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Contratto Ricerca 2002-2005: ripresa la trattativa per il rinnovo

Resoconto dell’incontro all’ARAN

20/09/2005
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Si è svolto ieri, 19 settembre, il previsto incontro di ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL 2002-2005 del comparto degli Enti di ricerca e sperimentazione. Come si ricorderà alla fine di luglio la trattativa appariva arenata per l’incapacità dell’ARAN a formulare proposte di alcun genere sulle materie contrattuali ed era stata nostra precisa ed ultimativa richiesta che l’ARAN si ripresentasse a settembre dopo aver verificato con il comitato di settore almeno la percorribilità delle diverse ipotesi che erano state formulate sulle specifiche questioni; in effetti la trattativa si era caratterizzata nei mesi di giugno e luglio per una pratica alquanto singolare da parte della controparte: l’affacciare ipotesi su questa o quella questione, scelta in modo apparentemente casuale tra quelle poste dalle piattaforme sindacali o dall’atto di indirizzo, ipotesi che venivano successivamente ritirate, smentite o dichiarate impercorribili da parte della stessa ARAN; ciò ci aveva condotto a valutare incompiuto il percorso di necessario approfondimento delle questioni sul tappeto tra la stessa ARAN ed il Comitato di settore. Da questa valutazione la nostra ultimativa richiesta all’ARAN di usare il tempo che l’estate concedeva per effettuare i dovuti approfondimenti, in assenza dei quali è chiaro che la trattativa non poteva di fatto neppure iniziare.

La riunione di ieri si è aperta con la dichiarazione dell’ARAN di volerci sottoporre un’ipotesi di cui sarebbe stata verificata la praticabilità con il Comitato di Settore riguardo la questione dell’effettiva percorribilità delle carriere, in particolare per quanto riguarda ricercatori e tecnologi. Troviamo francamente discutibile che nel lungo tempo avuto a disposizione ARAN e Comitato di settore siano riusciti a formulare, almeno apparentemente, un’ipotesi di proposta riguardante solo uno dei problemi aperti e solo una parte del personale. Su questa questione comunque si è quindi fatalmente concentrata la discussione. In sostanza l’ipotesi dell’ARAN sarebbe quella di rendere disponibile per il solo passaggio dal terzo al secondo livello una strada alternativa al concorso pubblico e quindi riservata ai dipendenti in servizio, comunque basata sulla valutazione del merito, destinata ai ricercatori e tecnologi in possesso di requisiti da definirsi, in particolare per quanto riguarda l’anzianità nel livello.

Per quanto ci riguarda abbiamo preliminarmente rilevato come l’ipotesi non fosse sostenibile se limitata al solo passaggio dal terzo al secondo livello, non solo per ovvie ragioni di equità – non solo al terzo livello, ma anche al secondo esistono, pur se in misura e con modalità differenti significativi problemi di percorribilità della carriera - ma anche perché in tal caso si introdurrebbe surrettiziamente una modifica ordinamentale che renderebbe il primo livello (Dirigenti di Ricerca e Dirigenti Tecnologi) diverso dagli altri due non solo, come nell’attuale contratto, per il riconoscimento di un maggior grado di maturità scientifica e professionale, ma anche per la diversità nelle regole di accesso: dovrebbe essere immediatamente evidente come tale ipotesi, rendendo in qualche modo “speciale” il primo livello, apra la strada per conseguenze alle quali siamo indisponibili, quali solo per fare un possibile esempio, una distinzione nelle funzioni tra i primo livello e gli altri due.

Si tratta di un ipotesi, che riteniamo alcuni Presidenti accarezzino – anche alla luce della possibilità di reclutamento per chiamata diretta al primo livello introdotta, e da noi fortemente contestata, per alcuni Enti dalle “riforme” Moratti – alla quale siamo indisponibili. Abbiamo quindi chiesto all’ARAN di verificare immediatamente con il Comitato di Settore la disponibilità ad inserire il medesimo meccanismo, qualunque sia alla fine la sua definizione specifica contrattuale, anche per i passaggi dal secondo al primo livello, dichiarandoci, in caso contrario, indisponibili a ragionare su questa proposta.

Se invece la nostra richiesta venisse accolta ci siamo dichiarati disposti a discuterne, chiarendo nel contempo quelli che riteniamo essere punti di estrema debolezza della pur generica ipotesi affacciata. In primo luogo è evidente che si pone il problema dell’effettiva esigibilità del percorso alternativo che si vorrebbe introdurre: nello scorso contratto introducemmo (una tantum) qualcosa di simile a quanto ci è stato ieri prospettato (l’art. 64 e, per il personale tecnico-amministrativo, l’art. 54) garantendone l’esigibilità tramite il suo diretto finanziamento con risorse contrattuali; l’assoluta e generalizzata difficoltà a fruire dei percorsi di carriera ci indusse a questa scelta, assolutamente peculiare nella pratica contrattuale (perché mai devono essere le risorse disponibili contrattualmente a finanziare istituti sui quali poi si esercita largamente l’autonomia degli Enti?). Nondimeno in molti Enti le difficoltà di applicazione, in particolare per quanto riguarda l’art. 64, non sono state piccole, tant’è che ad esempio al CNR ancora non sono stati espletati i concorsi.

Si tratta, è bene averlo presente, di difficoltà che derivano dal conflitto tra la necessaria esigibilità di una norma contrattuale e l’esercizio dell’autonomia degli Enti di Ricerca, oltreché, come in questi anni è effettivamente accaduto, dall’intervenuto blocco delle assunzioni e delle piante organiche. E’ chiaro che non è per noi possibile considerare ragionevole una qualunque ipotesi che non tenga conto di queste difficoltà, sia sotto il profilo della disponibilità delle necessarie risorse, sia sotto quello della altrettanto necessaria correlazione che si viene a stabilire con le autonome determinazioni degli Enti sulla programmazione del fabbisogno di personale.

E’ inoltre evidente come le norme già previste dall’art. 64 non possano ora essere immediatamente contraddette: ciò in relazione, in particolare, all’ipotesi di legare la possibilità di fruire di questa ipotetica seconda modalità di carriera a specifici requisiti in termini di anzianità. Abbiamo ricordato all’ARAN che l’art. 64 si rivolge all’intera comunità scientifica interna ad un Ente e non è vincolato ad alcun requisito in termini di anzianità goduta, tra l’altro per esplicita richiesta all’epoca formulata proprio dal Comitato di Settore; accettammo, pur non condividendola, quell’impostazione e ci sembra ora non semplice ritornare indietro.

La stessa discussione su questa pur parziale questione ha in effetti messo in luce con molta evidenza un nodo che a nostro parere dovrebbe essere ben chiaro alla controparte, cosa che fino ad oggi non sembra assodata: un contratto di lavoro ha una sua unitarietà concettuale che non può essere perseguita ipotizzando soluzioni, pur eventualmente apprezzabili per qualche specifico problema: la discussione svolta ha messo ad esempio in luce le strette connessioni tra i problemi lasciati irrisolti dall’applicazione dell’art. 64 ed il problema generale della percorribilità delle carriere per tutto il personale, compreso evidentemente quello dei livelli IV-IX, e, ancor di più, con la materia delle relazioni sindacali e con quella della disponibilità di risorse e della loro distribuzione.

Abbiamo quindi chiesto all’ARAN di chiarire rapidamente con il Comitato di Settore questi nodi politici – così come tutti gli altri sui quali ad oggi nessuna ipotesi è stata formulata - in modo da poter proseguire la trattativa, che riprenderà su tutti gli argomenti oggetto della piattaforma sindacale la prossima settimana.

Roma, 20 settembre 2005