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ItaliaOggi-Ai professionali il diritto dura meno

LA RIFORMA DELLA SECONDARIA/Possibili contrasti con le regioni. Incerti i tempi di varo. Ai professionali il diritto dura meno Il nuovo obbligo nella formazione prevede 3 e non 4 ann...

29/12/2004
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ItaliaOggi

LA RIFORMA DELLA SECONDARIA/Possibili contrasti con le regioni. Incerti i tempi di varo.

Ai professionali il diritto dura meno

Il nuovo obbligo nella formazione prevede 3 e non 4 anni

Ci sarà un sistema dell'istruzione e formazione professionale di pari dignità con i licei, come previsto dalla legge di riforma della scuola (n. 53/2003)? Il decreto legislativo che istituisce i licei ha anche l'obiettivo di trasformare la formazione professionale di 'primo inserimento', rivolta cioè ai giovani fino a 18 anni in condizioni di diritto-dovere all'istruzione. Con l'obiettivo di renderla di pari dignità rispetto ai licei.
Esaminiamo quanto prevede al riguardo la bozza di decreto di riforma della secondaria superiore (la prima parte dell'approfondimento è stata pubblicata martedì scorso). Il testo del decreto è disponibile sul sito: www.italiaoggi.it

COMPETENZA REGIONALE

In materia di istruzione e formazione professionale le regioni hanno competenza esclusiva. Lo stato determina solo i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Costituzione) per assicurare i diritti civili e sociali, tra cui il diritto all'istruzione e formazione.

La bozza di decreto indica i Lep per la formazione, la prima volta dopo le modifiche costituzionali del 2001. Il ministro dell'istruzione, Letizia Moratti, ha quindi scelto lo strumento legislativo invece di quello regolamentare tra quelli previsti dalla legge n. 53. Tuttavia i Lep riguardano non solo la organizzazione del servizio, ma anche l'attività legislativa; il che sembra in contrasto con la competenza esclusiva della regione, che trova un limite solo nelle norme generali (statali) sull'istruzione con i quali i Lep finiscono per confondersi.

PERCORSI

I Lep, ma sarebbe meglio dire 'norme generali', indicano due le tipologie di percorso:

¥triennale, che si conclude con il certificato di qualifica professionale;

¥quadriennale, che si conclude con un diploma professionale.

La durata minima è di 990 ore annuali, mentre gli attuali corsi di formazione professionale sono al più biennali, di quattro cicli di 600 ore l'uno.

Si accede con il titolo finale della scuola secondaria 1° grado (scuola media), mentre oggi basta essere prosciolti dall'obbligo scolastico. Sono assicurati i passaggi tra i due sistemi.

Chi consegue la qualifica (triennale), conclude, dopo 11 anni, il periodo di diritto-dovere, che è di 12 anni per chi frequenta un liceo o un corso quadriennale. Con il diploma o la qualifica si può accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Per accedere all'università occorre frequentare il 5° anno integrativo e sostenere l'esame di stato. Ma sul 5° anno permangono dei dubbi. Non è chiarito:

¥ se il 5° anno sia organizzato solo nei licei o anche nelle istituzioni formative (come la legge 53 chiama i centri che faranno istruzione e formazione);

¥come faccia ad accedervi chi ha solo la qualifica;

¥se le istituzioni formative possano essere sede di esame di stato.

LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE

I Lep sono riassunti nella tabella. Mancano quelli, più importanti, che riguardano gli organismi che attuano i percorsi.

Tra i Lep vi sono gli standard formativi degli alunni, che a rigore non sono prestazioni di servizio, ma obiettivi (nazionali) della formazione. La legge 53/2003 prevede che gli standard siano definiti con regolamento ministeriale (un dpr); finora sono stati definiti con accordo tra stato-regioni in conferenza unificata come è accaduto per esempio per quelli relativi alle competenze di base dei corsi triennali sperimentali.

Quei Lep che sembrano piuttosto 'norme generali' si ispirano a un modello centralistico: non viene prevista l'autonomia per le istituzioni formative, come per gli istituti. Altri Lep, in senso proprio, impongono vincoli alla (esclusiva) legislazione regionale, nella convinzione, tipicamente burocratica, che il diritto all'istruzione e formazione sia assicurato dal rispetto formale di procedure.

Una volta fissati con regolamento gli standard di formazione, la legge dovrebbe limitarsi a indicare gli standard che deve osservare chi eroga il servizio per rendere esigibile il diritto dello studente (diffusione, varietà e qualità dell'offerta formativa).

