Chi non firma il contratto fuori anche dall'informativa
Lo ha disposto il ministero su parere dell'aran
Marco Nobilio
Sull'esclusione anche dall'informazione potrebbe nascere però un ulteriore contenzioso. Perché mentre per la preclusione dai tavoli della contrattazione integrativa vi è copertura legale, per l'informazione non vi è alcuna preclusione a livello legislativo. La cessazione del diritto a partecipare ai tavoli dove vengono pattuite le disposizioni di attuazione del contratto nazionale deriva, infatti, da due norme contenute nel decreto legislativo 165/2001. La prima è l'articolo 43, comma 5, che prevede che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. E la seconda è l'articolo 40, comma 3, il quale dispone: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Norme che nulla dicono in materia di accesso all'informazione. Di qui la probabile contestazione dell'esclusione del sindacato anche dagli incontri di informazione sindacale.