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La domanda per la fragilità al preside

I lavoratori della scuola che ritengono di avere diritto ad essere dichiarati lavoratori fragili devono presentare una domanda al dirigente scolastico per essere mandati a visita.

15/09/2020
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ItaliaOggi

Carlo Forte

I lavoratori della scuola che ritengono di avere diritto ad essere dichiarati lavoratori fragili devono presentare una domanda al dirigente scolastico per essere mandati a visita. La domanda dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico, dovrà recare le generalità dell'interessato, la richiesta di essere sottoposto a visita e non dovrà essere corredata dalla documentazione sanitaria. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 1585 emanata dal ministero dell'istruzione l'11 settembre scorso. Il provvedimento fa seguito all'analoga circolare emanata dal ministero del lavoro e dal dicastero della salute il 4 settembre (si veda Italia Oggi di martedì scorso) e reca le disposizioni per dare attuazione alla normativa vigente sulla tutela anti-Covid dei lavoratori a rischio.

Il dirigente scolastico dovrà acquisire la domanda e provvedere ad inviare a visita il lavoratore interessato presso il medico competente o, in mancanza, presso l'Inail, l'azienda sanitaria provinciale o presso i dipartimenti di medicina legale o del lavoro delle università. Per garantire il diritto alla riservatezza del richiedente, il dirigente scolastico non acquisirà la documentazione sanitaria, che dovrà essere presentata dal lavoratore direttamente al medico competente ad altra autorità sanitaria presso la quale sarà sottoposto a visita. Il dirigente dovrà fornire all'autorità sanitaria procedente anche i dati utili per consentire al medico di conoscere il contesto all'interno del quale il lavoratore svolge la propria attività. Così da consentirgli di individuare le misure utili a tutelarne l'integrità psicofisica qualora l'accertamento non dovesse prevedere l'inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro.

Il medico procedente, infatti, potrà disporre eventuali ulteriori misure di protezione volte a consentire al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa. Ma se dovesse accertare l'inidoneità alle mansioni specifiche, il lavoratore fragile avrà diritto a scegliere tra due possibilità: l'utilizzazione in altre mansioni, secondo le disposizioni previste dal contratto specifico sull'utilizzazione in altri compiti oppure la fruizione di un periodo di malattia per tutto il periodo indicato dal medico competente o dall'altra autorità sanitaria che avrà provveduto all'accertamento.

Se dall'accertamento dovesse risultare l'inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, il lavoratore dovrà fruire necessariamente del periodo di malattia indicato dal medico. Qualora il dirigente scolastico dovesse venire a conoscenza di elementi tali da necessitare l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza nelle more dell'accertamento sanitario, la fruizione dell'assenza per malattia potrà essere disposta direttamente dal dirigente senza attendere l'accertamento. Salvo uniformarsi alle risultanze della visita successivamente. Per il personale a tempo determinato, anche in caso di inidoneità alle sole mansioni, non sarà possibile fruire dell'utilizzazione in altri compiti. E dovrà essere disposta l'assenza per malattia d'ufficio.