Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Addio alle commissioni ricorsi

Addio alle commissioni ricorsi

Per i precari è finita l'era dei ricorsi alle commissioni provinciali. Dal 1° settembre 2000 non esistono più, sia per i docenti che per gli ATA. Un effetto dei tanti cambiamenti che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle scuole.

30/11/2000
Decrease text size Increase  text size

Per i precari è finita l'era dei ricorsi alle commissioni provinciali. Dal 1° settembre 2000 non esistono più, sia per i docenti che per gli ATA. Un effetto dei tanti cambiamenti che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle scuole. E adesso? per l'impugnativa delle graduatorie si provvede con il TAR o con il ricorso straordinario al capo dello Stato. I vecchi ricorsi alle commissioni provinciali vanno sostituiti, invece, dall'intervento presso la magistratura del lavoro, previa conciliazione obbligatoria. Comunque i Provveditorati sono avvisati: devono contenere al massimo il contenzioso cercando sempre la risoluzione bonaria delle controversie.

__________________________________

testo della circolare:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. ED AMM.VI
DIVISIONE V

Prot. n.856/D div.V

Roma, 29 novembre 2000

Oggetto: Controversie di lavoro in materia di supplenze del personale del comparto scuola - Commissioni ricorsi.

In esito ai numerosi quesiti pervenuti dagli Uffici scolastici provinciali, e stanti i recenti molteplici mutamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento, si reputa necessario dare seguito ed aggiornare le indicazioni già fornite sulla tematica in oggetto con le note 13.1.99, prot. n. 251/99, e del 3.12.99, prot. n. 1126/99.

Nel lasso di tempo intercorso dalla più recente di tali comunicazioni si sono verificate due circostanze di particolare rilevanza ai fini della presente materia, e precisamente:

- l’entrata in vigore, con D.M. 25 maggio 2000 n. 201, del Regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo. Con tale adempimento si è compiuto il termine dal quale il legislatore, all’art. 4, XIV comma della legge n. 124/99, ha fatto discendere la soppressione degli artt. 272 e da 520 a 525 del Testo unico approvato con D. Lvo 16.4.1994 n. 297: com’è noto, gli ultimi due articoli abrogati disciplinavano la proposizione delle impugnative in materia di supplenze alle commissioni per i ricorsi, e la composizione di queste ultime;

- l’attribuzione, con il 1° settembre 2000, alle istituzioni scolastiche di numerose funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica, tra cui quelle in materia di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a norma dell’art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275. Detta norma al VII comma prevede altresì che nelle materie trasferite i provvedimenti delle istituzioni scolastiche siano assoggettati solo a reclamo rivolto allo stesso organo che li ha adottati, e divengano quindi definitivi.

Con la intervenuta operatività della suddetta duplice innovazione procedurale e di disciplina, non sembra che possa dubitarsi della compiuta decadenza, tra l’altro, del precedente regime dei ricorsi amministrativi in tema di conferimento di supplenze al personale docente: depongono in tal senso, in maniera convergente, la cennata abrogazione delle norme in tema di commissioni provinciali per i ricorsi (finora prorogate per effetto della previsione transitoria dell’art. 22, XXV comma, D.P.R. 29.10.98 n. 387) e la ormai acquisita sottrazione degli atti delle istituzioni scolastiche ad ogni possibilità di deferimento al giudizio di autorità amministrative esterne e sovraordinate.

Ne discende che con il corrente anno scolastico deve intendersi esaurita la funzione delle commissioni provinciali per i ricorsi in materia di supplenze del personale docente, e che le commissioni stesse devono ritenersi soppresse.

Per quanto riguarda il personale A.T.A., è pur vero che il relativo Regolamento di disciplina delle supplenze, a differenza di quello concernente i docenti, non è stato a tutt’oggi ancora pubblicato e non può ritenersi formalmente abrogato l’art. 586 del T.U. n. 297/94, del pari transitoriamente prorogato dal menzionato art. 22, XXV comma: nondimeno tale Regolamento è stato completato, e lo stesso è al momento sottoposto ai prescritti controlli preventivi, per cui la sua entrata in vigore può ritenersi verosimilmente imminente. Inoltre, vale anche in questo caso, a far tempo dallo scorso 1° settembre, la regola della definitività degli atti delle istituzioni scolastiche.

