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Ata 24 mesi, il concorso rinviato a metà aprile

Il ministero deve preparare prove solo online

31/03/2020
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Il concorso per soliti titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale Ata è rimandato alla seconda metà di aprile. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 24 marzo scorso (6969). Il rinvio è dovuto alla necessità di procedere all'attivazione delle operazioni esclusivamente in modalità telematica. La decisione è stata adottata dal dicastero di viale Trastevere a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica in atto. E comporta l'annullamento delle disposizioni contenute nella nota di 5196 dell'11 marzo scorso, con la quale gli uffici scolastici regionali erano stati invitati a indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale Ata dell'area A e B, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21 ( che indica i titoli di accesso) finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'anno scolastico 2020/21.

A differenza dei docenti e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, infatti, il reclutamento dei collaboratori scolastici, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici non prevede l'accesso diretto nei ruoli all'esito di un concorso per titoli ed esami. Per questa tipologia di personale l'accesso ai ruoli avviene previo scorrimento di una graduatoria permanente provinciale alla quale si accede dopo avere maturato almeno 24 mesi di servizio nella qualifica per la quale si intende concorrere oppure nelle qualifiche superiori. Nel qual caso i diretti interessati hanno titolo a concorrere nella qualifica immediatamente inferiore.

La possibilità di partecipare al concorso è estesa anche ai familiari dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che non siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE. Il diritto di partecipazione vale anche per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria. Idem per gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE e per i familiari non comunitari di cittadini italiani. A patto che possiedano gli altri requisiti di ammissione e un'adeguata conoscenza della lingua italiana.