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Scuola e COVID-19: il lavoro ATA dopo il DPCM del 3 novembre

Le indicazioni in una nota del Ministero dell’Istruzione per assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, addetti alle aziende agrarie, cuochi, infermieri o guardarobieri.

07/11/2020
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Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1990 del 5 novembre 2020, ha fornito alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 che ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini. Per saperne di più.

Specifiche indicazioni riguardano lo svolgimento del lavoro del personale ATA.

Assistenti amministrativi

Svolgono la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile e prestano servizio in presenza solo a fronte di attività non espletabili a distanza. In questo ultimo caso va prevista una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale.

Assistenti tecnici

Svolgono la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.

Altri profili

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza. Nelle “zone rosse” comunque la presenza del personale dovrà essere limitata per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

Contratti cosiddetti “posti COVID-19”

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd “posti COVID-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. Per saperne di più.