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CNR: si riprende l’attività in presenza

Si va verso il rientro, graduale e in sicurezza, del personale nei luoghi di lavoro.

05/08/2020
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Le ulteriori disposizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” dal Direttore Generale hanno recepito sia la Circolare n.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione, sia il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. il 24 luglio us..
La Circolare e il Protocollo indicano a tutta la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 263 della Legge 77/2020, gli atti e le procedure da adottare per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro. Si è avviata quindi, una nuova fase per la gestione dell’emergenza epidemiologica volta a conciliare sia una graduale ripresa delle attività sia il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato per il personale avendo piena consapevolezza che l’epidemia COVID-19 non è finita. Le disposizioni emanate dal Direttore Generale, sentite le OO.SS., tracciano un percorso virtuoso che dovrà gradualmente consentire, dopo il lockdown e il rientro limitato correlato alle attività indifferibili, il graduale riavvio delle attività, adottando obbligatoriamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.
Nella nota si prevede che ogni Direttore/Dirigente/Responsabile nell’ottica di un costante aumento delle attività svolte in presenza dovrà per ogni singola Sede/Struttura programmare un incremento graduale della presenza di personale fino al 50% del personale che può svolgere lavoro agile. Per la ripresa delle attività dovrà individuare il parametro percentuale del personale, previsto dalla Legge, che gradualmente potrà riprendere le attività in presenza e programmare le attività della Struttura di riferimento.
Tale parametro è dato dal 50% del totale delle unità di personale alla data del 01/09/2020 (nel computo totale è incluso il personale in congedo per maternità e personale in telelavoro; non è incluso il personale in assegnazione temporanea presso altre strutture), che possono svolgere attività in lavoro agile sia con contratto TI sia TD, detratto il numero delle unità di personale che svolgono attività indifferibili, ossia:

  • Personale rientrante = (personale totale - personale per attività indifferibili) / 2

Il Direttore/Dirigente/Responsabile dovrà entro il 15 settembre riorganizzare il lavoro dei dipendenti, adottare un atto di programmazione delle attività della propria struttura. Nell’atto dovranno essere evidenziate tutte le prescrizioni di sicurezza previste nel protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, si dovrà dotare di apparecchiature idonee per rilevare la temperatura corporea dando disposizioni a chi dovrà svolgere tale mansione.
Il Direttore/Dirigente/Responsabile, dovrà dare informativa preventiva alle RSU e OO.SS. territoriali competenti dell’atto di programmazione delle attività della Struttura, che sarà adottato entro il 15 settembre.
Qualora l’informativa preventiva non sia esaustiva o carente di informazioni utili per verificare il rispetto di quanto previsto nel Protocollo quadro di “Rientro in sicurezza”, che è parte integrante della nota del Direttore Generale, le RSU e le OO.SS. territoriali potranno chiedere il confronto al datore di lavoro, al fine di superare le criticità e consentire l’auspicato rientro in sicurezza.
Acclarato che tutti gli istituti contrattuali, collegati allo svolgimento delle attività in presenza sono vigenti e riconosciuti al personale che riprende l’attività, la FLC CGIL auspica che il Direttore/Dirigente/Responsabile nel formulare l’atto programmatorio, condiviso con tutto il personale, tenga conto prioritariamente di tutte quelle attività che devono essere svolte in presenza, tipicamente le attività sperimentali, svolte nei laboratori o comunque “sul campo” ma tenga altresì nella dovuta considerazione il fatto che una parte del personale tecnico/amministrativo ha subito con il lockdown anche una notevole penalizzazione salariale dovuta alla mancata erogazione del salario accessorio, che, a nostro avviso, colpevolmente il CNR non ha voluto loro riconoscere per lo svolgimento del lavoro agile.
La Legge ha previsto il superamento dell’esenzione dal servizio, pertanto tutto il personale che era stato esentato ha dovuto, dal 1 agosto, riprendere l’attività in presenza o, in alternativa, usufruire delle giornate di ferie.
Le Strutture CNR sono chiamate a favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro tenendo conto di particolari condizioni di disagio e fragilità che può vivere il personale, in particolare i dipendenti con disabilità che beneficiano della legge 104 o che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche del proprio lavoro. Al lavoro agile può ricorrere anche il personale immunodepresso o che ha eventualmente presente nel proprio nucleo familiare persone immunodepresse. Il personale interessato dovrà presentare, al proprio datore di lavoro una formale richiesta di adesione entro il 31 agosto pv. sulla base di apposita documentazione sanitaria ove diversa da quella già in possesso all’Ente. L’autorizzazione del datore di lavoro sarà valida fino a nuova disposizione in materia e, il personale che rientra nella fattispecie è considerato nella quota di personale in lavoro agile.
Il personale in telelavoro continuerà a svolgere l’attività prevista nel contratto di attivazione per ogni dipendente e sarà conteggiato nella quota di lavoro agile per i giorni in telelavoro, nella quota in presenza per i giorni di rientro nella Struttura.
La FLC CGIL, ricorda purtroppo, che tutto il personale è tenuto a compilare il monitoraggio delle attività per le giornate svolte in lavoro agile. Solo per memoria ricordiamo al personale che la FLC CGIL non ha sottoscritto il Verbale lo scorso 29 maggio che ha previsto per tutto il personale tale incombenza. Ricordiamo inoltre che tale incombenza è stata posta in essere SOLO dal CNR.
Vista la novella normativa intervenuta, il Protocollo Sicurezza, sottoscritto l’8 maggio scorso con le OO.SS. ha cessato la sua efficacia a partire dal 31 luglio scorso almeno per alcuni aspetti; il personale non strutturato potrà far rientro nelle Strutture, non sarà considerato nel calcolo del parametro ma dovrà tuttavia essere autorizzato dal Direttore/Dirigente/Responsabile che avrà l’onere di tutelarlo e considerarlo nella definizione di tutte le misure di sicurezza comunque previste.
La FLC CGIL auspica che ci possa essere un’ampia ripresa delle attività di ricerca, nel rispetto delle norme di sicurezza, che tenga conto delle specifiche esigenze o richieste presentate dal personale, salvaguardando:

  • la flessibilità del lavoro in entrata/uscita che la norma introduce,
  • le specificità in termini di autonomia di lavoro dei R/T,
  • il riconoscimento ai T&A di tutti gli istituti contrattuali in termini di erogazione del salario accessorio (turni ove possibili e straordinari, rischi, sede disagiata ecc.) previsti dai CCNL e CCNI.
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