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500 euro l’anno per la formazione dei docenti di ruolo. La circolare Miur e il DPCM

La rendicontazione delle spese entro il 31 agosto 2016. Istruzioni insufficienti, nuovi carichi di lavoro per le segreterie, esclusione di molti lavoratori. La formazione non è un processo solo individuale. Errori e ingiustizie inevitabili senza il confronto con le parti sociali.

16/10/2015
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Con nota 15219 del 15 ottobre, il Miur ha emanato le indicazioni operative in applicazione del DPCM 23 settembre 2015, sull’istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 121 della legge 107/2015.

In sintesi i punti salienti.

  • Sono destinatari dell’importo nominale di 500 euro/anno i docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari.
  • Sono destinatari anche i docenti assunti e da assumere nel piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla Legge 107/2015.
  • Per il solo a.s. 2015/16 la somma sarà accreditata in busta paga, con emissione speciale nel mese di ottobre senza costituire reddito imponibile.

Modalità di utilizzo della Carta del docente per finalità di formazione e aggiornamento professionale

  1. acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
  2. acquisto di hardware e software;
  3. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Miur, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o master universitari inerenti al profilo professionale;
  4. rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  5. ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  6. iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1 comma 124 della legge n. 107 del 2015.

Modalità di rendicontazione

  • I docenti dovranno trasmettere alla scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma, per le finalità e con le modalità previste.
  • Nel caso la documentazione risulti non conforme, incompleta, presentata oltre il termine o non presentata, la somma sarà recuperata con l'erogazione riferita al 2016/17.
  • I rendiconti sono messi a disposizione dei revisori per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.
  • Con successiva nota, il Miur si riserva di fornire ulteriori dettagli riguardo all’attività di rendicontazione delle spese sostenute. 

Il nostro commento

Si riconosce al Governo la volontà di investire nel miglioramento del sistema scolastico partendo dalla formazione dei docenti, come da tempo richiesto dalla FLC CGIL.

Continuiamo, però, a non comprendere il motivo per cui vengano esclusi dal “bonus” i docenti precari impegnati, non meno degli anni passati, a “garantire” il funzionamento del medesimo sistema scolastico, con minori garanzie e preclusione di pari diritti. Così come risulta incomprensibile l’esclusione di altri lavoratori della scuola che pure partecipano all’attuazione dei Pof di istituto, vedi ad esempio gli educatori.

Riteniamo che, ancora una volta, l’applicazione di una misura di rilancio della scuola pubblica, sia licenziata in modo da produrre un atteso beneficio per una parte del personale (docenti) e un aggravio di lavoro e di responsabilità per l’altra (assistenti amministrativi e DSGA), per giunta estranei al provvedimento.

Un’ulteriore considerazione: anche con l’uso del “bonus” nominale il Governo continua ad agire in modo frammentario, non riuscendo a confrontarsi con le esigenze collettive che la complessità della scuola richiede. Formazione e aggiornamento sono acquisizioni irrinunciabili nella valorizzazione della professionalità, ma necessitano di condivisione di idee e pratiche educative comuni nei singoli istituti, per costruire quel patrimonio atto a organizzare un insegnamento di progressiva qualità didattica e culturale. La formazione non può essere solo un fatto individuale, in un ambiente come quello scolastico che agisce sulla collegialità e la cooperazione.

Dal punto di vista comunicativo la circolare, poi, non risponde a molti interrogativi provenienti dai docenti stessi sull’utilizzo del bonus: come ad esempio la data dalla quale far decorrere le spese sostenute o le modalità di revoca della Carta.

Per la FLC CGIL, la mancanza di confronto con le parti sociali, che il Miur continua a replicare anche negli atti applicativi, produce errori grossolani e macroscopiche discriminazioni tra i lavoratori, in netto contrasto con il diritto comunitario.

In merito a ciò proporremo agli altri sindacati scuola di valutare eventuali azioni legali per chiedere l’attribuzione del bonus anche a coloro che ne sono rimasti esclusi.