IL CONTROLLO

La legge n. 53 prevede che il regolamento sugli standard formativi fissi anche le modalità di accertamento della rispondenza di titoli e qualifiche ai Lep. La bozza di decreto non solo sposta l'accertamento dai titoli ai percorsi, ma ne affida anche il compito all'Invalsi, che allarga i compiti che, secondo il decreto legislativo n. 286/2004, sono di verifica (non valutazione) degli apprendimenti degli studenti e della qualità dell'offerta complessiva dei percorsi regionali. Inoltre, mentre il decreto 286 distingue tra Servizio nazionale di valutazione (cui concorrono le regioni) e Invalsi, dipendente dal ministero dell'istruzione, la bozza fa coincidere il Servizio con l'Invalsi.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I Lep sono connessi alle risorse. Questione non secondaria, dal momento che la formazione professionale regionale è stata finanziata finora anche dai fondi europei, destinati però alle attività sperimentali e non ai corsi ordinari. Inoltre dal 2007 nuove regole limiteranno drasticamente l'accesso da parte delle regioni. La risorsa per costruire questo sistema saranno quindi circa 500 istituti professionali e 700 sezioni in altri tipi di istituti, che saranno trasferiti alle regioni gradualmente a partire dall'anno scolastico 2006/07. Nulla assicura che anche i futuri iscritti manterranno la attuale quota degli istituti professionali (21%) della secondaria superiore.

Il trasferimento

Il trasferimento riguarderà i beni (i laboratori; gli edifici sono della provincia), le risorse (i soldi per il funzionamento), il personale. Non sarà semplice. Si tratta di 80-90 mila persone che appartengono a unico comparto che comprende anche il personale che andrà nei futuri licei. Sarà necessario un accordo sindacale, mentre la bozza prevede solo un parere dei sindacati.

EFFETTI

La trasformazione dell'attuale secondaria superiore in licei e percorsi di istruzione e formazione è realizzata dalla bozza di decreto in modo nominalistico (i tecnici nel primo sistema e i professionali nel secondo) con effetti negativi nell'area tecnico-professionale.

Gli istituti d'arte, per esempio, simili agli istituti professionali per finalità, orario e struttura, diventeranno licei artistici, con la scomparsa dei corsi di arte applicata (del legno, del vetro ecc.). Stessa fine gli istituti tecnici (nautico, aeronautico per esempio) che non troveranno collocazione negli indirizzi dei licei tecnologici. D'altra parte un istituto professionale per i servizi commerciali, turistici ha programmi simili a quelli dell'istituto commerciale o del turismo. Perché solo il primo diventi un liceo economico, non è evidente. La separazione opererà più che sulle caratteristiche dei vari indirizzi, sulla tipologia di utenza. Chi volesse realizzare due sistemi di pari dignità sicuramente dovrebbe prevedere una gestione unitaria (e non separata) sia del personale che degli istituti in modo che possano coesistere nello stesso luogo percorsi dei licei e di istruzione/formazione.

TEMPI

I tempi del trasferimento degli istituti professionali non sono certi:

1. sarà graduale, condizionato da un negoziato che si concluderà o con una intesa nazionale in conferenza stato-regioni o con singole intese Miur/regione;

2. vi sarà una fase transitoria, di cui non è fissato il termine, in cui il diritto-dovere è di 11 anni e non 12, come prevede la legge n. 53. I corsi triennali sperimentali invece di diventare ordinari saranno ampliati, monitorati e valutati dall'Invalsi.

Anche i tempi di approvazione del decreto di cui scriviamo non sono certi. Il parlamento ha appena approvato la proroga di sei mesi del termine previsto dalla legge 53.

Il ministro ha quindi tempo fino al 17 ottobre 2005 perché sia approvato definitivamente dal consiglio dei ministri. Per arrivarci deve avviare l'iter formale di approvazione almeno 8 mesi prima, a metà febbraio 2005, visti i tempi di approvazione degli altri decreti. Ma ha anche annunciato di voler aprire una discussione con le parti, da avviarsi a inizio gennaio, a differenza di quanto è accaduto con il decreto sul 1° ciclo. I tempi per discutere e decidere sembrano non esserci. Una nuova proroga è possibile, ma perché la nuova secondaria parta il 1 settembre 2006 occorre che a gennaio i giovani di 3" media conoscano bene la nuova situazione per decidere dove iscriversi.