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CNR: indennità per i responsabili delle sedi secondarie ex art. 22 D.P.R. 171/91

L’adozione della delibera non è stata preceduta da un’informativa alle organizzazioni sindacali.

16/09/2021
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Con la pubblicazione della Delibera 104/21 assunta dal CdA CNR il 28 luglio, abbiamo appreso che il CNR aveva dato seguito a quanto concordato il 30 dicembre 2019 e l’11 febbraio 2020, in occasione della sottoscrizione del verbale di intesa con le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda la definizione delle indennità per i Responsabili delle Sedi Secondarie della Rete Scientifica ex art. 22 del DPR 171/91.

La FLC CGIL osservando la delibera, esprime perplessità e stupore e denuncia la totale assenza di trasparenza. L’adozione della delibera non è stata infatti preceduta da un’informativa ai sindacati dalla quale si sarebbe potuto desumere lo stravolgimento dei criteri che erano stati oggetto di confronto nei numerosi Tavoli conclusi con la sigla dell’Intesa l’11 febbraio 2020.

La FLC CGIL rappresenta il forte sconcerto del personale che quotidianamente si assume responsabilità che invece sono state completamente ignorate dall’Ente e denuncia ancora una volta la totale assenza di trasparenza.

È l’ennesima dimostrazione, purtroppo, che esiste un solco profondo tra chi assume decisioni, il Palazzo, e chi lavora per l’Ente, la Rete Scientifica.

I criteri che a suo tempo erano stati condivisi con l’Amministrazione, tenevano conto della complessità di ciascuna Sede Secondaria, misurata sulla base sia delle risorse umane assegnate sia delle risorse finanziarie gestite secondo i parametri riportati in tabella:

VALORE

U.d.P.

VALORE

RISORSE

0

< 5

0

<10.000,00

1

5

20

1

10.000,00

30.000,00

2

21

40

2

30.000,00

100.000,00

3

41

60

3

100.000,00

300.000,00

4

61

75

4

300.000,00

1.000.000,00

5

>75

5

>1.000.000,00

Nel corso del confronto era inoltre stata valutata anche la possibilità di tener conto del numero delle deleghe attribuite a ciascun RSS dal Direttore dell’Istituto di afferenza. Tale criterio successivamente era stato ritenuto non applicabile.

NON PUÒ ESSERE

La FLC CGIL chiede che la delibera adottata sia sospesa e nelle more avviato il confronto con le organizzazioni sindacali.

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