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CRA IRSA Comunicato

Comunicato del Coordinamento Nazionale CRA del 23-06 –04

23/06/2004
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Federazione Lavoratori della Conoscenza

Con un ingiustificabile ritardo e solo dopo reiterate richieste, da alcuni giorni è stata data conoscenza alle OO.SS del regolamento di organizzazione e funzionamento del CRA deliberato dal C.d.A. sin dal 17 marzo scorso.

A quanto noto, lo stesso Regolamento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Preliminarmente, va messo in evidenza che, il testo approvato dal C.d.A. dopo l’esame da parte delle Amministrazioni vigilanti, risulta diverso in punti qualificanti da quello discusso e definito dal CDA, a suo tempo, dopo il confronto con le OO.SS.

Per le modificazioni apportate a quel testo il CRA, a norma di legge, si sarebbe dovuto confrontare nuovamente con le OO.SS, ferma restando,ovviamente, la sua autonomia decisionale.

Rileviamo in tale circostanza una prima grave scorrettezza formale.

A ciò si aggiunge anche la violazione dall’articolo 34 della legge 70/75, in base al quale il CRA avrebbe dovuto rendere pubblica la delibera, nei termini previsti, indipendentemente dalla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

Aggravano queste scorrettezze e violazioni di legge, che saranno valutate nelle sedi ritenute opportune, l’inequivocabile violazione dei seguenti precisi impegni assunti con le OO. SS da parte del Presidente (sempre più attento, a quanto sembra, alla preparazione della sua ricandidatura a Rettore della Sapienza), del C.d.A. e del Ministro, che si riportano integralmente, in corsivo:

a) il differimento della data di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’inquadramento del personale, dall’entrata in vigore del citato decreto (dicembre 1999) alla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, fermo restando i diritti acquisiti al dicembre 1999 e comunque limitando l’applicazione della norma al solo personale che all’entrata in vigore del decreto legislativo aveva già avuto rapporti con gli istituti cui all’allegato 1;

b) equiparazione delle modalità di inquadramento tra operai agricoli con 151 giornate di cui all’articolo 9, comma 8, del D.Lgs 454/199 e gli operai che pur avendo meno di 151 giornate sono di fatto equiparati ai primi per effetto dei contratti provinciali di lavoro;

c) equiparazione delle modalità di inquadramento tra operai agricoli di cui al punto precedente e altro personale con contratti a tempo determinato per periodi analoghi;

d) la risoluzione del sottoinquadramento del personale già inserito nei profili e livelli del comparto al fine di evitare scavalcamenti dovuti all’inquadramento nei ruoli del CRA del personale di cui all’articolo 9 sopra citato anche in deroga ai CCNL vigenti che saranno sostituiti in sede CRA da appositi accordi sindacali;

e) la previsione di appositi concorsi per la progressione nel profilo di ricercatore e tecnologo nonché la risoluzione del contenzioso in essere tra il MIPAF e 16 ricercatori idonei al concorso per l’attribuzione del II livello con gli inquadramenti relativi alla data di entrata in vigore del regolamento.

Inoltre si aggiunge a ciò la riduzione della dotazione organica complessiva che è stata portata da 1950 da maggiorare con un ulteriore 12%, a 1870 unità.

Una riduzione che compromette l’inquadramento di tanti lavoratori che hanno operato presso le diverse strutture, nonché il riconoscimento del principio dell’inquadramento per professionalità e le progressioni verticali.

Sulle questioni disattese che generano ingiuste discriminazioni questo Sindacato rinnova la propria disponibilità ad aprire con i lavoratori interessati una specifica vertenza e a sostenere il relativo contenzioso in tutte le sedi opportune.

In ogni caso appare necessaria, per la gestione di questa fase transitoria, l’apertura di una puntuale piattaforma che affronti in via prioritaria i seguenti aspetti:

1. immediato inquadramento nella dotazione organica del CRA del personale, avente diritto, di tutti gli Istituti;

2. entro sei mesi, verifica della posizione di ciascuno in rapporto ai titoli posseduti e all’attività svolta e reinquadramento anche in soprannumero;

3. entro la medesima data, espletamento dei concorsi riservati in applicazione del comma 7 dell’articolo 9 in numero adeguato agli effettivi aventi diritto. Per tale operazione risulta assolutamente incongruo il numero di 122 posti previsto nella dotazione organica allegata al Regolamento. Tenuto conto della fonte legislativa della norma e della sua finalità, la riserva prevista deve essere resa operativa attraverso concorsi riservati, esclusi da eventuali blocchi di assunzione posti dalle leggi finanziarie;

4. ridefinizione della dotazione organica anche al fine di garantire l’efficacia dei CCNL.

Ai fini di una corretta impostazione e gestione della "collocazione di tutto il personale nel ruolo del CRA di cui all’art. 9 del dlgv 454/99, occorre tener presente che in base ai dati in nostro possesso circa il 40% del personale che entra a far parte del ruolo organico di cui sopra non è incluso nel comparto degli Enti Pubblici di Ricerca.

In cifre la situazione ci risulta essere la seguente: 970 unità di personale già inquadrato nei profili e nei livelli del contratto ricerca e 650 unità, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti di natura diversa, in grande maggioranza di natura privata, che dovranno essere inquadrate ex novo.

A questi dati vanno aggiunti, 64 impiegati e 137 "misti", relativi, questi ultimi, a personale assunto alternativamente con contratto di impiegato e di operaio o altro, che hanno maturato abbondantemente i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 9 del 454/99. Questi ultimi dati sono frutto di una indagine del comitato precari del 2001. La stessa indagine segnalava un totale complessivo di precari in servizio negli ex IRSA nel 1999 pari a 744 unità di cui 548 con rapporto di lavoro e collaborazione superiore a 24 mesi in 5 anni, quindi con un numero di giornate lavorative in molti casi pari a quelle richieste per l’immissione nel CRA degli operai di cui al comma 8 dell’art 9 del citato dlgv 454/99. Queste cifre modificano radicalmente i numeri ed il rapporto percentuale tra personale già collocato nel comparto contrattuale della ricerca e personale titolare di forme contrattuali diverse.

Le problematiche che questa situazione pone saranno riproposte in sede di confronto e di gestione della fase di primo inquadramento del personale.

Assetto scientifico-organizzativo

Per quanto riguarda l’assetto scientifico, messi in evidenza i risultati ottenuti, anche con la nostra iniziativa costante degli anni scorsi, relativi alla costruzione di Dipartimenti con funzioni di coordinamento scientifico e non di gestione; alla costruzione del Consiglio dei Dipartimenti con le caratteristiche e le funzioni del Consiglio scientifico di cui alla prima versione del 454; alla presenza nello stesso dei ricercatori e tecnologi della comunità scientifica interna, é assolutamente urgente procedere alla definizione della rete nelle articolazioni previste ( centri di ricerca e unità di ricerca di cui agli artt. 15 e 16 del regolamento) e dei settori scientifico-disciplinari anche per rendere possibile la tempestiva elezione dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio dei Dipartimenti.

A tal fine appare utile ricordare che

- le cinque macro aree scientifiche-tecnologiche nelle quali il CRA opera sono aggregazioni di settori scientifico-disciplinari omogenei (reg. org. e funz. art. 4.1.d)

- per ognuna delle cinque macro-aree viene costituito uno specifico collegio elettorale, allo scopo di eleggere un componente interno del Consiglio dei dipartimenti (statuto art. 10.1.e; statuto art. 25.6)

- ognuno dei ricercatori e tecnologi attualmente in organico afferisce a uno specifico settore scientifico-disciplinare e tecnologico (statuto art. 24.3.d; reg. org. e funz. art. 10.1), che caratterizza l’ambito di attività del ricercatore o tecnologo e determina l’afferenza di quest’ultimo al collegio elettorale di pertinenza per il Consiglio dei dipartimenti

- i futuri concorsi per ricercatore e tecnologo sono differenziati per settore scientifico-disciplinare e tecnologico (reg. org. e funz. art. 4.1.d; reg. org. e funz. art. 50.1; reg. org. e funz. art. 51.2; reg. org. e funz. art. 52.2)

- le commissioni di concorso per ricercatore e tecnologo sono tratte da albi di esperti differenziati per settori scientifico-disciplinari e tecnologici (reg. org. e funz. art. 54.2)

- per ogni dipartimento (reg. org. e funz. art. 4.1.d; reg. org. e funz. art. 10.2; reg. org. e funz. art. 15.4) e per ogni struttura di ricerca (centri di ricerca, unità di ricerca) vengono definiti i settori scientifico-disciplinari e tecnologici afferenti (statuto art. 24.3.d; reg. org. e funz. art. 13.1; reg. org. e funz. art. 15.2; reg. org. e funz. art. 15.3)

- il reclutamento dei direttori dei dipartimenti e delle strutture di ricerca (centri di ricerca e unità di ricerca) avviene considerando l’attività svolta nei settori scientifico-disciplinari e tecnologici di competenza (reg. org. e funz. art. 17.2; reg. org. e funz. art. 18.2; reg. org. e funz. art. 19.3)

- i gruppi di ricerca si differenziano sulla base dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici (reg. org. e funz. art. 16.1)

- borse di studio, assegni di ricerca e dottorati vengono banditi per settori scientifico-disciplinari e tecnologici (reg. org. e funz. art. 20.1.c; reg. org. e funz. art. 21.1)

- i settori scientifico-disciplinari e tecnologici identificano gli ambiti di autonomia dei dipartimenti e delle strutture di ricerca (centri di ricerca e unità di ricerca) per quanto riguarda la programmazione, l’attività di ricerca e la sperimentazione (reg. org. e funz. art. 13.1)

- il Comitato di valutazione può avvalersi della collaborazione di esperti afferenti a specifici settori scientifici (non è specificato "disciplinari) e tecnologici (reg. org. e funz. art. 14.3)

Nel quadro sopra delineato appare opportuno che vadano ricercate le necessarie coerenze con gli altri Enti del sistema ricerca operanti in ambiti compatibili e con il sistema universitario, anche per ragioni di mobilità fra CRA e l’Università. E’ opportuno tener presente, in quest’ottica, i settori scientifici e tecnologici stabiliti per l’Università dal decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26-2-1999, pubblicato sulla G.U. 15 marzo 1999, n. 61, S.O.

Una prima selezione dei settori potrebbe costituire un compito immediato delle attuali strutture di ricerca CRA.

Sugli aspetti relativi al ridisegno ed alla organizzazione della rete scientifica chiediamo una tempestiva proposta del CRA su cui confrontarci. Il Sindacato, in ogni caso, si impegna ad organizzare, per proprio conto uno specifico Convegno in autunno.

Appare, inoltre, assolutamente indispensabile, per rendere possibile l’avvio concreto del CRA, il trasferimento dal MIPAF allo stesso Ente, sotto forma di finanziamento ordinario, delle risorse attualmente contenute nei diversi capitoli di bilancio del Ministero e destinate al finanziamento dell’attività di ricerca nel suo insieme.

La natura e la mole del lavoro da realizzare richiedono un impegno a tempo pieno, del CDA, della direzione generale, l’approntamento e la tempestiva operatività di tutte le strutture amministrative e di gestione e, in primo luogo, un impegno totale e costante del Presidente, difficilmente compatibile con la contestuale carica di Rettore della più grande Università d’Europa.

Il coordinamento invita, infine, tutte le strutture CGIL degli Istituti del CRA ad avviare un’ampia discussione su questi argomenti e ad avviare contestualmente la preparazione delle liste per le elezioni delle RSU, che dovranno essere presentate entro il 18 ottobre p.v.

FLC - CGIL Coordinamento Nazionale CRA

Roma,23 giugno 2004

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