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Strumento musicale nei licei, il Tar boccia la Fedeli: è illegittimo dimezzare le lezioni al primo biennio

La decisione del ministero era stata motivata dalla carenza di organico. Ora si attende il cds

20/03/2018
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ItaliaOggi

Il ministero dell'istruzione dovrà ripristinare la seconda ora di insegnamento dello strumento principale nel primo biennio dei licei musicali. Lo ha stabilito la terza sezione bis del Tar del Lazio, con la sentenza N. 02915/2018, pubblicata il 14 marzo scorso. Il collegio ha annullato la nota con la quale il ministero dell'istruzione ha ridotto da due ad una le ore settimanali di insegnamento dello strumento musicale principale, ritenendo che tale nota sia stata adottata in violazione della normativa di settore che ne prevede due.

Nei licei musicali, infatti, gli alunni studiano due strumenti contemporaneamente. Al primo strumento la legge assegna due ore settimanali nel primo biennio, un'ora settimanale nel secondo biennio e due ore settimanali nell'ultimo anno di corso. Al secondo strumento, invece, la legge assegna un'ora settimanale solo per i primi 4 anni di corso mentre, nell'ultimo anno, tale insegnamento cessa del tutto.

Il ministero dell'istruzione, invece, con la nota prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017, ha disposto la decurtazione della seconda ora di primo strumento nel primo biennio e la relativa sostituzione con un'ora di ascolto. La riduzione è stata motivata adducendo carenze di organico che non avrebbero consentito la copertura dell'ora in più prevista dalla normativa. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte di un gruppo di soggetti interessati e l'accoglimento del ricorso da parte del Tar. Che però ha disposto la compensazione delle spese, sgravando l'amministrazione dal peso della condanna a pagare le spese legali dei ricorrenti.

Ciò in controtendenza rispetto alla prassi invalsa, secondo la quale, chi perde la causa paga anche l'avvocato di chi vince. I giudici amministrativi hanno motivato la decisione facendo presente che la normativa in materia è chiara, da un lato, nell'attribuire una priorità all'apprendimento tecnico-pratico della musica assegnando al primo strumento due ore di lezione nel primo biennio. Ma nonostante questo l'amministrazione ha ritenuto di assegnare alla materia Esecuzione e interpretazione (è così che viene indicato l'insegnamento dello strumento musicale nei licei) soltanto un'ora per il primo strumento e un'ora per il secondo strumento.

Il tutto con l'espresso riconoscimento dell'intervenuta decurtazione di un'ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un'ora di ascolto musicale. In sostanza un'ora di lezione frontale per il primo strumento musicale, spiegano i giudici amministrativi nella sentenza, è stata sostituita con un'ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di ascolto in tale disciplina «né evidentemente», si legge nel provvedimento, «l'ascolto può essere ricondotto comunque all'esecuzione e all'interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l'ascolto rappresenti una parte della didattica all'interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest'ultima utile a respingere anche la tesi che l'interpretazione comprenda anche l'ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell'esecuzione singola».

L'amministrazione, peraltro, ha motivato la riduzione dell'orario di insegnamento frontale del primo strumento adducendo le carenze della dotazione organica «che, tuttavia», secondo la terza sezione bis, «non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei».

Resta da vedere quali decisioni adotterà il ministero dell'istruzione per dare seguito alla pronuncia. Le sentenze del Tar, infatti, sono immediatamente esecutive. E quindi l'amministrazione dovrebbe procedere tempestivamente per darvi attuazione, ripristinando l'ora mancante nei primi due anni dei licei musicali. L'esecutività, però, potrebbe essere bloccata dal Consiglio di stato qualora il ministero dell'istruzione ritenesse di impugnare la sentenza di primo grado.

In assenza di tale sospensione, il ministero avrebbe l'obbligo di procedere nel senso indicato dal Tar. Ma è prassi che l'amministrazione rimanga inerte anche in questi casi. E quando ciò avviene l'ordinamento prevede la possibilità, per i ricorrenti vittoriosi, di procedere con un'ulteriore azione che dà luogo al cosiddetto giudizio di ottemperanza: un procedimento che si conclude con la nomina di un commissario ad acta da parte del Tar, al quale viene imposto di procedere all'esecuzione della sentenza.

Va detto subito, peraltro, che l'annullamento non vale per il periodo precedente alla pubblicazione della sentenza. Il Tar, infatti, ha semplicemente annullato la nota senza dichiararla nulla. Ciò vuol dire che il provvedimento annullato ha efficacia interinale.