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Docenti fragili e licenziabili

Svista del legislatore: lo status di fragilità come la malattia

15/09/2020
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Lavoratori fragili a rischio licenziamento. Il legislatore ha omesso di prevedere che le assenze per malattia da fragilità per Covid non siano da computare ai fini del periodo di comporto. E cioè nel periodo massimo di assenza per malattia pari a 18 mesi, reiterabile a domanda per altri 18 mesi, decorso il quale si va incontro al licenziamento. E non ha nemmeno reiterato le norme che prevedevano l'inutilità delle assenze per quarantena e sorveglianza speciale a casa, per i positivi al Covid e per i contatti dei positivi.

Pertanto, i docenti e i non docenti che saranno dichiarati lavoratori fragili, e usufruiranno delle assenze per malattia, dovranno fare i conti con questa ulteriore incognita. La questione meriterebbe di essere affrontata e risolta a livello legislativo. Perché la prospettiva della riduzione della retribuzione dovuta all'applicazione delle norme contrattuali sulla malattia e, per i precari, la prospettiva di dovere rinunciare del tutto alla retribuzione, potrebbe indurre i diretti interessati a nascondere il proprio stato aumentando il rischio di eventuali decessi in caso di infezione. In ciò vanificando le misure prudenziali previste dalla circolare dell'11 settembre (1585).

L'articolo 17 del vigente contratto di lavoro prevede, per il personale tempo indeterminato, il diritto alla retribuzione intera per i primi 9 mesi di malattia e al 50% della retribuzione nei successi 6 mesi. Decorso tale periodo non spetta alcuna retribuzione. La disciplina contrattuale per i precari, invece, è più svantaggiosa (si veda l'articolo 19 dello stesso contratto).

Per i supplenti con contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto il periodo di comporto è di 9 mesi e il diritto alla retribuzione al 100% vale solo per il primo mese di malattia, nel 2° e 3° mese scende al 50% e dal 4° mese in poi la retribuzione non è prevista. Infine, per i supplenti assunti direttamente dai dirigenti scolastici, il periodo di comporto è pari a 30 giorni e la retribuzione prevista, per il solo mese di malattia consentito, è pari al 50%.