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Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimenti.

Pubblichiamo la lettera circolare prot. n.2668.

08/11/2001
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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica

Roma, 29 ottobre 2001

Oggetto: Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimenti.

Come è noto la legge n. 62/2000 prevede, tra i requisiti necessari per accedere alla parità scolastica, il possesso, da parte dei docenti della scuola, del titolo di abilitazione, fatta salva l'ipotesi del disposto di cui all'art. 51, comma 10, della legge 23.12.2000, n. 388, per i docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica alla data di entrata in vigore della legge.
Allo stato viene segnalata l'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione; tali situazioni risulterebbero aggravate dall'esodo di molti docenti, che a seguito delle recenti disposizioni, di cui alla legge 20/8/2001 n.333 sono transitati nei ruoli delle scuole statali.
Ciò posto, considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio