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A proposito di deroghe alla riforma Fornero

Esubero, ricollocazione, pensionamento e contrattazione integrativa nel comparto scuola.

21/12/2012
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L’articolo 14 comma 20-bis della spending review prevede quanto segue:
“Il personale docente che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), cioè assegnato su posti di sostegno, altre classi di concorso o spezzoni, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (Riforma Fornero).

L'attuazione di tale normativa, per le procedure del Contratto sulle utilizzazioni, nella scuola ha una tempistica che si allunga agli effetti del contratto stesso.

La FLC CGIL chiederà al Ministero dell'Istruzione un tavolo di confronto, perché sia attuabile, quanto previsto dall’articolo 14, comma 20 bis della spending review per il personale interessato, in possesso dei requisiti richiesti.