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Diplomati magistrali tutti in lista, il Consiglio di stato decide

L'Adunanza di Palazzo spada pronta a pronunciarsi sui ricorsi. circa un milione i potenziali interessati

07/11/2017
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Il 15 novembre prossimo l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato si pronuncerà sulla legittimità o meno dell'inserimento tardivo nelle graduatorie a esaurimento dei diplomati magistrali, che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002. Il responso è stato chiesto dalla VI sezione del Consiglio di stato con un'ordinanza depositata il 29 gennaio dell'anno scorso (364/2016). La sezione, infatti, sembrerebbe aver cambiato orientamento sulla legittimità dell'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento. Di qui il deferimento della questione all'Adunanza plenaria: un collegio giudicante di ultima istanza che, limitatamente alle materie devolute al giudice amministrativo, svolge una funzione analoga a quelle delle Sezioni unite della Corte di cassazione: la cosiddetta funzione nomofilattica. E cioè quella di orientare la giurisprudenza con pronunce definitive su materie in cui i giudici amministrativi si siano pronunciate in modo non univoco. Oppure, come in questo caso, abbiano mutato il loro orientamento.

La VI sezione, con l'ordinanza 364/2016 aveva escluso preliminarmente la possibilità di inserimento nelle graduatorie a esaurimento degli aspiranti docenti, che abbiano conseguito abilitazioni a vario titolo dopo la trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, avvenuta per effetto dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). E aveva ritenuto irrilevanti le argomentazioni addotte dai ricorrenti, che avevano fatto riferimento alle numerose eccezioni fatte dal legislatore nei confronti di aspiranti docenti che si erano abilitati successivamente, ai quali, nel corso degli anni, è stato consentito di entrare nelle graduatorie anche dopo il 2007.

Secondo la sezione, trattandosi di disposizioni eccezionali esse valevano solo ed esclusivamente per i casi individuati dal legislatore. E non si prestavano neppure ad eccezioni di incostituzionalità. Questa preclusione non dovrebbe valere, invece, per gli aspiranti docenti in possesso dei diplomi magistrali conseguiti entro il 2001/2002. Fino a quell'epoca, infatti, i diplomi davano titolo anche all'abilitazione all'insegnamento. E tale abilitazione, essendo stata conseguita prima della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, avrebbe dovuto dare titolo anche all'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti e poi a esaurimento.

L'efficacia di questa abilitazione, però, è stata riconosciuta dal ministero dell'istruzione solo nel 2014. Peraltro, ad esito di un ricorso straordinario al presidente della repubblica: una particolare tipologia di ricorso amministrativo che prevede la previa acquisizione di un parere da parte di una delle sezioni consultive del Consiglio di stato. E la II sezione si era espressa in tal senso (parere .3813 dell'11 settembre 2013). In ciò determinando l'accoglimento del ricorso (si veda il decreto del presidente della repubblica del 25 marzo 2014). E al tempo stesso, anche un vero e proprio filone giurisprudenziale (anche davanti ai giudici ordinari) peraltro non univoco. In tale filone, peraltro, la VI sezione del Consiglio di stato aveva adottato l'orientamento della II sezione ed aveva sempre accogliere ricorsi presentati da aspiranti docenti, che chiedevano di essere inclusi nelle graduatorie per effetto del possesso del diploma magistrale ente 2002.

Nel corso del giudizio (che nel 2016 diede luogo alla rimessione della questione davanti all'Adunanza plenari) la VI sezione ritenne di non accogliere immediatamente le istanze dei ricorrenti diplomati magistrali. E aveva espresso anche dubbi circa la legittimità di consolidare l'orientamento che ritenesse legittimo l'inserimento tardivo in graduatoria di aspiranti docenti per effetto del possesso di un mero titolo di studio e senza una consolidata esperienza di insegnamento alle spalle.

A maggior ragione se tale inserimento fosse avvenuto dopo anni di inerzia da parte degli aspiranti docenti interessati. Tanto più che: «Di certo» si legge nell'ordinanza «la posizione dei meri possessori di tale diploma, se mai in precedenza iscritti nelle graduatorie a esaurimento e in quelle permanenti, sfugge alla disciplina normativa, dettata per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie stesse». Di qui la decisione di rimettere all'Adunanza plenaria del Consiglio di stato la questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

La decisione dell'Adunanza è molto attesa perché i potenziali aventi titolo ad essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento in caso di pronuncia favorevole sono tutti i diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/2002. Secondo stime non ufficiali, il loro numero potrebbe aggirarsi intorno al milione di persone. Fermo restando, però, che l'inserimento potrebbe avvenire solo per effetto di una pronuncia giurisprudenziale e non in via meramente amministrativa.