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Nuovo contratto, permessi in bilico

All'avvio del tavolo negoziale, sul tappeto anche il tema della copertura legale delle assenze

28/11/2017
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Permessi in bilico con il nuovo contratto. Le modifiche legislative che sono intervenute dal 2009 ad oggi hanno fortemente ridimensionato gli ambiti all'interno dei quali la contrattazione può muoversi liberamente. E ciò potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti d della scuola, tramite la cancellazione o il ridimensionamento dei diritti relativi alle assenze ai permessi e ai congedi.

A maggior ragione se si pensa che l'input inviato all'Aran dal governo, in vista del rinnovo del contratto di lavoro, va nel senso dell'armonizzazione della disciplina dei permessi tra le varie componenti dei megacomparti della pubblica amministrazione.

Nella scuola l'istituto più in bilico è quello che riguarda i permessi per motivi personali. Istituto previsto solo dal contratto e non dalla legge, che in passato ha incontrato molti ostacoli nella piena applicazione. Tant'è che per potervi accedere diversi docenti e non docenti hanno dovuto ricorrere alla magistratura del lavoro. Alcuni di loro, peraltro, per il solo fatto di averne fruito, sono stanti sanzionati dai dirigenti scolastici, salvo poi vedersi annullare le sanzioni dai giudici del lavoro.

La sopravvivenza dell'istituto è «in forse» perché i permessi per motivi personali, così come definiti nel vigente contratto di lavoro, non hanno copertura legale. In altre parole, non sono previste dalla legge, ma solo dal contratto. Si tratta dunque di una deroga, legittima secondo il sistema previgente alla riforma Brunetta, ma che ora potrebbe risultare illegittima. Ciò anche se, nel frattempo, è intervenuta un'ulteriore modifica normativa con il cosiddetto decreto Madia. Che però ha ridato solo in parte al tavolo negoziale il potere che gli è stato tolto. Un po' di storia per mettere ordine nelle fila del discorso.

La derogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione collettiva venne introdotta a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro intervenuta per effetto del decreto legislativo 29/93. La norma originaria prevedeva che tutte le norme di legge sul rapporto di lavoro potessero essere modificate dalla contrattazione collettiva, salvo che la legge non prevedesse esattamente il contrario. La norma fu mutuata dal settore privato, laddove la legge prevede un trattamento minimo che, però, può essere derogato in meglio dalla contrattazione.

Nel 2009, però, con l'avvento della riforma Brunetta (legge 15/2009 e decreto legislativo 150/2009) la situazione mutò radicalmente. La legge 15/2009, infatti, introdusse una previsione di segno contrario: la derogabilità delle norme di legge da parte della contrattazione ammessa solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Con il decreto Madia, la normativa è stata ulteriormente modificata nel senso che: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto», si legge nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001«che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate (nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili».

Ma nel successivo comma 3 c'è scritto che se le norme contenute nel contratto violano norme imperative di legge o i limiti imposti alla contrattazione tali norme sono nulle.

Il problema che le parti dovranno affrontare, dunque, è la previa verifica di norme imperative in contrasto con le clausole che si intendano approvare e, in ogni caso, anche la compatibilità con i limiti imposti dal decreto. Limiti tutt'altro che semplici da individuare.

Il punto debole dell'intero impianto contrattuale, quindi, è costituito da tutti gli istituti che attualmente non trovano copertura legale. Perché l'assenza di tale copertura metterà comunque in dubbio la legittimità delle relative clausole. Proprio a causa della complessità della norma che regola questo tipo di deroghe.

Resta da vedere quale sarà la proposta del governo al tavolo negoziale. Ad oggi, infatti, l'esecutivo ha semplicemente inviato all'Aran l'atto di indirizzo che, per sua natura, è un provvedimento di natura generale ed astratta che va tradotto in norme di dettaglio esplicite da proporre al tavolo negoziale.

Insomma, tutto è pronto per dare il via alla contrattazione in senso stretto, ma ancora non è stata notificata la proposta in concreto sulla quale le parti dovranno cominciare a lavorare. Salvo un generico indirizzo di lavoro sulla necessità di armonizzare le varie tipologie di permessi a cui accedono le diverse qualifiche del personale dei comparti. Comparti che hanno subito anch'essi una forte riduzione essendo passati da 12 agli attuali 4 megacomparti. Uno dei 4 comprende ora la scuola, l'università, la ricerca e l'Afam (conservatori, accademie e istituti per le industrie artistiche).