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Concorso riservato rimandato alla Consulta

Il consiglio di stato contesta l'esclusione dei dottori di ricerca: ammessi con riserva

04/09/2018
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

La norma che preclude ai dottori di ricerca l'accesso al concorso riservato agli aspiranti docenti abilitati potrebbe essere incostituzionale. È il Consiglio di stato a dubitare della legittimità del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui non consente la partecipazione al concorso riservato, utile per l'accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria, a coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materia coerente con la classe di concorso per la quale abbiano intenzione di concorrere. Il collegio ha trasmesso gli atti alla Consulta con l'ordinanza 5233/2018 del 3 settembre scorso.

La sesta sezione dei giudici di palazzo Spada ha argomentato la pronuncia facendo presente che il titolo di dottore di ricerca è il massimo titolo accademico previsto dall'ordinamento. Tant'è dà diritto ad accedere alla docenza universitaria. E quindi non si spiega per quale motivo non debba essere considerato valido anche per insegnare nelle scuole secondarie. «Appare pertanto illogico» si legge nell'ordinanza «che nel più, ovvero l'abilitazione all'insegnamento nell'università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l'abilitazione all'insegnamento della stessa materia nell'istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore».

Il Consiglio di stato ha posto dubbi anche sulla legittimità costituzionale, sempre del comma 2 lettera b) e del comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, perché non consentono l'accesso al concorso riservato anche i docenti in possesso di laurea o comunque di un titolo di studio terminale (per esempio il diploma di conservatorio o accademia).

Citando la giurisprudenza della Corte costituzionale i giudici amministrativi hanno addotto a sostegno della loro tesi il fatto che il merito debba costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, così come stabilito dalla Consulta con la sentenza 9 febbraio 2011 n.41. E in più, facendo riferimento ad un'altra sentenza del giudice delle leggi (6 dicembre 2017 n. 251), hanno argomentato che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio. Di qui l'illegittimità costituzionale della normativa in questione, perché prevede una procedura di reclutamento ristretta, la quale limiterebbe in modo irragionevole, dice il Cds, la possibilità di accesso dall'esterno.

Nel rimettere la questione alla Consulta, Palazzo Spada non ha sospeso la procedura concorsuale, ma ha ammesso con riserva i candidati delle categorie escluse. Candidati che sono ammessi con riserva, in attesa che si pronunci la Corte costituzionale.