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CNR: valorizzazione professionale per R&T, la FLC CGIL ottiene un’altra importante vittoria

Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso presentato da un lavoratore.

30/04/2021
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Il Tribunale di Milano – sezione Lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Ghinoy, ha accolto in maniera definitiva con una sentenza di merito pubblicata il 21 aprile 2021, il ricorso presentato da un lavoratore, patrocinato dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL Regionale del Lazio e Nazionale, dichiarando il suo diritto a partecipare alla procedura selettiva bandita dal C.N.R. per 150 posizioni di dirigente di ricerca I livello professionale ex art. 15 CCNL del 7 aprile 2006.

Il Tribunale di Milano ha condiviso le argomentazioni sostenute con  il ricorso richiamando l’art. 2, c. 7, del D.P.R. 487/94 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle PA e le modalità di svolgimento dei concorsi) in base al quale i “requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda d’ammissione”, valendo tale regola quale espressione di un principio generale connesso ai principi di imparzialità, parità di trattamento dei candidati e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare il Giudice ha evidenziato che il CNR, nel prevedere un bando di concorso che non richiama correttamente il contenuto dell’art. 15 del CCNL ma prevede invece che la decorrenza giuridica ed economica coincidesse con l’anno di approvazione della graduatoria di merito, ha voluto in maniera autonoma discostarsi dalla norma contrattuale. A questo punto, non può che trovare applicazione il principio sancito anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il candidato può maturare i requisiti di accesso al concorso sino al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

In particolare, il lavoratore ricorrente era in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non sussistevano “specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico” che potessero consentire di derogare a tale principio generale (art. 2 c. 7 del DPR 487/94).

Per i motivi suesposti il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima la previsione del bando che richiede l’inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore alla data del 31.12.2019 e l’ha disapplicata, confermando l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione bandita dal CNR.

La FLC CGIL con determinazione continuerà ad essere a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti e della loro dignità.

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