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CRA: comunicato II° Incontro tabelle di equiparazione MIPAF

La riunione del 2 maggio scorso, relativa al tema in oggetto, non ha chiuso il confronto sulle tabelle di equiparazione.

05/05/2005
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Roma, 5 Maggio 2005

Prot. n. p215

- Al Coordinamento Nazionale

- Alle Segreterie Regionali

- Ai comitati degli iscritti

- Agli eletti nelle liste RSU

degli ISTITUTI del CRA

Oggetto: II° Incontro tabelle di equiparazione MIPAF

La riunione del 2 maggio scorso, relativa al tema in oggetto, non ha chiuso il confronto sulle tabelle di equiparazione. Permane un atteggiamento del MIPAF, non deciso, altalenante e contraddittorio rispetto alle apprezzate aperture della riunione precedente, relative all'inquadramento del personale laureato della Area "C" del CCNL dello Stato nei profili di ricercatore e tecnologo. Aperture che mostravano di accogliere il senso di recenti pronunzie giudiziali rapidamente ridimensionate come si può notare dalla allegata proposta, mentre abbiamo potuto registrare una maggiore attenzione all'inquadramento del personale dell’ Area "B", anche se con l’anomala distinzione tra funzioni tecniche ed amministrative. L’unica concreta novità apprezzabile è risultata la scomparsa dalla relazione di ogni riferimento alla interpretazione del comma 8 dell'art. 9 del 454, relativo alle modalità di valutazione dei requisiti temporali per l'inquadramento degli operai centocinquantunisti. (vedi N° 2 allegati)

Il quadro complessivo dell’atteggiamento della delegazione Ministeriale, anche a causa della totale assenza di un preciso indirizzo politico da parte del Ministro, si conferma, di fronte a questo percorso indubbiamente complesso, ancora una volta contraddittorio, ondivago e incapace di assumere un criterio guida per costruire la tabella di equiparazione.

Dal nostro punto di vista l'unico criterio possibile, continua ad essere e lo abbiamo riproposto anche in questa ultima occasione di confronto, quello del riconoscimento della professionalità e dei titoli effettivamente posseduti.

Il principio del riconoscimento della professionalità e non quello della corrispondenza economica dei livelli e dei profili deve essere il criterio fondamentale di costruzione della tabella e deve essere quello cui deve ispirarsi la verifica di professionalità di cui al comma 5 dell'art. del 454/99 che deve estendersi a tutti i dipendenti del nuovo Ente, con modalità da concordare, a prescindere da contratto che attualmente regola i diversi rapporti di lavoro. Tabelle e modalità della verifica di professionalità, devono essere costruite in modo tale da realizzare un quadro perequativo omogeneo ed evitare inevitabili sperequazioni nel caso fossero adottati criteri diversi.

Pertanto, il principio del riconoscimento della professionalità, applicato a tutto il personale dipendente, sia pure con diversi tipi di contratto, oltre che equo, appare essere l’unico efficace strumento in grado di garantire un armonico inquadramento anche in funzione per garantire una reale operatività del CRA.

Quanto sostiene questa OS non è una novità per il comparto ricerca. Infatti, l'inquadramento per funzioni è già nel patrimonio normativo della categoria del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, in applicazione di quanto previsto nella legge n° 70/75 di riforma del Parastato per il personale in servizio presso gli enti privi di regolamento.

Per questo personale proprio la valutazione delle funzioni ha stabilito il relativo trattamento economico e quindi, la qualifica di inquadramento. Ad esso sono del tutto assimilabili i dipendenti disciplinati da contratti di natura privatistica negli enti afferenti al CRA. Ma anche nel vigente CCNL, l' art. 57 bis, 3° comma, corregge nel senso del riconoscimento della professionalità e possesso del titolo di studio un errato inquadramento stabilito nell'accordo reso esecutivo con il dpr 171/91.

In ogni caso è per noi inaccettabile che profili professionali del CCNL dello Stato per l'acquisizione dei quali sia necessario un determinato titolo di studio, o di altri contratti in essere nei diversi Istituti collocati nel CRA, che abbiano svolto funzioni analoghe a quelle dei dipendenti degli ex IRSA, non siano assimilate a quelle del CCNL della ricerca per la cui acquisizione sia richiesto lo stesso titolo di studio.

Allo stesso modo non è accettabile che, per effetto di un corretto riconoscimento della professionalità, il personale di nuovo inquadramento nel CCNL ricerca si collochi in posizioni di vantaggio rispetto al personale ex IRSA che, in possesso di titolo da anni svolge mansioni superiori e non è stato messo nelle condizioni di verificare e vedere riconosciuta, attraverso i normali concorsi, la propria professionalità.

Tabelle ispirate al principio delle funzioni, della professionalità ed al possesso dei titoli richiesti, insieme alla verifica della professionalità per prove selettive e/o idoneative, sono gli unici strumenti in grado di effettuare operazioni corrette ed efficaci.

Per affermare questo principio la FLC CGIL continuerà a sviluppare la sua iniziativa.

p.il Coordinamento Nazionale p.la Segreteria Nazionale

Massimo Morassut Mimmo Rizzuti

5 Maggio 2005

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