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ASI: il primo fra gli enti di ricerca a firmare l’accordo sulle ferie solidali

Firmato il 25 febbraio il contratto integrativo sulle ferie solidali.

26/02/2016
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Si è tenuta il 25 febbraio 2016 la riunione di trattativa sindacale all’Agenzia Spaziale Italiana. Fra gli altri in discussione l’accordo sulle “ferie solidali”, ovvero la possibilità di cedere le ferie a titolo gratuito ad altro lavoratore dello stesso Ente, in condizioni di specifiche esigenze legate alla necessità di dare assistenza al proprio figlio minore per ragioni di cure costanti.  

Si tratta di un’importante novità introdotta dall’art. 24 del DLgs 151/2015 che permette di utilizzare per ragioni di cura dei figli minori, ferie messe a disposizione volontariamente da altri lavoratori dello stesso ente.

Una misura solidale che può essere fruita solo attraverso la contrattazione collettiva. La norma disciplina infatti che siano definite, previo accordo di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative, la misura, le modalità e le condizioni con cui potranno essere fruite.

Si tratta del primo accordo di questa natura fra gli Enti di Ricerca e permette, in attesa che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro disciplinino l’istituto normativo, di utilizzare le “ferie solidali” all’ASI.

L’accordo, con l’obiettivo condiviso di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, nonché favorire misure solidali fra i lavoratori, in particolare prevede che:

  • Le ferie “cedibili” dal singolo lavoratore possono essere fino ad un massimo di 6 giorni per anno, fatta salva quindi la ,misura obbligatoria di quattro settimane per anno come previsto dal D.lgs 66/2003;
  • Al lavoratore interessato possono essere concesse fino ad un massimo di 30 giornate di “ferie solidali” ad anno, quindi ripetibili, previa specifica presentazione di documentazione comprovante lo stato di necessità;
  • In presenza di una o più richieste specifiche, l’Ente attiva una specifica “call” specifica, a cui i lavoratori potranno rispondere su base volontaria e nella misura massima di 6 giornate;
  • Una volta acquisite le ferie rimangono a disposizione del lavoratore interessato;
  • L’accordo non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

L’accordo è da intendersi sperimentale e rivedibile a distanza di sei mesi dalla sua sottoscrizione.

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