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Università di Pavia: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Regolamento per l'incentivazione dell' impegno didattico dei professionisti e dei ricercatori universitari in applicazione dell'art.4 della legge 19-10-1999, n.370.

10/02/2001
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Università di Pavia: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI IN APPLICAZIONE DELL'ART.4 DELLA LEGGE 19.10.1999, N.370.

ART.1
Finalità

1) Il presente Regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento a attività che valgano a migliorare il rapporto tra docenti e studenti, ovvero rivolte all'orientamento, al tutorato nonchè ad iniziative rivolte a studenti in condizioni di disagio.

ART.2
Ambiti e criteri di applicazione

1) Il Senato Accademico provvede annualmente alla ripartizione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'art.4, secondo comma della legge 19.10.1999, n.370 e delle disposizioni del presente regolamento. Detti contributi sono ricavati dai fondi di Ateneo di cui all'art.24, comma 6, del decreto legislativo 3.2.1993, n.29 e successive modificazioni, eventualmente integrati con risorse tratte dal bilancio universitario, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

2) Nell'ambito degli obiettivi previsti dall'art.4, comma 2, lettera b, punti 1 e 2, della legge 370/99, il Senato Accademico può destinare i contributi di cui sopra:

a) alla realizzazione di iniziative di Ateneo, comprendendo in queste anche eventuali sdoppiamenti di corsi al fine del miglioramento del rapporto tra docenti e studenti;

b) alle Facoltà e ad altre strutture didattiche di Ateneo.

3) qualora la realizzazione delle iniziative di Ateneo si configuri come progetto, ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera b, punto 2 della legge 370/99, ciascuna di esse deve prevedere un coordinatore responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività, titolare dei fondi assegnati, al quale si farà riferimento anche per gli adempimenti inerenti alla relativa rendicontazione.

4) Le Facoltà e le strutture didattiche di cui al punto 2, lettera b) effettuano la ripartizione dei fondi di loro pertinenza nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati e di eventuali altre indicazioni espresse dal Senato Accademico:

a) Le Facoltà e le strutture didattiche di cui al punto 2. lettera b), anche sulla base delle proposte avanzate dai Consigli dei singoli corsi di studio, riservano una quota del fondo ottenuto a interventi di adeguamento sia qualitativo sia quantitativo della rispettiva offerta formativa. Gli interventi potranno riguardare ogni tipologia di corso universitario, con attenzione prioritaria a iniziative che assicurino migliori condizioni di apprendimento in relazione al numero dei corsi attivati, agiscano sugli squilibri esistenti nei singoli corsi nel rapporto tra docenti e studenti, attivino più adeguate forme di orientamento e di tutorato, incidano positivamente sulle carriere scolastiche, riducendo abbandoni e ritardi.
I professori e i ricercatori che assumono le attività di cui sopra in forma aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla ordinaria attività didattica, così come prevista dalla normativa attualmente in vigore, potranno usufruire di compensi specifici, definiti ai sensi del presente regolamento, purchè gli ulteriori compiti loro assegnati portino il loro impegno per la didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari) ad almeno 120 ore, cui potranno aggiungersi ulteriori e specifici impegni orari da dedicare all'orientamento, all'assistenza ed al tutorato, alla programmazione e all'organizzazione didattica, all'accertamento dell'apprendimento, così da determinare un impegno continuativo in un arco di tempo non inferiore a 10 mesi.
Di norma i professori e i ricercatori cui venga assegnato un affidamento retribuito o una supplenza retribuita, non potranno concorrere alla assegnazione di compensi incentivanti sulla quota di cui al presente punto. Eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate dalla Facoltà e dalle strutture didattiche di cui al punto 2), lettera b) e approvate dal Senato Accademico.

b) Le Facoltà e le strutture didattiche di cui al punto 2, lettera b), riservano un'altra quota del fondo ottenuto a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.

Ciascun progetto deve specificare le finalità e le modalità di esecuzione, comprese le previsioni di spesa in termini di incentivi ed individuare un coordinatore, al quale si farà riferimento per gli adempimenti inerenti alla rendicontazione delle attività svolte.

5) Le incentivazioni, graduate in rapporto all'entità dell'impegno svolto, sono riservate ai professori e ricercatori che abbiano optato per il tempo pieno e nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria, e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private.

6) I Professori e i ricercatori interessati alle incentivazioni sono tenuti a certificare le attività svolte su un apposito registro. Tale registro dovrà essere disponibile a richiesta del coordinatore del progetto o del Preside di Facoltà o dei responsabili delle strutture didattiche di cui al punto 2), lettera b), e da consegnare comunque, debitamente compilato, al coordinatore stesso o al Preside o ai responsabili delle strutture didattiche di cui al punto 2), lettera b) entro 30 giorni dal termine delleattività integrative ovvero dell'anno accademico al quale queste si riferiscono.

7) I Consigli di Facoltà e i Consigli delle strutture didattiche di cui al punto 2, lettera b), che potranno eventualmente avvalersi di Commissioni, deliberano sui progetti di loro pertinenza entro la scadenza stabilita dal Senato Accademico.
I fondi destinati dalle Facoltà e dalle strutture didattiche di cui al punto 2, lettera b), alle finalità di cui al punto 4, lettera b), non utilizzati per qualsiasi motivo potranno essere utilizzati nell'ambito degli obiettivi di cui al punto 4, lettera a), ovvero, se del caso, costituire economia di bilancio. I singoli progetti potranno anche prevedere la necessità di risorse destinate all'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature, i cui costi dovranno essere coperti con i fondi del Piano Didattico di Ateneo.
Nessun progetto potrà essere approvato se non è garantita la copertura di tutte le spese relative.

8) L'erogazione dei fondi a favore dei professori e dei ricercatori che abbiano operato per le attività di cui al presente regolamento è subordinata alla valutazione positiva delle relative attività nell'ambito dei programmi di valutazione delle didattica adottati dall'Università a livello di Ateneo, delle singole Facoltà e delle strutture didattiche di cui al punto 2, lettera b).