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Maxiemendamento “La Buona Scuola” contiene nuovo articolato, tutto altoatesino

La FLC CGIL Bolzano critica duramente crediti aggiuntivi per insegnanti altoatesini.

26/06/2015
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La FLC CGIL Bolzano segnala criticamente un nuovo passaggio inserito nel maxiemendamento al disegno di legge “La Buona Scuola”. A sorpresa, nel testo in votazione al Senato, si ritrovano i “requisiti speciali” rivendicati dall'assessore Christian Tommasini per differenziare la scuola nella provincia di Bolzano. Il percorso di formazione iniziale degli insegnanti altoatesini – si legge nel testo – “potrà comprendere fino a 48 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale”. Come spiega Stefano Fidenti della FLC CGIL, ciò significa che il percorso abilitante degli insegnanti altoatesini sarà più complicato che nel resto del paese, chi si laurea al di fuori della provincia di Bolzano troverà uno sbarramento all’ingresso, dovrà fare quasi un altro anno di una formazione che, dovendo essere specifica per il contesto culturale locale, sarà probabilmente offerta esclusivamente dalla Libera Università di Bolzano.

Il maxiemendamento assegna alla provincia di Bolzano una serie di nuove competenze, che riguardano gli esami di Stato, la formazione degli insegnanti, il riconoscimento dei titoli rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea per l’insegnamento nelle scuole tedesche e ladine, la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale delle scuole a carattere statale. I Tirocini formativi attivi saranno regolati dalla Provincia per quanto riguarda la tempistica, le modalità e i contenuti della prove di accesso, il cui punteggio potrà essere integrato in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B 1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

La FLC CGIL Bolzano rileva che molte nuove competenze potranno essere gestite utilmente dall’amministrazione scolastica provinciale. Spiace rilevare che un passaggio importante sia avvenuto con un colpo di mano parlamentare e che i responsabili politici della scuola in lingua italiana, complicando il percorso abilitante, continuino ad inseguire un disegno politico già aspramente criticato dalle parti sociali nella recente discussione della legge provinciale omnibus.

Ecco il testo del disegno di legge, con i nuovi commi che riguardano la Provincia di Bolzano.

183. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale

184. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitari età dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

185. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica l0 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

186. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti in Provincia di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 48 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B l del Quadro comune Europeo di riferimento.
Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al, fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

187. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

188. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede al1'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge».