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I primi commenti sulla legge finanziaria 2003

Il Ministro Moratti proclama ai quattro venti di aver trovato maggiori risorse per università e ricerca: “Stanziati 300 Ml di Euro in più per università e ricerca” di cui è “difficile” trovare traccia nella Legge Finanziaria presentata nei giorni scorsi.

04/10/2002
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SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA 31,
via Leopoldo Serra - 00153 Roma
tel. 06/5883383 fax 06/5883926 - 06/5894785
_______________________________________________

Roma, 4 Ottobre 2002
Prot. n. p466

- Ai Segretari territoriali

- Ai Coordinatori di Ente e Consulte

PRIME VALUTAZIONI SULLA FINANZIARIA 2003 RIGUARDANTI I COMPARTI UNIVERSITA',

EPR, AFAM

Il Ministro Moratti proclama ai quattro venti di aver trovato maggiori risorse per università e ricerca: “Stanziati 300 Ml di Euro in più per università e ricerca” (Il Sole 24 Ore del 1 Ottobre 2002) di cui è “difficile” trovare traccia nella Legge Finanziaria presentata al Parlamento nei giorni scorsi. E’ ben vero che in realtà i 300 Ml si riducevano nella citata intervista a 200 Ml a cui si dovrebbero aggiungere – miracolo della finanza creativa di Tremontiana memoria – altri 100 Ml di risparmi derivanti dal blocco delle assunzioni del personale docente e non docente. Anche trovare traccia di quei 200 Ml residui “in più” è però impresa ardua: il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università viene ridotto da 6189 Ml di Euro a 6030 Ml di Euro con un taglio apparente di 159 Ml di Euro ed un taglio reale ben più consistente, considerando gli incrementi incomprimibili di spese fisse legati all’inflazione e alla naturale evoluzione dei costi.
Le bugie però hanno le gambe corte e le tabelle allegate alla Finanziaria 2003 fanno estrema chiarezza: gli altri 100 Ml di Euro “in più” dovrebbero corrispondere alla ricomparsa del FIRB (Fondo per la Ricerca di Base) che era misteriosamente scomparso nella Finanziaria scorsa. Il taglio dei fondi di finanziamento ordinario sia per gli Enti sia per gli Atenei, è tale che molte istituzioni si collocano al di sotto della soglia minima di sopravvivenza, mettendo in discussione non più solo la ricerca e la didattica ma la capacità di coprire le spese correnti e gli stipendi.
Basta fare le somme per scoprire il trucco: la spesa prevista per università e ricerca scende in cifra assoluta di circa 290 Ml di Euro, taglio che sale ad almeno 330 Ml di Euro considerando l’aumento di spese fisse incomprimibili che ovviamente dovranno essere comunque coperte dai bilanci degli atenei e degli enti di ricerca.
Ricordiamo che pochi mesi fa, ad aprile, sono state presentate le linee guida per il Piano nazionale di ricerca, che prevedevano un aumento di risorse di quasi 11.000 Mld di lire in cinque anni; criticammo severamente sia i contenuti di merito sia l’impostazione e la credibilità di quelle linee; molti nella comunità scientifica e accademica le considerarono positive. Si vede oggi qual è la credibilità di quel documento.
La normativa riporta indietro le Università e gli Epr inficiando nei fatti l’autonomia amministrativa, sottoponendoli a vincoli e controlli.
E’ accelerata la rincorsa a trasformare in fondazioni o S.p.A. gli enti che non siano ritenuti indispensabili o che non svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale (per questo Governo la ricerca e l’insegnamento universitario sono di rilevanza costituzionale?).
Inoltre proroga ancora il blocco delle assunzioni del personale tecnico amministrativo ricercatore e tecnologo, e, quest’anno anche del personale docente; questa norma abbinata all’imposizione del risparmio di spesa sui fondi per i tempi determinati e le collaborazioni coordinate e continuative porterà ad un incremento del precariato nelle forme meno costose e quindi meno tutelabili e rischia di bloccare anche i dottorati e gli assegni di ricerca che fiscalmente sono assimilabili ai co.co.co.
La Ministra promette e non mantiene. Aveva promesso provvedimenti per far rientrare in Italia i giovani ricercatori e autorizza il blocco delle assunzioni nelle Università e negli Epr.

La Segreteria Nazionale
CGIL - SNUR

Commento agli articoli della Finanziaria di immediato interesse delle Università, degli EPR e dell’AFAM
n.b. viene riportato il testo della finanziaria e il commento in corsivo

Articolo 12
Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio
3. ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

Vengono ridotte le dotazioni per le spese correnti del 2,5% per gli enti indicati in tabella C quindi sia per le Università che per gli EPR. In realtà i tagli oscillano dallo 0,79% dell'Ispesl al 15,59% della ricerca sanitaria, restando peraltro indeterminata la quota di tagli relativa alla ricerca sanitaria delle Regioni e delle altre istituzioni, al 17.19% dell'Enea

ARTICOLO 13
Acquisto di beni e servizi
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con legge 16 novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C della presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa.

Gli Epr e le Università hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro della Consip Spa., e se vanno a trattativa privata per casi eccezionali e motivati devono darne preventiva comunicazione alla Corte dei Conti. I contratti stipulati in violazione della norma sono nulli ed il dipendente che ha stipulato il contratto in violazione (deliberato dagli organi di governo delle istituzioni) è responsabile in solido. E' evidente che questa norma invalida l'autonomia budgettaria degli EPR e delle Università

ARTICOLO 20
Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Si fa obbligo agli EPR di inviare i contratti integrativi sottoscritti al Dipartimento della F.P. che accerta, congiuntamente al Ministero del Tesoro, entro 30 gg. la compatibilità economica. E' un evidente attacco all'autonomia degli enti e della contrattazione, negando i principi della riforma del lavoro pubblico e le prerogative degli enti sancita dalla L. 168/89

ARTICOLO 21
Organici e assunzioni di personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal Capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale

Rideterminare le dotazioni organiche per le università e gli Epr secondo il principio dell'invarianza della spesa e con riferimento alla situazione esistente al 29.9.02, è un grave passo indietro rispetto alla determinazione triennale del fabbisogno del personale. Inoltre l'introduzione di un doppio vincolo, invarianza di spesa e numero di posti, obbliga ad una rideterminazione necessariamente basata sulla sostituzione tra qualifiche diverse e cioè per assumere un'alta professionalità occorre rinunciare a due persone di qualifica bassa o viceversa.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette (omissis)

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l’anno 2003 e a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

La deroga prevista al divieto di assunzione è di fatto inutile, date le priorità di applicazione previste al successivo comma 6 e l'esiguità delle risorse messe a disposizione. Inoltre le Accademie e i Conservatori sono esclusi dalla deroga, mentre è pronto da aprile il decreto che autorizza 150 assunzioni a tempo indeterminato in tali istituzioni (peraltro senza aggravio di costi perché oggi gestito con supplenze)

7.. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per le Regioni e le Autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Oltre a tutte le considerazioni che riguardano tutto il P.I., dal 2003 sono bloccate anche le assunzioni dei ricercatori e dei docenti universitari aprendo una palese contraddizione con quanto affermato dalla Ministra Moratti sulla necessità di attuare iniziative per permettere il rientro in Italia dei giovani che sono andati all'estero per fare ricerca

11. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle Regioni e delle Autonomie locali, fatta eccezione per le Province e i Comuni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

il limite del 90% della spesa media annua del triennio 99/01 ai contratti a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative nelle Università e negli Epra due effetti pericolosi: 1) dato che si parla di spesa è evidente che l'impulso delle Amministrazioni sarà di utilizzare più co.co.co che tempi determinati: costano meno e non sono regolamentati da nessun contratto, quindi l'amministrazione può decidere autonomamente quanto pagarli; 2) assegni di ricerca e dottorandi sono normati da limiti minimi di retribuzione e rischiano quindi anch'essi di essere tagliati.
E' prevista per gli Epr la deroga per i contratti a tempo determinato pagati sui fondi Cee o internazionali o di impresa. Queste tipologie contrattuali sono utilizzate anche nelle università ma per queste ultime non c'è nessuna deroga

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal ministero dell’Economia e delle finanze d’intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Le università e gli Epr sono fra gli enti soggetti a questa norma. E' evidente che costringendo le amministrazioni a sottoporre annualmente al Dipartimento della F.P. i dati di previsione del fabbisogno del personale si crea un vulnus nell'autonomia finanziaria e programmatoria delle università e degli epr

17. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

Questa norma è una feroce riproposizione della norma prevista nella scorsa finanziaria sulle fondazioni: infatti si prevede la soppressione di quegli enti per cui non si è proceduto a fusione o accorpamento se non si dimostra che svolgono "compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».8sopprimono il CNR?)
La norma è molto più pericolosa di quella precedente, perché non richiede un atto formale di individuazione attiva delle istituzioni da sopprimere, ma è automatica qualora non si menzioni esplicitamente l'istituzione da salvare.

ARTICOLO 23
Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da ultimo dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche a estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Non sarà possibile aumentare l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi (fino alla stipula del contratto di formazione lavoro)

Commento alle Tabelle allegate alla Finanziaria

Tab. A
Lo stanziamento del “fondo speciale di parte corrente” relativo al MIUR presenta, rispetto al 2002 un incremento del 47,93%, non facilmente interpretabile trattandosi di posta economica globale che riguarda verosimilmente sia la Scuola che le Università e gli Enti di ricerca e l’AFAM.
Per quanto riguarda il finanziamento dell’AFAM (Accademie e Conservatori) è fondamentale che il bilancio del MIUR preveda di stanziare risorse congrue sia al funzionamento ordinario delle istituzioni che a supportare la riforma del settore. Nel 2002 la mancanza di programmazione del MIUR ha costretto le istituzioni ad utilizzare, per il funzionamento ordinario, gli stanziamenti già previsti nella Finanziaria 2001 per finanziare i costi della riforma.

Tab. B
Lo stanziamento nel “fondo speciale di conto capitale” relativo al MIUR, presenta viceversa, rispetto al 2002, un considerevole taglio pari all’89, 32%, passando da 70.217 migliaia di euro ad appena 7.500 migliaia di euro.

Tab. C
Notevole differenza si riscontra tra i contenuti del 3° comma dell’art. 12 e le parti economiche esposte nella tab. C. A fronte del taglio del 2,5%, rispetto alla legislazione vigente, delle dotazioni indicate nella tab. C, per le Università e gli EPR la decurtazione complessiva è di 289.699 migliaia di euro, pari al 3,20% in meno rispetto al 2002. Diversificate appaiono le percentuali di decurtazione tra gli Enti:
-17,19% per l’ENEA, -7,87% per l’ISAE, -5,56% per l’ISTAT, -5,52% per l’ISS e OO.AA., -4,95% per l’ANPA, -2,57% per le Università, -1,60% per la Ricerca.
Altrettanto diversificati sono i tagli alle dotazioni con altre finalizzazioni: -15,59% per la ricerca sanitaria, -3,55% per i contributi ad Enti per la ricerca scientifica, -1,08% per il diritto allo studio.

Tab. D
Anche il “rifinanziamento di norme per spese in conto capitale” riguardante la sfera della ricerca genericamente intesa, presenta più ombre che luci.
La ricerca applicata subisce un taglio del 22,55%, passando da 25.823 a 20.000 migliaia di euro; né risultano rifinanziate le Leggi 910/86, 266/97 e il D. Lgs 502/92 per circa 665.323 migliaia di euro.
Il taglio del fondo agevolazioni per la ricerca, (tab. D, L. 297/99 art. 5, L. 1089/68) finalizzato a sostenere la ricerca scientifica e la diffusione delle tecnologie per qualificare il tessuto produttivo del Paese ed in particolare del Mezzogiorno, unito alla eliminazione dei contributi a fondo perduto per le imprese, trasformati in crediti, blocca di fatto un interessante processo di cooperazione tra imprese, università ed enti di ricerca ben avviato ed il finanziamento di oltre 1500 progetti realizzati insieme da istituzioni pubbliche di ricerca ed aziende, già approvati e fermi per l'esaurimento dei fondi. Le conseguenze più gravi ricadranno sul Mezzogiorno.