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Personale ATA: dal 1 gennaio 2018 amministrativi e tecnici possono essere sostituiti

Continuerà l’impegno della FLC CGIL per ottenere anche la modifica del Regolamento delle supplenze e le modalità di reclutamento, oramai datati.

03/01/2018
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Con l’approvazione della legge di bilancio 2018 si sono, finalmente, concretizzati alcuni obiettivi, raggiunti grazie alle innumerevoli azioni intraprese dalla FLC CGIL sin dall’approvazione della legge di stabilità 2015 fino alla primavera scorsa, con la consegna alla Ministra Fedeli di circa 70.000 firme raccolte con la campagna #sbloccATA, che ha posto le premesse con l’intesa politica al MIUR del 22 settembre scorso per sbloccare la situazione.

Queste nostre iniziative sono servite a incalzare il Ministero e, soprattutto il livello politico, a sciogliere la questione delle sostituzioni del personale ATA, che stavamo rivendicando da tempo.

Impedire la sua sostituzione, infatti, significava negare l’importanza della presenza e della funzione ATA nella scuola. Come dire che chi è assente poteva anche non essere sostituito perché tanto non faceva nulla!

Cosa prevede la finanziaria 2018

L’articolo 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 prevede che possano essere nominati i supplenti brevi e saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014 (legge stabilità 2015).

In questo modo le istituzioni scolastiche ed educative statali possono di nuovo conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti.

La posizione della FLC CGIL

La norma prevede, dunque, una deroga al divieto sulle supplenze brevi, più precisamente un’attenuazione importante al divieto, mantenendolo per i due profili di assistente amministrativo e tecnico solo per i primi 30 giorni di assenza (laddove per gli AA, non si poteva sostituire, salvo che in scuole con organico di diritto con meno di tre posti e per gli AT il divieto era assoluto).

Resta, invece, invariata la misura per i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza, attenuato dalla circolare ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015, che prevede una deroga in via amministrativa.

Questo non toglie che per tutti, i Dirigenti possano sostituire tramite determina fin dal primo giorno, nelle situazioni in cui ricorrano le condizioni di funzionalità della scuola.

Dopo due anni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e di continue pressioni da parte della FLC CGIL che, su questo tema e sulla carenza degli organici, ha intrapreso una specifica campagna, proprio per rimuovere questi ostacoli, finalmente, viene modificata la normativa esistente che di fatto imponeva il blocco totale alla sostituzione dei colleghi assenti. 

È un primo importante risultato, dal momento che questo sembrava un totem intoccabile, ma per noi non basta. Per questo abbiamo presentato una proposta di emendamento che toglieva del tutto il divieto. Proseguiremo, perciò, la nostra battaglia affinché ci sia l’abrogazione dell’intera norma perché  il lavoro ATA nella scuola è di fondamentale importanza, al pari di quello della docenza, e va liberato da qualsiasi intralcio che ostacoli la continuità dell’azione amministrativa, l’assistenza e la sicurezza degli alunni, dei laboratori e degli spazi scolastici.

Siamo, inoltre, impegnati ad ottenere la modifica ide Regolamento sulle supplenze ATA e delle modalità di reclutamento, oramai datati. Con l’Intesa politica del 22 settembre, abbiamo, infatti, ottenuto un tavolo tecnico al Ministero che affronterà specificatamente questo tema.