accesso all'insegnamento dei precari triennalisti, infatti, determinerebbe necessariamente l'assunzione di altri docenti precari collocati in posizione inferiore nelle graduatorie di istituto.