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Contratto “Istruzione e Ricerca”: permessi, congedi e assenze del personale ATA

Una scheda di approfondimento della FLC CGIL sui permessi del personale ATA della scuola nel nuovo contratto.

27/02/2018
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Nel titolo IV della specifica sezione scuola dell’ipotesi di contratto sottoscritta il 9 febbraio 2018 sono previste, agli articoli 31, 32 e 33, alcune modifiche migliorative riguardanti i permessi retribuiti per il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, tali modifiche riguardano la possibilità di fruizione dei permessi con modalità oraria piuttosto che a giornate intere, e ulteriori ore aggiuntive di permesso non previste dal precedente CCNL 2006-2009.

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Tali novità riguardano però solo il personale ATA dal momento che, per i docenti, non è stato trovato l'accordo all’Aran sulle modalità di fruizione ad ore dei permessi giornalieri. Questo perché, per i docenti, non c'è un orario di servizio uguale per l’attività d’insegnamento (pari a 25, 22 e 18 ore settimanali nei diversi gradi di scuola), né sono facilmente identificabili gli obblighi funzionali che, come noto, sono annuali, su base mensile o settimanale, in modo tale da poter identificare la relativa quota oraria spettante come permesso orario.
Pertanto, per i docenti, nulla cambia in materia di permessi rispetto a quanto era già previsto nel CCNL 2006-2009.
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Articolo 31 - Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari.

Permessi di 18 ore retribuite o 3 giorni l’anno.

L’articolo 31 prevede nuove tipologie di permessi orari per motivi personali e familiari. I 3 giorni previsti dall’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 vengono trasformati in 18 ore annuali, fruibili anche cumulativamente per l’intera giornata. In quest’ultimo caso sono computati convenzionalmente in 6 ore, indipendentemente dall’orario previsto in quella giornata.
Nella stessa giornata non possono essere cumulati ad altre tipologie di permessi a ore, nonché riposi compensativi.
Sono fruibili a domanda e vanno documentati anche mediante autocertificazione (sono un diritto e non possono essere negati per esigenze di servizio).
In caso di part-time si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
Non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
N.B. L’articolo 31, per il solo personale ATA, sostituisce il comma 2 dell’articolo 15 del CCNL 2006-2009.

Articolo 32 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.

Permessi di cui all’articolo 33, comma 3 legge 104/1992.

L’articolo 32 prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all’articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
È prevista da parte del dipendente una programmazione dei permessi di norma mensile, da comunicare all’ufficio all’inizio del mese ma è anche previsto che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si utilizza il permesso.

Altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

L’articolo 32 conferma il diritto del lavoratore alla fruizione dei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, in particolare, i permessi per donatori di sangue e di midollo osseo articolo 1 legge 584/1967, come sostituito dall’articolo 13 legge 107/1990 e dall’articolo 5, comma 1 legge 52/2001; e i permessi e congedi articolo 4, comma 1 legge 53/2000 (ovvero 3 giorni l’anno di permessi retribuiti per “gravi” motivi personali o familiari che si aggiungono a quelli di cui al precedente articolo 31).
Anche per tali permessi l’articolo 32 precisa che vanno comunicati all’ufficio con un preavviso di 3 giorni o, nelle ipotesi di comprovata urgenza, nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro della giornata in cui si utilizza il permesso.
N.B. L’articolo 32, per il solo personale ATA, sostituisce i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del CCNL 2007-2009 che continua pertanto a disciplinare i permessi retribuiti per:

  • partecipazione a concorsi ed esami (8 giorni per anno scolastico);
  • lutto (3 giorni anche non continuativi per perdita del coniuge (anche per le parti dell’unione civile), parenti entro il secondo grado, di soggetto convivente o di affini di primo grado;
  • matrimonio (15 giorni consecutivi fruibili a domanda del dipendente da una settimana prima a due mesi successivi alla data del matrimonio).

Articolo 33 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

Permessi orari fino a un massimo di 18 ore annue per l’espletamento di visite specialistiche o terapie o esami diagnostici.

L’articolo 33 del CCNL prevede la possibilità di fruire fino a un massimo di 18 ore annue per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, compresi anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro. Si tratta di ore di permesso assimilate alle assenze per malattia e calcolate, ai fini del periodo di comporto, come una giornata ogni 6 ore di permesso.
Le ore di permesso non sono cumulabili nella stessa giornata lavorativa con altre tipologie di permessi orari e non sono assoggettate alla decurtazione della retribuzione, prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
In caso di part-time si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente, per la durata dell’intera giornata lavorativa. In questo caso le ore utilizzate vengono computate in riferimento all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata.
In caso di fruizione per l’intera giornata viene, invece, operata la decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
L’assenza per i permessi è giustificata mediate attestazione di presenza, contenente anche il riferimento all’orario, rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione.

Visite specialistiche concomitanti a situazione di incapacità lavorativa temporanea (malattia).

Nel caso di visite specialistiche concomitanti a situazione di incapacità lavorativa temporanea (malattia), o determinata dalle caratteristiche di esecuzione e d’impegno delle stesse, l’assenza dal servizio è imputata a malattia e sottoposta alla disciplina legale e contrattuale prevista per la malattia (decurtazione, controllo fiscale, certificato telematico del medico curante, attestazione della presenza con l’orario nella struttura che ha erogato la prestazione per giustificare l’assenza dal domicilio).

Cicli di terapie ricorrenti comportanti incapacità lavorativa.

Nel caso di cicli di terapie e trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, è sufficiente un unico certificato del medico curante, anche cartaceo e corredato dal calendario delle prestazioni, presentato prima dell’inizio delle terapie è sufficiente a giustificare le assenze, ma deve essere accompagnato dalle singole attestazioni di presenza da cui risulti l’effettuazione delle prestazioni previste e la corrispondenza al ciclo prescritto dal medico curante.

N.B. Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire di permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

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