Ciò stante, evidenti ragioni di economicità, omogeneità e semplificazione dell’azione amministrativa sembrano sconsigliare la sopravvivenza, oltretutto per un periodo verosimilmente assai breve, e per il solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di organismi e procedure ormai in via di superamento nel nuovo assetto giuridico-amministrativo, tenuto conto anche dei costi per i rinnovi delle commissioni, in via di scadenza in molte realtà territoriali.

Pertanto, si ritiene di poter dare sin d’ora, anche per le supplenze del personale A.T.A., l’indicazione della soppressione delle relative commissioni provinciali per i ricorsi.

Per quanto riguarda i nuovi meccanismi di definizione delle vertenze diversi dai tradizionali ricorsi alle Magistrature, in sede giurisdizionale o consultiva, si ha notizia che presso l’A.R.A.N. sia in corso di formalizzazione l’accordo quadro intercompartimentale, per la definizione di procedure di conciliazione ed arbitrato - cui rinvia all’art. 29 l’accordo, sottoscritto il 24.2.2000, sulla sequenza contrattuale del C.C.N.L. Comparto Scuola -, circostanza che consentirà di definire misure di alleggerimento, raffreddamento e composizione bonaria - o comunque da parte di organismi "super partes" - delle controversie.

Quanto agli organismi destinatari, per l’avvenire, delle impugnative giurisdizionali sulla presente materia, sembra di poter dare per il momento, anche sulla base della generale previsione dell’art. 68 del D.L.vo n. 29/93 come modificato dal D.L.vo n. 80/98, le seguenti indicazioni:

- qualora gli interessati impugnino le graduatorie cui deve attingersi per la individuazione dei destinatari dei contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero le generali disposizioni regolamentari ed amministrative in materia, andrà esperito il rimedio del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero (compiutasi la definitività dell’atto come dianzi accennato) del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini ordinari;

- per contro, le doglianze avverso l’atto di assunzione al lavoro (nella specie, il contratto), proprio o di altri, ovvero avverso la mancata proposta di contratto, andranno rivolte al Giudice del Lavoro, secondo le procedure del c.p.c. e del Titolo VI del cennato D.L.vo n. 29/93, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, che deve intendersi disciplinato dalla previsione ordinaria dello stesso Titolo VI, art. 69,

Mediante apposita trattativa in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, saranno definite appropriate procedure ed individuati idonei organismi per la composizione stragiudiziale delle liti, estesa a tutti gli atti, dell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, concernenti i rapporti di lavoro e come tali attribuiti alla giurisdizione dell’A.G.O., mentre per i provvedimenti amministrativi non definitivi resta in vigore il rimedio del ricorso gerarchico, qualora le relative disposizioni non rechino diverse indicazioni.

Nelle more della determinazione delle procedure ed organismi di cui sopra, allo scopo di assicurare comunque agli interessati una tutela meno onerosa e che consenta tempi più celeri degli ordinari processi di conciliazione presso gli Uffici provinciali del Lavoro, già notevolmente congestionati, si rivolge viva raccomandazione agli Uffici scolastici periferici, e per il loro tramite alle Istituzioni scolastiche - che andranno al riguardo opportunamente sensibilizzate -, di adoperarsi con ogni mezzo - una volta destinatari di ricorsi in materia di rapporto di lavoro con tentativo obbligatorio di conciliazione - per una composizione bonaria della controversia nel termine di trenta giorni previsto dal comma IV dell’art. 69 bis D.L.vo n. 29/93, laddove ne sussistano i presupposti, mediante un’attenta valutazione delle ragioni dei ricorrenti alla luce della normativa e del pubblico interesse, nonché mediante dirette trattative tra le parti: di queste ultime, in caso di esito positivo, andrà redatto idoneo verbale, da valere, anche come scrittura privata utilizzabile in giudizio.

Va da sé che tutti i provvedimenti dovranno recare l’indicazione dei relativi mezzi d’impugnazione, in particolare per quanto attiene ai rimedi in sede stragiudiziale ed amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE - F.to Paradisi