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Il Tar della Lombardia boccia il buono scuola voluto dalla Regione a favore delle scuole paritarie

Secondo il tribunale il buono scuola è discriminante e pregiudizievole per gli studenti che frequentano la scuola pubblica. Un'importante vittoria per la FLC.

07/04/2014
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II Tar della Lombardia, con sentenza depositata lo scorso 2 aprile 2014, ha censurato il sistema delle erogazioni economiche introdotto dalla regione Lombardia a favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie.

Per il tribunale tale sistema non ha una giustificazione ragionevole poichè comporta una disparità di trattamento tra studenti che nella medesima situazione di bisogno economico ricevono un diverso trattamento a seconda del tipo di scuola frequentato. Questa differenza di trattamento, secondo i giudici,"incide in modo pregiudizievole sugli studenti" che frequentano la scuola pubblica.

E' questa un' importante vittoria fortemente voluta e sostenuta dalla FLC CGIL da sempre impegnata nella battaglia a sostegno delle famiglie e degli studenti che frequentano la scuola pubblica.

Di seguito il comunicato stampa della FLC di Milano e il link al comunicato della FLC Lombardia.

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COMUNICATO SENTENZA BUONO SCUOLA - TAR LOMBARDIA

Il TAR della Lombardia con la sentenza del 2 aprile 2014 riconosce che il Buono scuola della Regione Lombardia è discriminante per gli studenti della scuola pubblica rispetto agli studenti delle scuole private.

La FLC CGIL di Milano ha sostenuto il ricorso contro il buono scuola con la convinzione che sia da abrogare e siano da rivedere i ruoli di Regione ed Enti Locali nella distribuzione dei finanziamenti pubblici che la Regione elargisce, a parità di reddito, abbondantemente, agli studenti che frequentano le scuole private e non agli studenti che frequentano la scuola pubblica.

I giudici del TAR Lombardia hanno censurato il sistema Dote della Regione come illegittimità amministrativa, in particolare ritengono che:

«L’amministrazione ha previsto, senza alcuna giustificazione ragionevole e con palese disparità di trattamento, delle erogazioni economiche diverse e più favorevoli per coloro che frequentano una scuola paritaria con pagamento di una retta di iscrizione o di frequenza, (…) e a fronte della medesima necessità e della medesima situazione di bisogno economico». Una differenza di trattamento che «incide in modo pregiudizievole sugli studenti» che frequentano la scuola pubblica.

Il TAR Lombardia ha respinto però la richiesta dei ricorrenti affinchè il Buono scuola fosse riconosciuto incostituzionale. Nel richiamare l’art. 33 della Costituzione, i Giudici hanno considerato il Buono scuola come misura rivolta al sostegno dello studente con minori mezzi economici e come garanzia del pluralismo dell’offerta formativa e non come finanziamento alla scuola paritaria. Questa interpretazione rimane a nostro avviso discutibile e limitativa  e il nostro impegno sarà quello di  metterlo in discussione con ulteriori iniziative sul piano politico e giudiziario.

L’art. 33 della Costituzione infatti indica che:

“(…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (…)”

A nostro avviso il “ trattamento scolastico equipollente “ a cui si riferisce la Costituzione è quello che deve essere offerto dalla scuola paritaria nella qualità della proposta formativa. Il sostegno alle famiglie, invece, rappresenta un indiretto finanziamento alle scuole paritarie con il pretesto della libertà d’insegnamento. In tempi di crisi e di tagli alla scuola pubblica la logica vuole che non si facciano regali alla scuola privata e identitaria quando si priva del necessario la scuola pubblica e pluralista.