Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Concorso, caos sulle domande

Concorso, caos sulle domande

Sito in tilt, i sindacati hanno chiesto una proroga per le istanze che scadono il 22 marzo

20/03/2018
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi


I docenti di ruolo e gli aspiranti docenti che intendono presentare la domanda per partecipare al concorso riservato hanno tempo fino al 22 marzo prossimo. Le domande devono essere presentate via web ma, anche questa, volta, il sovraccarico di utenti spesso manda in tilt il sistema e i sindacati hanno chiesto una proroga al ministero per dare più tempo ai diretti interessati, spesso impossibilitati, loro malgrado, ad effettuare le operazioni. E a complicare il tutto contribuisce anche una incongruenza contenuta nel decreto legislativo 59/2017, riguardante la valutabilità dei servizi, che sta creando molte perplessità tra gli addetti ai lavori.

La tabella A del decreto 59, infatti, prevede che il servizio possa essere valutato solo se prestato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico (si veda pag. 45 della tabella A). Ma la stessa tabella, quando fa riferimento alla necessità che il servizio sia continuativo, anziché fare riferimento al comma 114, lettera b) della legge 107/2015 che prevede tale requisito, fa riferimento alle norme contenute nel testo unico che, per contro, non fanno alcun accenno a tale necessità. Le norme citate nella tabella A del decreto 59, infatti, sono il comma 1 dell'articolo 438 del decreto legislativo 297/94, il quale dice solo che «la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico». E il comma 14 dell'articolo 11 della legge 124/99, il quale dispone che «il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».

È opportuno ricordare che il decreto 59 dà attuazione alle procedure di reclutamento previste dalla legge 104/2015, che prevede, tra le altre, anche quella relativa al concorso riservato agli abilitati, che è stato bandito con il decreto dipartimentale 85 del 01.02.2018. Sulla questione del servizio, dunque, la normativa di riferimento non è quella contenuta nel testo unico e nella legge 124/99 (che riguarda la ricostruzione di carriera, la mobilità e le graduatorie dei precari) ma il comma 114, lettera b) della legge 107/2015 che , testualmente recita: «Limitatamente al predetto bando (il concorso riservato agli abilitati n.d.r.) sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: ...b)il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado».

Il modulo di domanda, però, non consente di inserire i servizi prestati frazionatamente nello stesso anno, salvo prevedere una chiamata che fa riferimento al testo unico. In particolare, la dicitura contenuta nella domanda prevede che il candidato dichiari che il servizio è valutabile coma anno di servizio intero ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 199 n. 124.

Il rischio che si corre, dunque, è che i candidati vengano indotti in errore dalle disposizioni contenute nella tabella A del decreto 59 e, per questo motivo, inseriscano i 180 giorni maturati frazionatamente indicando solo il termine iniziale del primo contratto e solo il termine finale dell'ultimo contratto. Nel qual caso si tratterebbe di una dichiarazione non rispondente al vero che potrebbe addirittura determinare il licenziamento in tronco all'atto del controllo d'ufficio delle dichiarazioni dopo l'eventuale immissione in ruolo.

E poi c'è l'ipotesi del candidato che, indicando frazionatamente i servizi, confidando sul disposto dell'articolo 11, comma 14 della legge 124/99, non si veda riconoscere il servizio e intenti l'azione giudiziale. Infine, c'è il giallo sulle classi di concorso di flauto nella scuola secondaria di secondo grado: AG55 a AW55. La prima (AG55) indica il flauto e la seconda (AW55) il flauto traverso. Il doppio codice è frutto di un equivoco sorto all'atto della compilazione della tabella relativa alle classi di concorso. Il codice AG55, infatti, è riferito al flauto in senso stretto, che talvolta viene indicato come flauto traverso: il flauto moderno che si suona nelle orchestre.

La seconda (AW55) che è indicata come flauto traverso, in realtà indica la classe di concorso relativa al flauto dolce e traversiere; due tipologie di flauto antico che si insegnano in alcuni conservatori e anche in alcuni licei musicali, specie al Nord. L'equivoco non è stato chiarito dal ministero dell'istruzione. E già adesso nei licei musicali, all'atto della compilazione delle graduatorie di istituto, si sono verificati diversi inserimenti a pettine degli stessi aspiranti nell'una e nell'altra graduatoria. Proprio perché, per come sono indicate, le classi di concorso non possono essere distinte. E ciò renderà particolarmente complicato il lavoro delle commissioni di concorso di queste discipline.