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Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

L'accordo sottoscritto il 29 luglio 1999 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27agosto 1999.

01/08/1999
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L'accordo sottoscritto il 29 luglio 1999 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27agosto 1999.
Già in data 1 luglio u.s. le Organizzazioni Sindacali della scuola Cgil-Cisl-Uil-Snals, hanno richiesto all' Aran l'apertura della trattativa per il confronto sulla previdenza complementare come previsto dall'art. 45 commi 6 e 7 del CCNL.
L'Aran, si era riservata di attendere il completamento delle procedure di emanazione dell'accordo che è ora concluso con la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale. Pertanto al più presto si avvierà la contrattazione come richiesto.


Adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree di contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma 3 del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997.

Premessa

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente

Accordo

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo I - Il Trattamento di Fine Rapporto

Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR

1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma I si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998/2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.

Art. 3 Effetti sul TFR

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.59, comma 56 della legge n.449/1997, l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente – in quanto condizione imprescindibile per favorire nell’ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare – l’applicazione della disciplina dell’art.2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'idennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell’art.2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.

Art. 4 Calcolo del TFR

1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:

* a) l' intero stipendio tabellare,
* b) l'intera indennità integrativa speciale,
* c) la retribuzione individuale di anzianità;
* d) la tredicesima mensilità;
* e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.

Art. 5 Soggetti pubblici competenti

1 . Per i dipendenti iscritti alle gestioni lNPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'lNPDAP per i trattamenti di fine servizio -come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.

Art. 6 Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR

1. A decorrere dalla data di esercizio dell’opzione prevista dall’art.59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall’art.11 della legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall’art.26, comma 19 della legge n.448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all’ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1.

Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.

Art. 8 Norme finali

1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.11 della legge n.152/1968 e dall’art.37 del DPR 29 dicembre 1973, n.1032, non si applica quanto previsto dall’art.6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall’INPDAP ai sensi dell’art.1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

Capo II - FONDI PENSIONE

Art. 9 Principi e modalità costitutive

1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell’adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.

Art. 10 Destinatari

1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995, quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1, che avranno esercitato l’opzione di cui all’art.59, comma 56 della legge n.449/1997 e quelli assunti a far tempo dall’entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi stessi.

Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi pensione

1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall’art.26, comma 18, della legge n.448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati . Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all’art. 26 comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo per le medesime finalità.

Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del montante maturato

1. Per i dipendenti iscritti all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio – come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio – gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall’ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.

Art. 13 Procedure per la costituzione dei fondi pensione

1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.

Art. 14 Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione

1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n.144.

Art. 15 Norma finale

1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale

Dichiarazione congiunta tra le parti

Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.

Tag: aran, pensioni