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Scadenza dei contratti ATA al 31 agosto: una sentenza favorevole anche a Livorno

Riconosciuta ad un assistente tecnica la durata del contratto, ai fini giuridici ed economici, fino al 31 agosto.

20/07/2009
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Il 9 luglio 2009 il giudice del lavoro di Livorno ha condannato l’amministrazione al riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato da un assistente tecnica precaria oltre alle spese di giudizio, la causa era patrocinata dalla FLC Cgil di Livorno.
Il caso riguarda i posti vacanti messi a supplenza negli a.s. 2005/06 e 2006/07, da conferire fino al 31 di agosto da graduatoria permanente.
Tuttavia il posto, in seguito all’esaurimento della graduatoria permanente, non era stato assegnato e quindi era stato necessario attingere dalla graduatoria d'istituto come previsto da D.M. 430/00.

Il contenzioso si era creato al momento che la Circolare Ministeriale n. 1395 del 28 luglio 2005 riduceva la scadenza dal 31 agosto al 30 giugno, tentando di riempire un vuoto normativo e danneggiando così i lavoratori.

Il giudice ordinario ha condannato la scuola al riconoscimento dello stipendio, del servizio e al pagamento delle spese legali stabilendo che:” ...ciò che rileva è che la durata del rapporto di lavoro é prevista dal regolamento, in modo predeterminato e vincolante …...assumendo quale unico ed esclusivo criterio quello basato sulla tipologia del posto da ricoprire con la supplenza.....”.

Questo è quanto sostenuto da molti anni dalla FLC Cgil che continua a promuovere e vincere ricorsi su tutto il territorio nazionale.

I lavoratori possono rivolgersi alle sedi territoriali della FLC Cgil per chiedere di essere tutelati nelle sedi opportune al fine di ottenere il prolungamento di quei contratti su posti liberi in organico di diritto che sono stati sottoscritti fino al 30.6 anziché fino al 31.8 come prevede la legge 124/99.

Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo della sentenza.

Roma, 20 luglio 2009